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Edizione di Domenica 27 Maggio 2012
Aids, lo Stato risponde per i contagi successivi al 1985
Aids, lo Stato risponde per i contagi successivi al 1985
Chiarite le condizioni per poter ottenere l'indennità in caso di un'infezione contratta a seguito di emotrasfusioni Aids
Lunedì 25 Luglio 2005
di Il Sole 24 ore
in Religione

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GIUSTIZIA E SENTENZE CASSAZIONE - Chiarite le condizioni per poter ottenere l'indennità in caso di un'infezione contratta a seguito di emotrasfusioni Aids, lo Stato risponde per i contagi successivi al 1985 I n caso di condotta omissiva il Ministero della Sanità deve essere condannato a risarcire i danni a coloro che abbiano contratto malattie in conseguenza di emotrasfusioni o di assunzioni da emoderivati. La Cassazione ( sentenza 11609/ 05) pronunciandosi su un ricorso presentato avverso una decisione della Corte di appello di Roma, ha infatti ribadito: l'applicabilità, in favore dei contagiati, dell'indennizzo previsto dalla legge 210/ 92 ( che dispone esplicite misure di sostegno assistenziale a titolo di solidarietà sociale in favore di chi abbia contratto infezioni virali in circostanze analoghe); e la parallela ascrivibilità, in capo al Ministero, della responsabilità aquiliana ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, limitata peraltro alle infezioni sorte successivamente al momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze in materia, e subordinandola alla sussistenza di un nesso di causalità tra omesso controllo ed evento lesivo. 7 Il fatto. I ricorrenti, vittime o familiari di soggetti colpiti dai virus dell'Hiv e dell'epatite B e C, contratti dopo il 1978, 1985 e 1988 a seguito di trasfusioni di sangue effettuate presso ospedali romani o di assunzione di emoderivati infetti, acquistati presso farmacie della Capitale, avevano ottenuto il riconoscimento del danno nel merito, per i danni subiti e la conseguente condanna del ministero della Salute per inosservanza colposa dei suoi doveri istituzionali. 7 La responsabilità per condotta omissiva. La Cassazione, ripercorrendo le tappe legislative antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 107/ 90, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, ha chiarito che il fondamento della responsabilità aquiliana del Ministero va ancorato " in un comportamento omissivo, e cioè nell'inosservanza colposa dei suoi doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che prescinde del tutto da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti " . La Suprema corte ha ritenuto che per tutte le vittime del contagio il nesso eziologico della provenienza delle infezioni da emotrasfusioni o da assunzione di emoderivati fosse stato provato sulla base delle certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche ospedaliere. 7 Concorso articolo 2043 Legge 210/ 92. Riconosciuta la responsabilità del Ministero, la Corte ha precisato i confini che intercorrono tra il risarcimento del danno previsto dal Codice Civile e l'indennità prevista dalla legge 210/ 92, affermando che " la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile e configura quest'ultimo, quanto alla sua entità, in relazione alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto all'indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da infezione post trasfusionale, in una misura prefissata dalla legge " . Laddove ricorrano perciò gli estremi di una responsabilità civile, la legge 210 non esclude che il privato possa procedere parallelamente alla ricerca della responsabilità aquiliana. 7 Limiti alla responsabilità. La Cassazione ha precisato come, non potendo addebitarsi al ministero della Salute una responsabilità ai sensi degli articoli 2049 ( per assenza di un rapporto di dipendenza delle Usl) e 2050 ( per assenza di attività pericolosa addebitabile al Ministero: piuttosto, una simile responsabilità sarebbe stata ascrivibile a carico dei distributori o degli importatori dei prodotti) del Codice civile, l'unica tipologia di responsabilità ad esso attribuibile è quella aquiliana. Peraltro, i giudici di legittimità hanno circoscritto tale responsabilità alle sole infezioni sorte successivamente al momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze in merito, ovvero, quanto all'epatite B, successivamente al 1978, quanto all'HIV, dopo il 1985, e quanto all'epatite C, dopo il 1988. Per i contagi verificatisi prima di tali date manca il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l'evento lesivo, né è ravvisabile la colpa: " Il fatto non era prevedibile e dunque prevenibile " . La Cassazione, pertanto, pur confermando la sentenza di condanna al risarcimento pronunziata in appello, non ha accolto le contestazioni dei ricorrenti, secondo i quali, quantomeno dal 1978, vi era una diffusa consapevolezza della pericolosità delle trasfusioni di sangue per il rischio di trasmissioni virali. Neppure sono state accolte le motivazioni, avanzate dai ricorrenti, secondo cui la sentenza della Corte d'appello di Roma si era poggiata su un errato concetto di " fatto notorio" di carattere scientifico, e di conseguenza, su tale errore, aveva deciso di escludere la responsabilità del Ministero per i fatti antecedenti quelle date. PAOLO RUSSO L'indennizzo per l'epatite B spetta dal ' 78. Per l'epatite C dopo il 1988 Omissioni punibili solo in presenza di certezze scientifiche W IN COLLABORAZIONE CON IL MENSILE Il Merito www. ilsole24ore. com/ ilmerito.

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