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| PROCREAZIONE: LEGGE IN GAZZETTA, IN VIGORE DAL 10 MARZO |
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| Per la prima volta diventa legge la discriminazione verso gli omosessuali |
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| Mercoledì 25 Febbraio 2004 |
| di Ansa |
| in Vita di coppia |
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(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Divieto della fecondazione artificiale eterologa, cioe' al di fuori della coppia; sara'
consentita solo per risolvere problemi di sterilita' o infertilita' e se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. Questi alcuni punti della legge sulla procreazione medicalmente
assistita che e' stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale e che sara' in vigore dal 10 di marzo. Ecco in sintesi le norme previste alla legge, approvata dalla Camera il 10 febbraio:- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE
ASSISTITA: sara'consentita per risolvere problemi di sterilita' o infertilita' e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci;
sterilita' e infertilita' dovranno essere documentate e certificate dal medico.- NO ALL' ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione
eterologa, cioe' con seme di persona estranea alla coppia.- CHI POTRA' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile ed entrambe
viventi. No, insomma, ai single, alle ''mamme-nonne'' e alla fecondazione post mortem.- TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: il progetto di legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno
dall' applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.- CONSENSO INFORMATO: la coppia dovra' essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole. Una volta che l' ovulo e' fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non e' possibile alcun ripensamento. Unica
eccezione per motivi di ordine medico-sanitario accertati dal medico che deve presentare per iscritto la motivazione.
- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata
anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.- PRODUZIONE EMBRIONI: e' possibile produrre non piu' di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e
contemporaneo impianto.- ADOTTABILITA' DEGLI EMBRIONI: e' prevista l' adottabilita' degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori
biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.
- CRIOCONSERVAZIONE: e' consentita solo quando il trasferimento ell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano
prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.- STRUTTURE AUTORIZZATE: gli interventi di procreazione potranno
essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro che verra' istituito presso l' Istituto Superiore di Sanita'; i
centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un apposito Dpr. - SANZIONI: e' prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni della legge: chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro; tra i 200.000 e i 400.000 euro saranno pagati a chi applica la fecondazione medicalmente assistita a un single, una minorenne,
a copie dello stesso sesso. Se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; se la struttura non e' autorizzata la sanzione puo'
arrivare a 300.000 euro. Per il commercio di embrioni o gameti
e' prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro, per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di
euro. Questo articolo ha ricevuto 138 visite.
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