 |
| RIFORMA: STATUTO UMBRIA, PER CONSULTA NESSUNA ILLEGITTIMITA' PER L'ARTICOLO COPPIE DI FATTO |
 |
| L'art 9, comma 2 dello Statuto, afferma la ''tutela di forme di convivenza ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia'' |
 |
| Lunedì 06 Dicembre 2004 |
| di Adnkronos |
| in Vita di coppia |
|
 |
|
Nella foto la presidente della Regione Umbria la diessina Lorenzetti
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la censura di illegittimita' sollevata nel ricorso governativo contro lo Statuto dell'Umbria, relativo all'art.9, comma 2 che tutela forme di convivenza diverse dalla famiglia.Secondo il Consiglio dei Ministri la Regione dell'Umbria affermando nell'art 9, comma 2 dello Statuto, la ''tutela di forme di convivenza ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia'', detterebbe una disciplina ambigua e di indiscriminata estensione.
Essa nella misura in cui consente l'adozione di ''eventuali future previsioni normative regionali''concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra conviventi, violerebbe - secondo il Governo - l'art. 117, secondo comma lettera l della Costituzione''.
Secondo la Corte Costituzionale,il fatto che la Regione Umbria afferma di tutelare ''altre forme di convivenza'' non comporta ne' alcuna violazione, ne' alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, ne' fonda esercizio di poteri regionali.
Questo articolo ha ricevuto 166 visite.
|
|
 |
|
| APPUNTAMENTI |
 |
|
|
|