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Ddl omotransfobia, si sblocca lo stallo: Zan deposita il testo unificato in Commissione Giustizia

DOVREBBE ESSERE ADOTTATO COME TESTO BASE CON VOTO TRA IL 7 E L'8 LUGLIO: POI GLI EMENDAMENTI

GayNews by GayNews
30 Giugno 2020
in Politica

Alla fine la situazione di stallo in Commissione Giustizia della Camera, determinata dall’ostruzionismo della Lega, è stata superata. Come deciso dall’Ufficio di presidenza, guidato dalla pentastellata Francesca Businarolo, al termine della discussione generale Alessandro Zan ha depositato e illustrato il testo unificato di legge in materia di contrasto e prevenzione alle discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere.

Domani e martedì si svolgerà una discussione su questo testo, che verrà quindi adottato come testo base con un voto tra il 7 e l’8 luglio prossimo. Si passerà poi alla fase degli emendamenti.

«La Commissione Giustizia – così ha spiegato Businarolo – prosegue l’esame delle proposte di legge sul tema dell’omotransfobia, oggi il relatore Zan deposita il testo base che sarà votato la prossima settimana. Alcuni gruppi esprimono un forte dissenso rispetto agli orientamenti della maggioranza, determinata a portare avanti il proprio lavoro per far approdare in Aula una proposta che definisca un quadro coerente di sanzioni contro i comportamenti violenti motivati dall’odio di genere».

Zan ha così commentato: «Ho appena depositato il testo base della proposta di legge contro l’omotransfobia e la misoginia, frutto di un lungo ed efficace lavoro di sintesi tra le forze di maggioranza. Ringrazio le colleghe e i colleghi che si sono impegnati a fondo per arrivare a questo testo, che consideriamo avanzato, al passo con i tempi e adatto a fronteggiare la sfida che abbiamo davanti: contrastare odio, violenze e discriminazioni per motivi di genere, identità di genere e orientamento sessuale.

Inizierà quindi ora una nuova fase dell’iter parlamentare, con il voto per l’adozione in Commissione, il momento emendativo e infine l’approvazione in aula alla Camera, che auspico possa avvenire prima della pausa estiva dei lavori. C’è una spirale di violenza da fermare, le persone non possono essere aggredite o discriminate per ciò che sono e per chi amano. Rispondiamo ora alla speranza di una grande parte della società di veder riconosciuti diritti che si attendono da quasi 30 anni, e di rendere questo Paese un luogo più giusto, più sicuro e più libero per tutte e per tutti».

Ed ecco il testo unificato di legge:

Art. 1

(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)

 

  1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. a) alle lettere a) e b) del primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

 

  1. b) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

 

  1. c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)

 

  1. Al primo comma dell’articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere,».

 

Art. 3

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

 

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere»;
  3. b) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all’articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all’articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall’articolo 2»;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi».

3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla parola «è» e dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;

4) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;

5)  alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

 

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Art. 4

(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)

 

  1. Al comma 1 dell’articolo 90-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

 

Art. 5

(Istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

 

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Art. 6

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)

 

  1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

 

Art. 7

(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime)

 

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l’anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenzialiterritoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l’assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

 

Art. 8

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

 

  1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.

 

Art. 9

(Copertura finanziaria)

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: alessandro zancamera dei deputatilgbtomofobiaomotransfobiapersone lgbti
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