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| Lombardia. PDL contro le discriminazioni ai gay |
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| Segue il testo del progetto di legge presentato dai Verdi alla Regione Lombardia |
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| Mercoledì 01 Marzo 2006 |
| di La redazione di Gaynews |
| in Focus |
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"NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO
SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE"
Di iniziativa dei consiglieri
Marcello Saponaro (Verdi),
Carlo Monguzzi (Verdi)
Luciano Muhlbauer (Prc)
Giuseppe Civati (Ds)
Stefano Zamponi (Idv)
Osvaldo Squassina (Prc)
Alberto Storti (Pdci)
Relazione
Il presente progetto di legge si propone di affrontare i problemi posti
dalla discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o
dall'identità di genere e di proporre soluzioni concrete.
Le istituzioni europee, consce della vastità e della gravità del tema, si
sono più volte espresse perché vengano adottati provvedimenti che
favoriscano politiche e comportamenti anti-discriminatori.
Il Parlamento Europeo ha adottato la Raccomandazione 924 (1981) sulle
discriminazioni contro gli omosessuali, le risoluzioni del Parlamento
europeo n. 1117 del 12 settembre 1989 (diritti dei transessuali), n.
A3/0028 dell'8 febbraio 1994 e n. B4/0824 del 17 settembre 1998 (parità di
diritti per gli omosessuali nella comunità) e le Raccomandazioni 1470 e
1474 del 2000.
Inoltre le risoluzioni annuali sul rispetto dei diritti dell'uomo
nell'Unione Europea, in particolare quella datata 16 marzo 2000, contengono
riferimenti e condanne alle discriminazioni determinate dall'orientamento
sessuale, anche in forza dell'articolo 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, che al primo comma recita "È vietata
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali".
Il Consiglio d'Europa ha varato nel 2000 una Direttiva (2000/78/CE) che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro. Tale direttiva è stata recepita in
Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
Poiché la direttiva e il decreto che la recepisce non sono che un primo
passo in avanti rispetto al superamento delle discriminazioni determinate
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, il presente progetto
di legge si propone di introdurre norme più specifiche e politiche di
promozione attiva.
Gli ambiti toccati sono il lavoro e la formazione professionale (per
garantire le stesse possibilità a ogni cittadino, evitare situazioni di
esclusione sociale e promuovere l'acquisizione positiva dell'identità
sessuale di ognuno) la sanità e l'assistenza (per garantire la possibilità
di scegliere il proprio rappresentante di fronte agli operatori medici in
caso di incapacità naturale, per salvaguardare la dignità dell'esistenza
anche in caso di patologie invalidanti, per assicurare l'assistenza alle
persone durante il percorso di realizzazione della propria identità
sessuale o di genere), la comunicazione (per attribuire le funzioni di
vigilanza del Comitato Regionale per le Comunicazioni), la cultura, il
turismo e il commercio (per favorire eventi culturali aperti ai diversi
stili di vita ed evitare atti di discriminazione negli esercizi aperti al
pubblico).
Il progetto di legge in questione si può quindi inserire all'interno delle
azioni previste dalla "Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre
2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le
discriminazioni (2001-2006)", programma che coinvolge gli Stati membri, ma
gli enti locali e regionali, oltre agli organismi che promuovono la parità
di trattamento, le parti sociali, le organizzazioni non governative, le
università e gli istituti di ricerca, gli uffici statistici nazionali, i media.
PROGETTO DI LEGGE
"NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE
DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE"
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Lombardia adotta, in attuazione dell'articolo 3 della
Costituzione, politiche finalizzate
a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del
proprio orientamento
sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento
delle situazioni di
discriminazione.
2. La Regione Lombardia garantisce il diritto all'autodeterminazione di
ogni persona in ordine al
proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione Lombardia garantisce l'accesso a parità di condizioni agli
interventi e ai servizi
ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna
discriminazione determinata
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE
Sezione I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
POLITICHE DEL LAVORO
Art. 2 Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale
1. Gli indirizzi programmatici triennali di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge regionale 15
gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per
l'impiego) favoriscono
l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel
rispetto dell'orientamento
sessuale o dell'identità di genere.
2. Le politiche del lavoro disciplinate dalla LR 1/1999 sostengono le
politiche per l'inserimento
lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti
dall'orientamento sessuale o dall'identità
di genere.
3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche
politiche regionali del lavoro, quali
soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'articolo 10, comma 2
lettera d), della LR 1/1999.
Art. 3 Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi
1. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di
accompagnamento anche al fine di
assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che
risultino discriminate o
esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti
dall'orientamento sessuale o dalla
identità di genere.
Art. 4 Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità
1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle
risorse umane, la Regione
e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale
correlata all'acquisizione
positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per
l'impiego, supportano gli
utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e
inserimento lavorativo che
valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la
promozione e l'avvio di nuove
imprese.
Art. 5 Responsabilità sociale delle imprese
1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e
identità di genere, che non
abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi
della definizione 6 della norma
"Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA)
8000" deve consentire ai
soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle
condizioni di lavoro
presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social
Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo
7, comma 1, della LR
1/1999, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al
comma 1, propone alle
aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di
"Social Accountability (SA)
8000" ed i rimedi opportuni.
Sezione II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
REGIONALE
Art. 6 Formazione del personale
1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e
comportamentali ispirate alla
considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di
genere e individua altresì
l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione
del personale dei suoi uffici ed
enti.
2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire
nella programmazione delle
attività di cui al comma 1.
3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1
nella redazione di codici di
comportamento dei propri dipendenti.
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA
Art. 7 Consenso informato ai trattamenti terapeutici
1. Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari
devono riferirsi per
riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora
l'interessato versi in
condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio
alla sua salute o alla sua
integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto.
3. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è
fatto obbligo agli operatori
sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di
cui al comma 1, e di darvi
attuazione.
4. La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla
persona designata di
prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto
delle modalità definite dai
regolamenti delle strutture di ricovero e cura.
Art. 8 Modalità attuative
1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere
la dichiarazione di
volontà di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) la forma della dichiarazione;
b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle
strutture sanitarie competenti;
c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a
un determinato
trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al
comma 1 nella forma e
secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una
dichiarazione di volontà di
contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;
d) l'informazione agli utenti;
e) la costituzione e la gestione di una banca dati;
f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti.
Art. 9 Patologie invalidanti
1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e
dignitosa a tutte le persone
affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative
riduzioni
dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.
2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:
a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a
categorie di cittadini
sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;
b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e
dell'autosufficienza residua e per
l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;
c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare
integrata e di ospedalizzazione
domiciliare.
Art. 10 Compiti delle aziende sanitarie locali in materia di orientamento
sessuale e di
identità di genere
1. Le aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di
informazione, consulenza e
sostegno per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della persona
rispetto al proprio
orientamento sessuale o la propria identità di genere.
2. La Regione promuove l'attivazione dei servizi per costruire percorsi di
inserimento sociale e
rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul
lavoro destinando appositi
fondi del Piano sanitario regionale al potenziamento qualitativo e
quantitativo dei consultori,
nonché alla formazione e aggiornamento del personale impegnato
nell'attuazione dei diritti sociali
istituiti con la presente legge; allo scopo di promuovere iniziative di
particolare rilievo sociale sui
temi della discriminazione, o per estendere diffusamente circuiti di
informazione e reti di solidarietà
tra gli utenti, nonché per garantire il controllo sugli standard delle
prestazioni e la correttezza etica
degli operatori, le ASL stipulano convenzioni con le associazioni e i
gruppi rappresentativi dei
diversi orientamenti sessuali ed identità di genere che possiedano i
necessari requisiti di esperienza
e competenza e non abbiano scopo di lucro.
3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti
alla fruizione degli
interventi proposti dai consultori e/o a orientare programmaticamente tali
strutture in funzione
delle esigenze riscontrate tra gli utenti.
4. Le ASL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il
confronto culturale sulle
tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità
e dei diversi orientamenti
sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di
compiti di cura ed
educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.
Art. 11 Finanziamento degli interventi e convenzionamento con
associazioni private
1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'articolo
10, destinando appositi
fondi del piano sanitario regionale.
2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui
temi della discriminazione e
di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le
ASL possono stipulare
convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi
orientamenti sessuali e identità
di genere.
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI
Art. 12 Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei
principi di cui all'articolo
1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 9 della
legge regionale 28 ottobre
2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM)), effettuando, in
particolare la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e
radiofonica regionale e
locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta
ai diversi orientamenti
sessuali e identità di genere della persona.
Art. 13 Accesso
1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso
radiofonico e televisivo
regionale, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h), della LR 20/2003,
garantisce adeguati spazi di
informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di
cui alla presente legge.
CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA` CULTURALI, TURISTICHE E
COMMERCIALI
Art. 14 Promozione di eventi culturali
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
favoriscono l'offerta di
eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di
vita, così come caratterizzati, tra
l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle
condizioni personali, opinioni
religiose e identità etniche degli utenti.
Art.15 Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi
turistici e
commerciali
1. Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro
prestazioni, né erogarle a
condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli
utenti senza un legittimo motivo
e in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale o all'identità di genere.
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni
turistiche e di imprese
commerciali.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di
cui ai commi 1 e 2, sono
esercitate dai comuni.
4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro.
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