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Edizione di Domenica 27 Maggio 2012
Fecondazione assistita. La legge approda al Senato
Fecondazione assistita. La legge approda al Senato
Pubblichiamo un riassunto dei punti principali della legge che introduce la discriminazione verso le coppie omosessuali
Sabato 21 Settembre 2002
di Adnkronos
in Vita di coppia

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FECONDAZIONE: COSA PREVEDE LA LEGGE APPROVATA ALLA CAMERA = FINO A 20 ANNI DI RECLUSIONE PER LA CLONAZIONE

Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Clonazione vietata, e severamente punita, dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita approvata dalla Camera a giugno e ora all'esame della commissione Sanita' di palazzo Madama. Le sanzioni sono pesanti: reclusione da 10 a 20 anni, multa da 600.000 a 1 milione di euro e interdizione perpetua dall'esercizio della professione per ''chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto'', secondo l'articolo 12 della legge licenziata dall'assemblea di Montecitorio.

La prima legge italiana che disciplina la fecondazione assistita e' racchiusa in 16 articoli. Ecco, punto per punto, le norme approvate dalla Camera, ora al vaglio del Senato.

- DIRITTI DEL CONCEPITO. E' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. E' stato uno degli articoli piu' discussi e controversi, modificato due volte e, alla fine, tornato alla formulazione originaria.

- FECONDAZIONE ETEROLOGA. E' vietata. E' consentita solo quella omologa, quella cioe' in cui vengono utilizzati seme ed ovulo della coppia. SI' A COPPIE DI FATTO, NO A SINGLE ED OMOSESSUALI. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in eta' potenzialmente fertile, coniugate o conviventi. Si', quindi, alle coppie di fatto, mentre le porte dei centri specializzati restano chiuse per single e coppie omosessuali. Alla Camera, An ha tentato di delimitare meglio la tipologia della coppia di fatto, ma i suoi emendamenti sono stati respinti. Si replica al Senato.

- SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI. E' vietata, mentre e' possibile la ricerca clinica e sperimentale solo a fini terapeutici e diagnostici collegati alla tutela della salute dell'embrione stesso e quando non siano disponibili metodi alternativi.

- LIMITI A PRODUZIONE EMBRIONI. Non potra' essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto e comunque non superiore a 3. Vietata la 'riduzione embrionaria' nelle gravidanze plurime, fatti salvi i casi previsti dalla legge sull'aborto. E' uno dei passaggi che accenderanno il dibattito tra i senatori, a seconda dell'esito delle audizioni sollecitate dal relatore Tredese.

- NO ALLA CLONAZIONE. Resta uno dei punti fermi della legge e sara' certamente riconfermato anche dall'assemblea di palazzo Madama. Vietati anche tutti gli interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete.

NO A CONGELAMENTO E SOPPRESSIONE EMBRIONI. E' vietato congelare e sopprimere embrioni, fermo restando quanto stabilito dalla legge sull'aborto. Per quelli congelati prima dell'entrata in vigore della legge il ministero della Salute dovra' fissare modalita' e termini di conservazione. Anche questo punto sara' uno degli aspetti centrali delle audizioni che inizieranno martedi' prossimo.

- RICONOSCIMENTO DEI NATI. I nati dopo la fecondazione artificiale assumono lo status di figli legittimi o riconosciuti. Non e' possibile il disconoscimento per i nati dopo il procedimento eterologo quando la coppia abbia manifestato il suo consenso al ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Nessuna possibilita', invece, per il donatore di rivendicare legami con il nato.

- STRUTTURE AUTORIZZATE. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate ed iscritte in un apposito registro.

- OBIEZIONE DI COSCIENZA. Medici e personale ausiliario potranno dire di no ad interventi di procreazione medicalmente assistita quando sollevino obiezione di coscienza. Devono pero' comunicarlo entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge. Per i medici che applicano la fecondazione eterologa, o per i soggetti che per legge non hanno accesso a tali tecniche (minorenni, single, omosessuali), scatteranno solo sanzioni amministrative. Gli stessi medici potrebbero anche essere sospesi dall'esercizio della professione per un periodo da un anno ad un massimo di tre anni. Nessuna punibilita' per coppie o singoli. Carcere da 10 a 20 anni ed interdizione perpetua dalla professione per i medici che attuano la clonazione; reclusione da uno a tre anni per chi realizza, organizza e pubblicizza la commercializzazione di gameti ed embrioni o la surrogazione di maternita'. Carcere anche per chi applica la sperimentazione sugli embrioni e ricorre al congelamento ed alla soppressione degli stessi embrioni.

- COSTI. Le tecniche di fecondazione assistita non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza. Di conseguenza, non sono rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Previsto dal governo un fondo speciale che per il 2003 stanzia 6 milioni e 800 mila euro. Anche questo passaggio e' stato duramente criticato dall'opposizione, compresi i centristi della Margherita, che ha sostenuto come questa norma spingera' le coppie italiane a cercare all'estero la soluzione dei propri problemi di infertilita'.

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