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Edizione di Martedì 22 Maggio 2012
Unioni civili. E plurali
Unioni civili. E plurali
Finalmente si presta attenzione a realtà plurali, a esperienze in cui possono essere coinvolte anche comunità "non ufficiali"
Venerdì 04 Dicembre 1998
di Franco Grillini
in Focus

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Pubblichiamo nella nostra rubrica "Documentazione" l'intervento di Pietro Rescigno, docente di Diritto e autore di numerosi saggi sui diritti di libertà, come contributo alla discussione sulle Unioni Civili e sulla necessità di un adeguamento legislativo in relazione alle nuove "famiglie" che caratterizzano sempre più i rapporti di relazione tra le persone, omosessuali compresi.

L'intervento è stato pubblicato sul Manifesto di giovedì 3 dicembre '98.





Unioni civili. E plurali

PIETRO RESCIGNO

Finalmente si presta attenzione a realtà plurali, a esperienze in cui possono essere coinvolte anche comunità "non ufficiali"



S i era fermata sulla soglia preliminare dell'ammissibilità ed ora ha trovato nuovi ostacoli e rinvii, nel difficile cammino parlamentare, il progetto francese del "patto civile di solidarietà". Si tratta di un nuovo tentativo di dare veste formale alle unioni di fatto e, al di là del "modello" familiare di consolidata tradizione, a ogni figura di convivenza che abbia carattere non effimero, conosca la partecipazione a interessi e finalità condivise, si riveli ai terzi con esteriori indici di riconoscibilità.



L'impostazione, come si vede, va al di là del problema della "comunione di vita" non fondata sul matrimonio ma che riproduce, di quest'ultimo, la tipica configurazione di rapporto tra un uomo e una donna, e di entrambi coi figli. Nei confronti di queste realtà l'ordinamento assume posizioni che vanno dalla qualifica di illiceità alla indifferenza per il fenomeno, sino all'attribuzione di effetti sia pure circoscritti e minori rispetto all'unione legittima (l'ultimo traguardo, storicamente estraneo a ogni sistema positivo, sarebbe la piena parificazione). Parlando di ordinamento, ancor più che in altri ambiti, si ha riguardo non solo alla legge, ma soprattutto alla giurisprudenza che generalmente rispecchia la sensibilità e le convenzioni della società civile con più aperta sollecitudine e fornisce un ampio spettro di soluzioni.



Quella della famiglia di fatto è il tema più antico, che si articola in una molteplicità di casi e chiede l'attenzione del diritto nelle occasioni più varie: dalla garanzia dell'abitazione nel rapporto locatizio alle pretese patrimoniali avanzate alla morte del convivente verso gli eredi e verso di lui al momento della rottura del rapporto, dal risarcimento per i fatti lesivi dei terzi al compenso per le collaborazioni prestate nella casa o nell'azienda (l'elenco, come è agevole comprendere, è puramente indicativo).



La categoria formale è del resto così ampia da abbracciare anche ipotesi in cui non si discute la "moralità" del vincolo alla stregua delle valutazioni correnti della religione e del costume. Così, è unione di fatto anche il matrimonio religioso che, per incompatibilità con precetti statuali (come avviene per l'interdetto giudiziale) o per volontà delle parti e col consenso della chiesa di appartenenza, rimanga privo di effetti civili. E' quanto accade nel matrimonio di coscienza e in generale in quello canonico non trascritto, e talvolta non registrato al fine di poter conservare vantaggi derivanti dalla libertà di stato o dalla condizione di vedovo, e dunque per eludere norme e divieti dell'ordine statale.La memoria dello storico e del giurista, a proposito della scissione tra effetti religiosi e civili, non può ignorare un episodio di dolorosa gravità nelle relazioni tra Chiesa cattolica e Stato italiano, una vicenda che non può ignorarsi da chi ricostruisce a sessant'anni di distanza il clima delle discriminazioni razziali. Tra le misure adottate vi fu anche quella che aggiungeva, alle cause di intrascrivibilità previste dalle leggi matrimoniali concordatarie, l'appartenenza alla razza non ariana: a questa unilaterale "ferita" ai patti la Chiesa, che generalmente rivendica con intransigente durezza il principio della comune volontà dei firmatari, non oppose neppure una timida reazione, e ancor meno una protesta.



Quanto alla sostanza, si è già detto che nelle unioni non formalizzate di fronte alla legge, per impedimenti che il sistema positivo frapponga o per libera scelta dei soggetti, si ritrova quella comunione di vita materiale e spirituale in cui può farsi consistere l'essenza del matrimonio, attingendo (in un modo che può apparire singolare) la definizione dell'istituto dalla disciplina del divorzio, che dal venir meno di quella comunione fa derivare il dissolversi del vincolo giuridico.



Non è privo di valore un dato che può trarsi dalla vicenda, da cui è nata la Costituzione di Bonn. Nella fase di stesura del testo, proprio dalla frazione cristiano-sociale dell'assemblea, si avanzò la proposta di definire il matrimonio, per rivestirlo di garanzia costituzionale, come la comunione di vita "conforme al diritto": che è una maniera, forse inconsapevole, di ribadire che la sostanza del fenomeno può cogliersi anche nelle convivenze che non si avvalgono di quella rigida "forma" e tuttavia non intendono rimanere estranee alla dimensione giuridica dei fatti di rilievo sociale.



Gli ordinamenti positivi hanno a lungo ignorato il tema; e anzi la "secolarizzazione", l'anima "laica" dei diritti moderni consegnata ai codici civili fecero della celebrazione del matrimonio e dell'ufficiale assunzione dello stato dei coniugi la premessa indispensabile di un trattamento "giuridico" del fatto. E' ben nota la motivazione data dal codice napoleonico, e già nella fase rivoluzionaria, per giustificare il rifiuto: che l'ordinamento non debba occuparsi di chi ignora le forme e gli istituti dello stesso ordinamento.Fu questa una delle non poche ipocrisie dello Stato liberale, contraddetta presto dalla necessità di occuparsi almeno degli aspetti patrimoniali della materia (e i giudici fecero ricorso a strumenti giuridici suscettibili di essere piegati alla soluzione di questioni pratiche, dalla società al rapporto di lavoro sino al generale divieto di arricchirsi senza giusta causa a spese d'altri). L'altro risultato, conosciuto in più di un'esperienza, fu l'uso indiretto, da parte degli interessi, di istituti nati per altre finalità: si pensi all'adozione (presso di noi alla tramontata figura dell'affiliazione), di cui si avvalgono, in Francia, negli Stati Uniti, nei paesi scandinavi, anche soggetti del medesimo sesso, per instaurare un rapporto "formalizzato" dal sistema (e l'uso dell'abolizione è ancor più frequente dove è consentito, come in taluni Stati americani, l'adozione di una persona più vecchia dell'adottante).



Il progetto francese, che merita una seria lettura al di là delle resistenze incontrate e della non impeccabile redazione, muove da un dato incontestabile della cultura moderna, che già nel matrimonio e nella famiglia mette in luce la molteplicità dei "modelli" e dei "tipi", e ancor più si muoverà in tale prospettiva nell'inevitabile incontro con culture lontane (si pensi alla possibile rilevanza, anche solo sul piano della legislazione sociale, della poligamia praticata in aree del mondo islamico).



L'aspetto di maggior interesse della proposta, che si allarga a comprendere le convivenze tra fratelli (e suscita nuovi timori, stavolta che si voglia conferire giuridica liceità all'incesto), risiede proprio nell'aver prestato attenzione a realtà irriducibili a un unico schema, a variegate esperienza in cui storicamente possono inquadrarsi, lo ricorda un giurista tedesco, anche comunità "non ufficiali" tenute assieme da vincoli di fede e da impegni di solidale collaborazione.

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