Decideranno le Sezioni unite civili della Cassazione se gli Uffici Anagrafe comunali possano legittimamente o memo trascrivere e recepire l’adozione di un minore – dichiarata con provvedimento di un giudice straniero – da parte di una coppia di persone dello stesso sesso.
La prima Sezione civile della Suprema Corte, con un’ordinanza interlocutoria depositata oggi (verdetto 29071), ha rimesso gli atti al primo presidente per «l’eventuale assegnazione” alle Sezioni unite data la questione di «particolare importanza».
Il caso in esame riguarda l’istanza di due uomini – di cui uno ha la doppia cittadinanza statunitense e italiana – che, sposati nel 2013 a New York e avendo ivi adottato un bambino, avevano chiesto che l’Order of Adoption del minore, sottoscritto dalla Surrogate’s Court dello Stato di New York, fosse trascritto nel registro di stato civile italiano.
Nel 2017 la Corte d’appello di Milano aveva accolto la richiesta della coppia, assistita dall’avvocato Alexander Schuster, ritenendo che «l’adozione di un minore da parte di partner dello stesso sesso, pronunciata in altro Stato, non fosse contraria all’ordine pubblico internazionale», tenuto conto dell’«interesse superiore del minore».
Questa decisione era stata però impugnata dal sindaco di Samarate (Va) quale ufficiale di Stato: la procura generale aveva sollecitato il rigetto del suo ricorso, mentre i giudici della Suprema Corte hanno rimesso il caso alle Sezioni Unite.
Nell’ordinanza essi hanno rilevato come non sussista dubbio sul fatto che il sindaco è «contraddittore necessario» in questi procedimenti e, quindi, legittimato a parteciparvi. Per quanto riguarda invece la trascrizione delle adozioni straniere da parte di coppie di persone dello stesso sesso, gli ermellini hanno osservato che siccome le nostre norme – anche dopo la legge sulle unioni civili – «hanno espressamente escluso la possibilità da parte di coppie dello stesso sesso di poter accedere all’adozione legittimante», tale tema è una «questione di particolare importanza, involgendo delicatissimi e rilevanti profili di diritto». E, come tale, deve essere decisa dalle Sezioni Unite.
Saranno loro – in data che deve essere definita, previo parere del Primo presidente – a valutare se l’attuale nozione di «ordine pubblico», soggetto nel tempo a «modificazioni in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali», sia pronta a dare il via libera a queste adozioni «legittimanti» originate da procedure fatte all’estero sulla base del solo consenso dei genitori naturali del bambino. Anche in considerazione del fatto che ci sono altre forme adozione – che prevedono però qualche limite alla piena genitorialità – alle quali comunque le coppie di partner dello stesso sesso possono ricorrere.
Contattato da Gaynews, l’avvocato Schuster ha dichiarato: «Sono sorpreso che oramai ogni questione che tocchi l’omogenitorialità sia considerata di massima importanza e vada alle Sezioni unite. Francamente le ritengo questioni di cui si possano occupare le Sezioni semplici, almeno fino a che non sorgano contrasti. Ma tant’è. Sono fiducioso.
Non vedrei l’utilità nel dare il riconoscimento nella forma minore dell’adozione ex articolo 44. Di fatto il senso sarebbe solo quello di “marchiare” questi figli. E poi rendiamoci conto che l’Italia è l’unico Paese occidentale che non dà l’adozione piena a coppie dello stesso sesso. Mi pare una posizione isolata che parli da sé. Vogliamo veramente presentarci al mondo dicendo che per l’Italia nel 2019 è irrinunciabile che un figlio “pieno”, cioè a tutti gli effetti, lo possa essere solo quello che è adottato da un marito e da una moglie?».