UE. Sì AL MATRIMONIO DEI TRANSESSUALI PER LA REVERSIBILITà
La legislazione nazionale che lo impedisca non è conforme al diritto comunitario
giovedì 23 novembre 2006 , di
PensioniLex
Sancito il diritto a ricevere parità di trattamento in materia di sicurezza sociale
Parità previdenziale per i transessuali
(Corte di Giustizia europea 27.4.2006)
Negare il beneficio di una pensione di vecchiaia a 60 anni ad una persona che sia passata dal sesso maschile al sesso femminile con la motivazione che essa non ha raggiunto l’età pensionabile di 65 anni prevista per gli uomini è contraria al diritto comunitario. Questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha deciso una controversia in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. Dal rifiuto di concedere la pensione di vecchiaia all’età di 60 anni ad una transessuale che si è sottoposta ad un intervento chirurgico di conversione dal sesso maschile al sesso femminile avanzato dal Governo britannico è scaturita, all’interno del contenzioso tra la signora interessata, Sarah Margaret Richards e il Secretary of State for Work and Pensions, la questione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. La Corte, sottolineando che la direttiva 79/7 costituisce l’espressione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne e che il diritto di non essere discriminata in ragione del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana di cui la Corte è chiamata a garantire, ha risposto stabilendo che la sfera d’applicazione della direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all’appartenenza all’uno o all’altro sesso ma anche a quelle che hanno origine nel mutamento di sesso come nel caso della sig.ra Richards. Di conseguenza, una normativa nazionale che impedisce a un transessuale, a causa del mancato riconoscimento del suo sesso acquisito, di soddisfare una condizione necessaria all’esercizio di un diritto tutelato dal diritto comunitario dev’essere considerata incompatibile con le prescrizioni del diritto comunitario stesso. (09 maggio 2006)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 27 aprile 2006 «Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia all’età di 60 anni ad una transessuale che si è sottoposta ad un intervento chirurgico di conversione dal sesso maschile al sesso femminile»
Nel procedimento C-423/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE [1], dal Social Security Commissioner (Regno Unito), con decisione 14 settembre 2004, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre 2004, nella causa tra
Sarah Margaret Richards
e
Secretary of State for Work and Pensions,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore) e E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 ottobre 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
per la sig.ra Richards, dalla sig.ra J. Sawyer e dal sig. T. Eicke, barristers;
per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dal sig. T. Ward, barrister;
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 4 e 7 [2] della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Richards, una persona che si è sottoposta ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso, e il Secretary of State for Work and Pensions (segretario di Stato per il lavoro e per le pensioni; in prosieguo: il "Secretary of State") relativa al rifiuto di quest’ultimo di concederle una pensione di vecchiaia a partire dal compimento del suo sessantesimo anno di età.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7:
"Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni".
4 L’art. 7, n. 1, della stessa direttiva prevede che quest’ultima non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
"a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;
(…)".
La normativa nazionale
5 L’art. 29, nn. 1 e 3, della legge del 1953 sulla registrazione delle nascite e dei decessi (Birth and Deaths Registration Act 1953) vieta ogni modifica al registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale
6 L’art. 44 della legge del 1992 relativa ai contributi e alle prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) prevede che una persona possa beneficiare di una pensione di vecchiaia di categoria A (pensione di vecchiaia "normale") quando essa raggiunga l’età pensionabile e soddisfi diverse condizioni in materia di contributi.
7 Secondo l’allegato 4, parte I, art. 1, della legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia (Pensions Act 1995), un uomo raggiunge l’età della pensione a 65 anni e una donna nata prima del 6 aprile 1950 a 60 anni.
8 Il 1° luglio 2004 è stata adottata la legge del 2004 sul riconoscimento del genere (Gender Recognition Act 2004; in prosieguo: la "legge del 2004"), entrata in vigore il 4 aprile 2005.
9 Detta legge consente alle persone che abbiano già mutato sesso o che prevedano di sottoporsi ad un apposito intervento chirurgico di chiedere il rilascio di un certificato di riconoscimento del genere ("gender recognition certificate"), in base al quale può essere ottenuto un riconoscimento quasi completo del loro mutamento di sesso.
10 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della legge del 2004, il certificato di riconoscimento del genere deve essere rilasciato qualora il richiedente soddisfi in particolare le seguenti condizioni:
"a) è o è stato affetto da disforia sessuale,
b) alla data della richiesta ha vissuto nel sesso acquisito per un periodo di due anni,
(…)".
11 L’art. 9, n. 1, della legge del 2004 dispone:
"Quando ad una persona è rilasciato un certificato completo di riconoscimento del genere, il sesso di detta persona diviene ad ogni effetto il sesso acquisito (cosicché, in caso di nuova identità sessuale maschile, la persona è considerata di sesso maschile e, in caso di nuova identità sessuale femminile, essa è considerata di sesso femminile".
12 In base all’art. 9, n. 2, della legge del 2004, il certificato di riconoscimento del genere non produce effetti sugli atti compiuti o sui fatti occorsi precedentemente al suo rilascio.
13 Riguardo alle prestazioni di vecchiaia, l’allegato 5, parte II, art. 7, n. 3, della legge del 2004 prevede:
"(…) se (immediatamente prima che il certificato sia rilasciato) la persona
a) è un uomo che ha raggiunto l’età alla quale una donna raggiunge l’età pensionabile, ma
b) non ha raggiunto l’età di 65 anni,
la persona in questione deve essere considerata (…) come se avesse raggiunto l’età pensionabile quando detto certificato è stato rilasciato".
La causa principale e le questioni pregiudiziali
14 La sig.ra Richards, ricorrente nella causa principale, è nata il 28 febbraio 1942 e nel suo atto di nascita è stata registrata come persona di sesso maschile. Essendole stata diagnosticata una disforia sessuale, essa si è sottoposta il 3 maggio 2001 ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso.
15 Il 14 febbraio 2002 essa ha presentato domanda al Secretary of State per beneficiare di una pensione di vecchiaia a partire dal 28 febbraio 2002, data in cui essa compiva 60 anni, età alla quale, ai sensi del diritto nazionale, una donna nata prima del 6 aprile 1950 può ottenere una pensione di vecchiaia.
16 Con decisione 12 marzo 2002, la detta domanda è stata respinta in quanto essa "era stata presentata più di quattro mesi prima che il richiedente compisse i 65 anni", vale a dire l’età pensionabile prevista per gli uomini nel Regno Unito.
17 Poiché il ricorso proposto dalla signora Richards dinanzi al Social Security Appeal Tribunal (Commissione di secondo grado per la legislazione sociale) è stato respinto, quest’ultima ha adito il Social Security Commissioner, rilevando che, a seguito della sentenza della Corte 7 gennaio 2004, causa C-117/01, K. B. (Racc. pag. I-541), il rifiuto di corrisponderle una pensione di vecchiaia a partire dall’età di 60 anni costituiva una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché una discriminazione contraria all’art. 4 della direttiva 79/7.
18 Dinanzi al giudice del rinvio, il Secretary of State ha sostenuto che la domanda della ricorrente nella causa principale non rientrasse nell’ambito di applicazione della detta direttiva. Infatti, secondo lo stesso, il diritto comunitario prevede, riguardo alle prestazioni di vecchiaia, soltanto misure di armonizzazione, senza pertanto attribuire il diritto di ottenere siffatte prestazioni. Inoltre, la sig.ra Richards non sarebbe stata discriminata nei confronti delle persone che costituiscono l’adeguato elemento di comparazione, vale a dire gli uomini che non si sono sottoposti ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso.
19 Al fine di risolvere la controversia, il Social Security Commissioner ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) se la direttiva 79/7 osti al rifiuto di una pensione di vecchiaia, prima del raggiungimento dei 65 anni di età, ad una persona transessuale passata dal sesso maschile a quello femminile, quando invece essa avrebbe avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale;
2) in caso affermativo, a partire da quale data debba avere effetto la pronuncia della Corte sulla prima questione."
Sulla prima questione
20 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osti ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto i 65 anni di età, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale.
21 In via preliminare, si deve rilevare che spetta agli Stati membri determinare le condizioni del riconoscimento giuridico del mutamento di sesso di una persona (v., in tal senso, sentenza K. B., cit., punto 35).
22 Per rispondere alla questione, si deve sottolineare anzitutto che la direttiva 79/7 costituisce l’espressione, nell’ambito della sicurezza sociale, del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario.
23 Inoltre, in conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di non essere discriminata in ragione del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana, di cui la Corte deve garantire l’osservanza (v. sentenze 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne, Racc. pag. 1365, punti 26 e 27, nonché 30 aprile 1996, causa C-13/94, P./S., Racc. pag. I-2143, punto 19).
24 Di conseguenza, la sfera d’applicazione della direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all’appartenenza all’uno o all’altro sesso. Tenuto conto del suo scopo e della natura dei diritti che mira a proteggere, la direttiva può applicarsi anche alle discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso dell’interessata (v., a proposito della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), sentenza P./S., cit., punto 20).
25 Il governo del Regno Unito sostiene che i fatti all’origine della controversia di cui alla causa principale sono conseguenza della scelta operata dal legislatore nazionale di stabilire una diversa età pensionabile per gli uomini e per le donne. Poiché una siffatta facoltà è espressamente accordata agli Stati membri ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, questi ultimi sarebbero autorizzati a derogare al principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di pensioni di vecchiaia. Il fatto che, come nella causa principale, la distinzione del regime pensionistico in funzione del sesso pregiudichi i diritti dei transessuali sarebbe priva di importanza..
26 Tale argomento non può essere accolto.
27 La sig.ra Richards sostiene che le sia stato impedito di godere di una pensione di vecchiaia dal momento in cui essa avesse raggiunto l’età di 60 anni, vale a dire dal momento in cui le donne nate prima del 6 aprile 1950 possono godere di detta pensione nel Regno Unito.
28 La disparità di trattamento controversa nella causa principale è dovuta all’impossibilità per la sig.ra Richards di vedersi riconoscere, ai fini dell’applicazione della legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia, il nuovo sesso da essa acquisito a seguito di un intervento chirurgico.
29 Contrariamente alle donne il cui genere non risulta da un intervento chirurgico di mutamento di sesso, le quali possono beneficiare di una pensione di vecchiaia all’età di 60 anni, la sig.ra Richards non può soddisfare una delle condizioni di accesso alla detta pensione, nella fattispecie quella relativa all’età pensionabile.
30 Poiché consegue ad una conversione sessuale, la disparità di trattamento che ha colpito la sig.ra Richards dev’essere considerata una discriminazione vietata dall’art. 4, n. 1, della direttiva 97/7.
31 Infatti la Corte ha già dichiarato che una normativa nazionale che impedisce che un transessuale, a causa del mancato riconoscimento del suo sesso acquisito, possa soddisfare una condizione necessaria all’esercizio di un diritto tutelato dal diritto comunitario dev’essere considerata in linea di principio incompatibile con le prescrizioni del diritto comunitario (v. sentenza K. B., cit., punti 30-34).
32 Il governo del Regno Unito rileva che nessun diritto attribuito dal diritto comunitario è stato violato attraverso la decisione 12 marzo 2002 di diniego della pensione, poiché il diritto a beneficiare di una pensione di vecchiaia deriva soltanto dal diritto nazionale.
33 Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali, e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall’altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenze 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I-5473, punti 44-46, e 4 dicembre 2003, causa C-92/02, Kristiansen, Racc. pag. I-14597, punto 31).
34 Peraltro, le discriminazioni contrarie all’art. 4, n. 1, della direttiva 97/7 ricadono nell’ambito della deroga prevista dall’art. 7, n. 1, lett. a), di questa stessa direttiva soltanto a condizione di essere necessarie per raggiungere gli obiettivi che la direttiva intende perseguire, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere un’età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne (sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I-4297, punto 13).
35 Benché i ‘considerando’ della direttiva non precisino la ragion d’essere delle deroghe che essa prevede, dalla natura delle deroghe che figurano all’art. 7, n. 1, della direttiva si può dedurre che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, in materia di pensioni di vecchiaia, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non poteva disconoscere l’importanza. Tra questi benefici figura in particolare la possibilità, per i lavoratori di sesso femminile, di beneficiare del diritto alla pensione prima dei lavoratori di sesso maschile, come prevede l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva (sentenza Equal Opportunities Commission, cit., punto 15).
36 Secondo una giurisprudenza costante, la deroga al divieto delle discriminazioni fondate sul sesso, prevista nell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, dev’essere interpretata in modo restrittivo (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36, e causa 262/84, Beets-Proper, Racc. pag. 773, punto 38, e 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 8).
37 Pertanto tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che essa si limita a stabilire una diversa età pensionabile per gli uomini e per le donne. La causa principale non riguarda tuttavia una siffatta misura.
38 Da quanto precede risulta che l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l’età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata come donna in base al diritto nazionale.
Sulla seconda questione
39 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare che la direttiva 79/7 osti alla normativa nazionale controversa nella causa principale, se gli effetti di una tale sentenza debbano essere limitati nel tempo.
40 Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 28, e 23 maggio 2000, causa C-104/98, Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39).
41 Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell’efficacia nel tempo di tale sentenza (sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, cit., punto 52, e 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar, Racc. pag. I-2119, punto 68).
42 La Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato, vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando, dall’altro, risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (sentenza Bidar, cit., punto 69).
43 Nel caso di specie, l’entrata in vigore, il 4 aprile 2005, della legge del 2004 ha l’effetto di far venir meno controversie quali quella che ha dato luogo alla causa principale. Inoltre, sia nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, sia in udienza, il governo del Regno Unito non ha mantenuto la domanda presentata nell’ambito della causa principale riguardante la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.
44 Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione che non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osta ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l’età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale.
2) Non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
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(Corte di Giustizia europea 7.1.2004)
La legislazione nazionale di uno Stato membro della Comunità europea che, in violazione della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) firmata a Roma il 4 novembre 1950, impedisca di contrarre matrimonio ad una coppia di cui uno dei componenti è un transessuale che ha subito una operazione di cambiamento di sesso, è incompatibile con l’art. 141 del Trattato CE (versione consolidata), concernente l’obbligo di ciascuno Stato membro di assicurare l’applicazione del principio di parità di retribuzione tra i lavoratori dei due sessi. Ciò, in particolare, quando l’avvenuto matrimonio si configuri come condizione necessaria affinché uno dei coniugi possa fruire di un elemento della retribuzione dell’altro o della pensione di reversibilità. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea con la Sentenza n 117 del 7 gennaio 2004, pronunciandosi su una questione pregiudiziale ad essa sottoposta, ai sensi dell’art. 234 dello stesso Trattato CE, dalla Corte di appello operante presso il Tribunale del lavoro di Wales nel Regno Unito di Inghilterra. Tale questione è venuta in evidenza in una causa promossa da una lavoratrice inglese, che vanta venti anni di contributi versati in suo favore nel periodo dal 1976 al 1996 all’istituto di previdenza National Health Service (NHS), è convivente con un transessuale sottoposto ad una operazione di cambiamento di sesso da donna a uomo e ritiene di essere vittima di una discriminazione sessuale di natura retributiva. L’interessata, desiderando che, in caso di sua premorienza, il compagno transessuale a lei sopravvissuto possa a tempo debito conseguire il diritto ad usufruire della pensione di reversibilità per vedovi, e avendo accertato che tale possibilità non sussiste, si è rivolta al giudice del lavoro, in primo grado e in grado di appello, per denunciare che la vigente normativa previdenziale applicata dal NHS prevede l’attribuzione della pensione di reversibilità unicamente in favore del vedovo, condizione che il proprio convivente transessuale non può acquisire in quanto le norme in materia di matrimonio nel Regno Unito non consentono, a coloro che a seguito di intervento chirurgico hanno cambiato sesso, di ottenere il riconoscimento di tale cambiamento, ponendoli nella impossibilità di contrarre matrimonio. Al riguardo, la Corte di Giustizia, tenuto conto delle osservazioni sviluppate in giudizio dai rappresentanti della ricorrente, del Governo del Regno Unito d’Inghilterra e delle Commissione delle Comunità europee, nonché sulla base delle conclusioni presentate il 10 giugno 2003 dall’Avvocato Generale presso la stessa Corte, ha ritenuto di svolgere varie considerazioni tra cui le seguenti. Le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico che sia strutturato essenzialmente in funzione del posto coperto dal lavoratore interessato, si ricollegano alla retribuzione che quest’ultimo percepiva e rientrano nelle previsioni dell’art. 141 del Trattato CE. Questa interpretazione non è infirmata dal fatto che la pensione di reversibilità non venga corrisposta al lavoratore ma al coniuge superstite, trattandosi comunque di prestazione che trae origine dall’iscrizione al regime pensionistico del coniuge superstite, di modo che la pensione spetta al coniuge superstite nell’ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il coniuge, prestazione che viene corrisposta al coniuge superstite in conseguenza dell’attività lavorativa svolta dal coniuge deceduto. La pensione di reversibilità è, perciò, una retribuzione ai sensi dell’art. 141 del Trattato CE e della Direttiva n. 75/117. La decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, escludendo tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata sia alla scelta della legislazione nazionale sia all’interpretazione delle norme del diritto interno effettuata dai giudici nazionali, senza che al riguardo si possa far valere alcuna discriminazione fondata sul sesso e vietata dal diritto comunitario. Tuttavia, nella situazione come quella della ricorrente, esiste una disparità di trattamento che, senza mettere in dubbio il godimento del diritto alla pensione di reversibilità tutelato dalla normativa comunitaria, incide su una delle condizioni necessarie per potere conseguire tale diritto. Infatti, come è stato messo in rilievo nelle conclusioni dell’Avvocato Generale, la capacità di contrarre matrimonio rappresenta una condizione preliminare per giungere allo stesso matrimonio e potere poi ottenere la pensione di reversibilità. Nel Regno Unito di Inghilterra, infatti, si verifica che mentre i componenti della coppia eterosessuale, in cui l’identità di nessuno dei due soggetti derivi da un’operazione di cambiamento di sesso, possono contrarre matrimonio, e quindi, eventualmente fruire della pensione di reversibilità, nel caso di una coppia, come quella della ricorrente, formata da una donna e da un transessuale ex donna, i due soggetti interessati non possono contrarre matrimonio, per cui l’uno e l’altro si trovano nella impossibilità di realizzare fra loro la condizione preliminare del matrimonio e potere poi ottenere la pensione di reversibilità. Tale impossibilità, nello Stato di appartenenza della ricorrente, è da attribuire al fatto che le norme nazionali considerano nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile, considerano sesso di una persona quello risultante dall’atto di nascita e vietano ogni modifica del registro degli atti di nascita, che non dipenda da errore di scrittura o errore materiale. Sottolinea la Corte di Giustizia come la Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza dell’11 luglio 2002, emessa con riferimento ad analoghe controversie riguardanti il Regno Unito d’Inghilterra, abbia già affermato che la normativa di quel Paese, la quale non consente al transessuale di contrarre matrimonio con una persona del sesso al quale lo stesso transessuale apparteneva prima di sottoporsi all’operazione di cambiamento di sesso, si configuri come una violazione del diritto a contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 12 della CEDU. Da tutto ciò consegue che tale normativa, poiché, in violazione della CEDU, impedisce ad una coppia di realizzare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno dei soggetti che la formano possa fruire di un elemento della retribuzione dell’altro, deve essere considerata, in linea di principio, incompatibile con le prescrizioni dell’art. 141 del Trattato CE. (23 novembre 2006)
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - Sentenza n. 117/2004 del 7 gennaio 2004 «Art. 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Esclusione di un convivente transessuale dal diritto ad una pensione di reversibilità la cui concessione è riservata al coniuge superstite - Discriminazione basata sul sesso»
"Art. 141 CE - Direttiva 75/117/CEE [1] - Parità di trattamento tra uomini e donne - Esclusione di un convivente transessuale dal diritto ad una pensione di reversibilità la cui concessione è riservata al coniuge superstite - Discriminazione basata sul sesso"
Nel procedimento C-117/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
K.B. e
National Health Service Pensions Agency,
Secretary of State for Health,
domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 141 CE e della direttivadel Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE [2], per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),
LA CORTE,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra K.B., dalle sig.re C. Hockney e L. Cox, QC, nonché dal sig. T. Eicke, barrister;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Paines, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrel, in qualità di agente,
vista la relazione d’udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra K.B., rappresentata dalla sig.ra L. Cox e dal sig. T. Eicke, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J.E. Collins, assistito dal sig. N. Paines, e della Commissione, rappresentata dai sigg. J. Sack e L. Flynn, in qualità di agenti, all’udienza del 23 aprile 2002,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con ordinanza 14 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2001, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Corte d’appello civile d’Inghilterra e del Galles) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art.141 CE [1] e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE[2], per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).
2. Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra K.B., iscritta al regime pensionistico del National Health Service (servizio sanitario nazionale; in prosieguo: il "NHS"), da un lato, e il NHS Pensions Agency (Ufficio Pensioni del NHS) ed il Secretary of State for Health (Ministro della Sanità), dall’altro, in merito al rifiuto di attribuire una pensione di reversibilità al suo convivente transessuale.
Ambito normativo - Normativa comunitaria
3. L’art. 141 CE dispone quanto segue:
"1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra [i] lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
(...)".
4. L’art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 75/117 così prevede:
"Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall’articolo 119 del trattato, denominato in appresso principio della parità delle retribuzioni, implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni.
(...)".
5. Ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva:
"Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità delle retribuzioni".
Normativa nazionale
6. Dagli artt. 1 e 2 della Sex Discrimination Act 1975 (legge 1975 sulle discriminazioni basate sul sesso; in prosieguo: la "legge 1975") risulta vietato commettere atti discriminatori diretti nei confronti di una persona di un sesso particolare, riservandole un trattamento meno favorevole di quello di cui gode o godrebbe una persona del sesso opposto. Tali articoli vietano anche la discriminazione indiretta, da essi definita in sostanza come l’applicazione di condizioni od obblighi identici, aventi l’effetto di sfavorire in maniera sproporzionata ed ingiustificata le persone di un sesso particolare.
7. In seguito alla sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C 13/94, P./S. (Racc. pag. I-2143), il Regno Unito ha adottato il Sex Discrimination (Gender Reassignment) Regulations 1999 (regolamento 1999 sulla discriminazione sessuale in ipotesi di cambiamento di sesso), che ha modificato la legge 1975 affinché disciplinasse i casi di discriminazione diretta basata sul cambiamento di sesso di un dipendente.
8. L’art. 11, lett. c), della Matrimonial Causes Act 1973 (legge 1973 sul matrimonio) dichiara nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile.
9. L’art. 29, nn. 1 e 3, della Birth and Deaths Registration Act 1953 (legge 1953 sulla registrazione delle nascite e dei decessi) vieta ogni modifica al registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale.
10. Il NHS Pension Scheme Regulations 1995 (regolamento 1995 sul regime pensionistico del NHS) prevede al suo art. G7, n. 1, che, se un iscritto di sesso femminile decede nelle circostanze previste dal citato regolamento e lascia un vedovo, quest’ultimo ha diritto, in linea di principio, ad una pensione di reversibilità. Il termine "vedovo" non viene definito. E’ tuttavia pacifico che, nel diritto inglese, tale termine indica la persona coniugata con l’iscritto.
Controversia principale e questione pregiudiziale
11. K.B., ricorrente nella causa principale, è una donna che ha lavorato per circa 20 anni presso il NHS, specificamente come infermiera, ed è iscritta al NHS Pension Scheme.
12. K.B. ha da diversi anni una relazione affettiva e di convivenza con R, una persona nata di sesso femminile e registrata come tale allo stato civile che, in seguito ad un’operazione medica di cambiamento di sesso, è diventata un uomo, senza che abbia potuto tuttavia modificare il suo atto di nascita per formalizzare tale cambiamento. Per questa ragione, e contrariamente alla loro volontà, K.B. e R non hanno potuto unirsi in matrimonio. K.B. ha dichiarato nelle sue memorie e ha ricordato in udienza che la loro unione è stata consacrata con "una cerimonia in chiesa approvata da un membro dell’Episcopato anglicano" e che sono stati scambiati voti "allo stesso modo di una coppia tradizionale".
13. In mancanza di matrimonio, il NHS Pensions Agency ha informato K.B. che, nel caso in cui questa decedesse prima di R, quest’ultimo non potrebbe ricevere una pensione di reversibilità in quanto il beneficio di tale prestazione è riservato al coniuge superstite, e che nessuna disposizione del diritto del Regno Unito riconosce la qualità di coniuge in assenza di legittimo matrimonio.
14. K.B. ha adito l’Employment Tribunal (Commissione per le controversie di lavoro del Regno Unito), facendo valere che le disposizioni nazionali che limitano le prestazioni ai vedovi ed alle vedove di iscritti costituivano una discriminazione fondata sul sesso, contraria all’art. 141 CE e alla direttiva 75/117. Secondo K.B., tali ultime disposizioni esigono che, in un tale contesto, la nozione di "vedovo" sia interpretata in maniera tale da includere anche il membro superstite di una coppia che acquisirebbe tale qualità se la sua identità sessuale non fosse il risultato di un’operazione medica di cambiamento di sesso.
15. Sia l’Employment Tribunal, con decisione 16 marzo 1998, sia l’Employment Appeal Tribunal London (Commissione di appello per le controversie di lavoro di Londra) con sentenza pronunciata in appello il 19 agosto 1999, hanno giudicato che il regime pensionistico di cui trattasi non è discriminatorio.
16. K.B. ha adito la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) che ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l’esclusione del convivente transessuale (una persona originariamente di sesso femminile) di una donna iscritta al National Health Service Pension Scheme (regime pensionistico del servizio sanitario nazionale britannico), in forza del quale le prestazioni per persone a carico spettano solo al vedovo, costituisca una discriminazione basata sul sesso, vietata dall’art. 141 CE e dalla direttiva 75/117".
Sulla questione pregiudiziale - Osservazioni sottoposte alla Corte
17. Secondo K.B., la decisione che le nega il diritto di designare R come beneficiario della pensione di reversibilità è stata adottata unicamente per un motivo legato al cambiamento di sesso di quest’ultimo. Infatti, se R non avesse cambiato sesso e se ciò non gli impedisse di contrarre matrimonio, R avrebbe diritto alla pensione di reversibilità in qualità di coniuge superstite.
18. Ella sostiene che la citata sentenza P./S, secondo cui il diritto comunitario vieta le discriminazioni che hanno origine nel cambiamento di sesso di una persona, troverebbe applicazione nella causa principale, in quanto il giudice del rinvio ha considerato K.B. e R come una coppia eterosessuale, il cui solo tratto caratteristico è che il sesso di uno dei due è il risultato di un’operazione medica. Conseguentemente, il trattamento sfavorevole riservato a questi ultimi deriverebbe unicamente dal fatto che R ha subito un cambiamento di sesso, il che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, vietata dall’art. 141 CE e dalla direttiva 75/117.
19. In via preliminare, K.B. sostiene che la condizione del matrimonio costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei transessuali poiché, contrariamente a ciò che avviene in una coppia eterosessuale in cui nessuno dei due membri è un transessuale, nel caso di una coppia eterosessuale, in cui uno di essi abbia subito un’operazione per cambiare sesso, la condizione del matrimonio non potrebbe mai essere soddisfatta.
20. Il governo del Regno Unito fa valere che i dipendenti di sesso sia maschile sia femminile del NHS, che non siano legati da vincolo matrimoniale con i loro conviventi, non possono beneficiare delle prestazioni di reversibilità previste dal NHS Pension Scheme, e ciò indipendentemente dal motivo per cui non sono sposati. Poco importerebbe che la ragione per la quale un singolo dipendente non può soddisfare la condizione obbligatoria del matrimonio risieda nel fatto che il suo compagno sia omosessuale, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant (Racc. pag. I-621), o transessuale, come nella causa principale, o risulti da un qualsiasi altro motivo.
21. Il governo del Regno Unito sostiene inoltre che la soluzione di cui alla sentenza 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P, D e Svezia/Consiglio (Racc. pag. I-4319) possa essere estesa alla causa principale, in quanto la disposizione controversa dello Statuto del personale delle Comunità europee prevede, come nella presente causa, il requisito del matrimonio e non richiede semplicemente una relazione stabile di un certo carattere per l’attribuzione degli assegni di famiglia.
22. La Commissione ritiene che l’elemento determinante nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza P./S. fosse il fatto che il trattamento sfavorevole di cui P. era oggetto era direttamente provocato dal suo cambiamento di sesso e in questo trovava la sua origine, in quanto quest’ultimo non sarebbe stato licenziato se non avesse cambiato la sua identità sessuale.
23. Tuttavia, nella causa principale, il trattamento sfavorevole contestato avrebbe solo un collegamento remoto con il cambiamento di sesso di R e sarebbe piuttosto legato all’impossibilità per la coppia di contrarre matrimonio. Alla luce di queste circostanze, la Commissione ritiene che non si possa fare riferimento alla citata sentenza P./S. nella presente causa.
24. La Commissione sostiene inoltre che K.B. non può richiamare il diritto comunitario per far valere che il collegamento indiretto tra il cambiamento di sesso di R ed il rifiuto di pagargli la pensione di reversibilità sia sufficiente per qualificare tale rifiuto come una discriminazione fondata sul sesso. Infatti, da un lato, la citata sentenza Grant avrebbe implicitamente riconosciuto che la definizione della nozione di matrimonio è questione di diritto di famiglia, che rientrerebbe nella competenza degli Stati membri. Dall’altro, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe ripetutamente giudicato che l’impedimento al matrimonio, legato al fatto che il diritto britannico non permetta ad un transessuale di modificare il suo atto di nascita, non costituisce una violazione degli artt. 8, 12 o 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU").
Giudizio della Corte
25. Le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico, il quale è strutturato essenzialmente in funzione del posto coperto dall’interessato, si ricollegano alla retribuzione che quest’ultimo percepiva e rientrano nelle previsioni dell’art. 141 CE (v., in particolare, sentenze 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 28, e 12 settembre 2002, causa C-351/00, Niemi, Racc. pag. I-7007, punto 40).
26. La Corte ha altresì ammesso che una pensione di reversibilità prevista da un siffatto regime rientra nella sfera di applicazione dell’art. 141 CE. Essa ha precisato al riguardo che la circostanza che la suddetta pensione, per definizione, non sia corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite, non è tale da infirmare questa interpretazione, in quanto tale prestazione è un beneficio che trae origine dall’iscrizione al regime del coniuge del superstite, di modo che la pensione spetta a quest’ultimo nell’ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell’attività lavorativa svolta da quest’ultimo (v. sentenze 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punti 12 e 13, nonché 9 ottobre 2001, causa C-379/99, Menauer, Racc. pag. I-7275, punto 18).
27. La pensione di reversibilità versata nell’ambito di un regime previdenziale di categoria, quale quello istituito dal NHS Pension Scheme, costituisce quindi una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE e della direttiva 75/117.
28. La decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, escludendone tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata sia alla scelta del legislatore, sia all’interpretazione effettuata dai giudici nazionali delle norme giuridiche di diritto interno, senza che un soggetto possa far valere alcuna discriminazione fondata sul sesso vietata dal diritto comunitario (v., per quanto riguarda i poteri del legislatore comunitario, sentenza D e Svezia/Consiglio, cit., punti 37 e 38).
29. Nel caso specifico, una tale condizione non può, di per sé, essere considerata come discriminatoria in funzione del sesso e, pertanto, contraria all’art. 141 CE o alla direttiva 75/117, in quanto il fatto che il richiedente sia un uomo o una donna è indifferente ai fini della concessione della pensione di reversibilità.
30. In una situazione quale quella di cui alla causa principale, esiste tuttavia una disparità di trattamento che, pur non mettendo direttamente in causa il godimento di un diritto tutelato dall’ordinamento comunitario, incide su una delle condizioni per la sua concessione. Come ha giustamente sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, tale disparità di trattamento riguarda non il riconoscimento di una pensione di reversibilità, ma una condizione preliminare indispensabile alla concessione di questa, ossia la capacità di contrarre matrimonio.
31. Infatti, nel Regno Unito, mentre le coppie eterosessuali, in cui l’identità di nessuno dei due membri deriva da un’operazione di cambiamento di sesso, possono contrarre matrimonio e, eventualmente, godere di una pensione di reversibilità, che costituisce un elemento della retribuzione di uno di essi, una coppia quale quella formata da K.B. e R non è assolutamente in grado di soddisfare la condizione del matrimonio, quale prevista dal NHS Pension Scheme, al fine di concedere una pensione di reversibilità.
32. L’origine di tale impossibilità oggettiva risiede nel fatto, innanzi tutto, che la legge 1973 sul matrimonio considera nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile; poi, che si considera come sesso di una persona quello risultante sull’atto di nascita; e, infine, che la legge sulla registrazione delle nascite e dei decessi vieta ogni modifica del registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale.
33. Occorre ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha giudicato che l’impossibilità per un transessuale di contrarre matrimonio con una persona del sesso al quale egli apparteneva prima dell’operazione di cambiamento di sesso, e che dipende dal fatto che, relativamente allo stato civile, essi appartengano allo stesso sesso, dato che la normativa del Regno Unito non permette il riconoscimento giuridico della sua nuova identità sessuale, costituisce una violazione del suo diritto di contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 12 della CEDU (v. Corte eur. D.U., sentenze 11 luglio 2002, Christine Goodwin/Regno Unito e I./Regno Unito, non ancora pubblicate nella Recueil des arrêts et décisions, rispettivamente ai §§ 97-104 e 77-84).
34. Una legislazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che, in violazione della CEDU, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro, dev’essere considerata, in linea di principio, incompatibile con le prescrizioni di cui all’art. 141 CE.
35. Poiché spetta agli Stati membri determinare le condizioni per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona nella situazione di R, come peraltro riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Goodwin/Regno Unito, cit., § 103), spetta al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare l’art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.
36. Da quanto precede risulta che l’art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della CEDU, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare l’art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.
Sulle spese
37. Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) con ordinanza 14 dicembre 2000, dichiara:
L’art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare l’art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004.