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| Va in pensione a 60 anni e non a 65 la donna che era nata uomo |
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| L'età pensionabile del transessuale ora donna |
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| Giovedì 25 Maggio 2006 |
| di PensioniLex |
| in Focus |
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(Corte di Giustizia europea C-423/04 27.4.2006) La normativa dello Stato membro della Comunità europea che subordina, il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia chiesta da un transessuale divenuto donna, alla condizione che abbia compiuto l'età (65 anni) prevista per gli uomini anziché quella (60 anni) prevista per le donne, è incompatibile con le disposizioni degli articoli 4, n. 1, e 7, n. 1, lettera a), della Direttiva comunitaria n. 79/7/CEE sulla parità tra uomini e donne, emanata dal Consiglio europeo il 19 dicembre 1978. Lo ha dichiarato la Prima Sezione della Corte di Giustizia europea nella Sentenza n. C-423/04, emettendo una pronuncia pregiudiziale chiesta dal Social Security Commissioner del Regno Unito della Gran Bretagna nel corso di un giudizio di appello promosso da una lavoratrice di nazionalità inglese. La ricorrente, nata il 28 febbraio 1942 e registrata alla nascita come persona di sesso maschile, in data 3 maggio 2001 si era sottoposta ad un intervento chirurgico perché affetta da disforia sessuale e, passata dal sesso maschile a quello femminile, in data 14 febbraio 2002 aveva presentato la domanda di pensione di vecchiaia che, però, con decisione del 12 marzo 2002 veniva respinta in quanto "presentata più di quattro mesi prima" di compiere i 65 anni di età, cioè prima di raggiungere l'età pensionabile richiesta per gli uomini. L'interessata, dopo che la domanda di pensione di vecchiaia era stata respinta una prima volta in sede amministrativa e una seconda volta nel giudizio di primo grado, si è rivolta al giudice di appello sostenendo che il rifiuto della pensione di vecchiaia, nonostante avesse compiuto i 60 anni di età, violava l'art. 8 della Convenzione europea e costituiva una discriminazione contraria all'art. 4 delle Direttiva europea n. 79/7/CEE sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. Il giudice di appello (Social Security Commissioner), prima di decidere, ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia europea per verificare la compatibilità della normativa nazionale vigente con la Direttiva europea invocata dalla ricorrente. Tra le norme nazionali di maggior rilievo per la questione portata avanti alla Corte di Giustizia figurano: l'Allegato 4 dell'art. 1 della legge Pensions Act 1995 che ha fissato a 65 anni l'età pensionabile per gli uomini e a 60 anni l'età pensionabile per le donne; l'art. 29, n. 1 e n. 3, della legge del 1953 sulle nascite e i decessi, che non consente modifiche agli atti di nascita se non per errore materiale; la legge Gender Recognition Act del 2004 (in vigore dal 4 aprile 2005), sul riconoscimento del genere di appartenenza sessuale, il cui articolo 9, relativamente alla pensione di vecchiaia, ha precisato che la persona interessata dal cambiamento del genere, se, immediatamente prima del rilascio del certificato di riconoscimento del genere, è un uomo che ha raggiunto l'età pensionabile prevista per le donna ma non ha ancora compiuto i 65 anni di età, si considera che abbia raggiunto l'età pensionabile nella data del rilascio del certificato. Circa la compatibilità di tale normativa nazionale con la Direttiva n. 79/7/CEE, la Corte di Giustizia ha svolto, tra l'altro, le seguenti osservazioni. la Direttiva n. 79/7/CEE, nell'ambito della sicurezza sociale, costituisce l'espressione del principio di parità tra uomini e donne e il diritto di non essere discriminati in ragione del proprio sesso rappresenta uno dei diritti fondamentali della persona umana. La sfera di applicazione della Direttiva comprende anche le discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso della persona. Nel caso sottoposto ad esame, la disparità denunciata è dovuta all'impossibilità per l'interessata di vedersi riconoscere, ai fini di pensione, il nuovo sesso da lei acquisito a seguito di intervento chirurgico. La disparità è pertanto quella che emerge tra le donne il cui genere non risulta da un intervento chirurgico di mutamento di sesso, le quali possono beneficiare di una pensione di vecchiaia all'età di 60 anni, e le donne il cui genere è stato acquisito mediante intervento chirurgico, alle quali viene negato di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni di età. Conseguentemente la disparità di trattamento che ha colpito la ricorrente deve essere considerata una discriminazione vietata dall'art. 4, n. 1, della Direttiva n. 79/7/CEE. Questa la soluzione data dalla Corte di Giustizia europea alla questione pregiudiziale sollevata dal Giudice d'appello del Regno Unito prima di decidere sulla fondatezza del ricorso. (24 maggio 2006).
(PensioniLex del 24/05/2006)
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