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Edizione di Giovedì 17 Maggio 2012
Lombardia. PDL contro le discriminazioni ai gay
Lombardia. PDL contro le discriminazioni ai gay
Segue il testo del progetto di legge presentato dai Verdi alla Regione Lombardia
Mercoledì 01 Marzo 2006
di La redazione di Gaynews
in Focus

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"NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO

SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE"





Di iniziativa dei consiglieri



Marcello Saponaro (Verdi),

Carlo Monguzzi (Verdi)

Luciano Muhlbauer (Prc)

Giuseppe Civati (Ds)

Stefano Zamponi (Idv)

Osvaldo Squassina (Prc)

Alberto Storti (Pdci)





Relazione



Il presente progetto di legge si propone di affrontare i problemi posti

dalla discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o

dall'identità di genere e di proporre soluzioni concrete.

Le istituzioni europee, consce della vastità e della gravità del tema, si

sono più volte espresse perché vengano adottati provvedimenti che

favoriscano politiche e comportamenti anti-discriminatori.

Il Parlamento Europeo ha adottato la Raccomandazione 924 (1981) sulle

discriminazioni contro gli omosessuali, le risoluzioni del Parlamento

europeo n. 1117 del 12 settembre 1989 (diritti dei transessuali), n.

A3/0028 dell'8 febbraio 1994 e n. B4/0824 del 17 settembre 1998 (parità di

diritti per gli omosessuali nella comunità) e le Raccomandazioni 1470 e

1474 del 2000.

Inoltre le risoluzioni annuali sul rispetto dei diritti dell'uomo

nell'Unione Europea, in particolare quella datata 16 marzo 2000, contengono

riferimenti e condanne alle discriminazioni determinate dall'orientamento

sessuale, anche in forza dell'articolo 21 della Carta dei Diritti

Fondamentali dell'Unione Europea, che al primo comma recita "È vietata

qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la

razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le

caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni

personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,

l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli

handicap, l'età o le tendenze sessuali".

Il Consiglio d'Europa ha varato nel 2000 una Direttiva (2000/78/CE) che

stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro. Tale direttiva è stata recepita in

Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Poiché la direttiva e il decreto che la recepisce non sono che un primo

passo in avanti rispetto al superamento delle discriminazioni determinate

dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, il presente progetto

di legge si propone di introdurre norme più specifiche e politiche di

promozione attiva.

Gli ambiti toccati sono il lavoro e la formazione professionale (per

garantire le stesse possibilità a ogni cittadino, evitare situazioni di

esclusione sociale e promuovere l'acquisizione positiva dell'identità

sessuale di ognuno) la sanità e l'assistenza (per garantire la possibilità

di scegliere il proprio rappresentante di fronte agli operatori medici in

caso di incapacità naturale, per salvaguardare la dignità dell'esistenza

anche in caso di patologie invalidanti, per assicurare l'assistenza alle

persone durante il percorso di realizzazione della propria identità

sessuale o di genere), la comunicazione (per attribuire le funzioni di

vigilanza del Comitato Regionale per le Comunicazioni), la cultura, il

turismo e il commercio (per favorire eventi culturali aperti ai diversi

stili di vita ed evitare atti di discriminazione negli esercizi aperti al

pubblico).

Il progetto di legge in questione si può quindi inserire all'interno delle

azioni previste dalla "Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre

2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le

discriminazioni (2001-2006)", programma che coinvolge gli Stati membri, ma

gli enti locali e regionali, oltre agli organismi che promuovono la parità

di trattamento, le parti sociali, le organizzazioni non governative, le

università e gli istituti di ricerca, gli uffici statistici nazionali, i media.



PROGETTO DI LEGGE



"NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE

DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE"



Capo I ­ PRINCIPI GENERALI



Art. 1 - Finalità

1. La Regione Lombardia adotta, in attuazione dell'articolo 3 della

Costituzione, politiche finalizzate

a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del

proprio orientamento

sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento

delle situazioni di

discriminazione.

2. La Regione Lombardia garantisce il diritto all'autodeterminazione di

ogni persona in ordine al

proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione Lombardia garantisce l'accesso a parità di condizioni agli

interventi e ai servizi

ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna

discriminazione determinata

dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.



Capo II ­ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE



Sezione I ­ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E

POLITICHE DEL LAVORO



Art. 2 ­ Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

1. Gli indirizzi programmatici triennali di cui all'articolo 3, comma 1,

della legge regionale 15

gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per

l'impiego) favoriscono

l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel

rispetto dell'orientamento

sessuale o dell'identità di genere.

2. Le politiche del lavoro disciplinate dalla LR 1/1999 sostengono le

politiche per l'inserimento

lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti

dall'orientamento sessuale o dall'identità

di genere.

3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche

politiche regionali del lavoro, quali

soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'articolo 10, comma 2

lettera d), della LR 1/1999.



Art. 3 ­ Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi

1. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di

accompagnamento anche al fine di

assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che

risultino discriminate o

esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti

dall'orientamento sessuale o dalla

identità di genere.



Art. 4 ­ Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle

risorse umane, la Regione

e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale

correlata all'acquisizione

positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per

l'impiego, supportano gli

utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e

inserimento lavorativo che

valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la

promozione e l'avvio di nuove

imprese.



Art. 5 ­ Responsabilità sociale delle imprese

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e

identità di genere, che non

abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi

della definizione 6 della norma

"Social Accountability (SA) 8000".

2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA)

8000" deve consentire ai

soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle

condizioni di lavoro

presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social

Accountability (SA) 8000".

3. La Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo

7, comma 1, della LR

1/1999, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al

comma 1, propone alle

aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di

"Social Accountability (SA)

8000" ed i rimedi opportuni.



Sezione II ­ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

REGIONALE



Art. 6 ­ Formazione del personale

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e

comportamentali ispirate alla

considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di

genere e individua altresì

l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione

del personale dei suoi uffici ed

enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire

nella programmazione delle

attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1

nella redazione di codici di

comportamento dei propri dipendenti.



CAPO III ­ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA



Art. 7 ­ Consenso informato ai trattamenti terapeutici

1. Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari

devono riferirsi per

riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora

l'interessato versi in

condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio

alla sua salute o alla sua

integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto.

3. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è

fatto obbligo agli operatori

sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di

cui al comma 1, e di darvi

attuazione.

4. La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla

persona designata di

prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto

delle modalità definite dai

regolamenti delle strutture di ricovero e cura.



Art. 8 ­ Modalità attuative

1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere

la dichiarazione di

volontà di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

a) la forma della dichiarazione;

b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle

strutture sanitarie competenti;

c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a

un determinato

trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al

comma 1 nella forma e

secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una

dichiarazione di volontà di

contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;

d) l'informazione agli utenti;

e) la costituzione e la gestione di una banca dati;

f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti.



Art. 9 ­ Patologie invalidanti

1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e

dignitosa a tutte le persone

affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative

riduzioni

dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:

a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a

categorie di cittadini

sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;

b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e

dell'autosufficienza residua e per

l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;

c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare

integrata e di ospedalizzazione

domiciliare.



Art. 10 ­ Compiti delle aziende sanitarie locali in materia di orientamento

sessuale e di

identità di genere

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di

informazione, consulenza e

sostegno per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della persona

rispetto al proprio

orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. La Regione promuove l'attivazione dei servizi per costruire percorsi di

inserimento sociale e

rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul

lavoro destinando appositi

fondi del Piano sanitario regionale al potenziamento qualitativo e

quantitativo dei consultori,

nonché alla formazione e aggiornamento del personale impegnato

nell'attuazione dei diritti sociali

istituiti con la presente legge; allo scopo di promuovere iniziative di

particolare rilievo sociale sui

temi della discriminazione, o per estendere diffusamente circuiti di

informazione e reti di solidarietà

tra gli utenti, nonché per garantire il controllo sugli standard delle

prestazioni e la correttezza etica

degli operatori, le ASL stipulano convenzioni con le associazioni e i

gruppi rappresentativi dei

diversi orientamenti sessuali ed identità di genere che possiedano i

necessari requisiti di esperienza

e competenza e non abbiano scopo di lucro.

3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti

alla fruizione degli

interventi proposti dai consultori e/o a orientare programmaticamente tali

strutture in funzione

delle esigenze riscontrate tra gli utenti.

4. Le ASL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il

confronto culturale sulle

tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità

e dei diversi orientamenti

sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di

compiti di cura ed

educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.



Art. 11 ­ Finanziamento degli interventi e convenzionamento con

associazioni private

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'articolo

10, destinando appositi

fondi del piano sanitario regionale.

2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui

temi della discriminazione e

di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le

ASL possono stipulare

convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi

orientamenti sessuali e identità

di genere.



CAPO IV ­ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE PER LE

COMUNICAZIONI



Art. 12 ­ Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei

principi di cui all'articolo

1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 9 della

legge regionale 28 ottobre

2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

(CORECOM)), effettuando, in

particolare la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e

radiofonica regionale e

locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta

ai diversi orientamenti

sessuali e identità di genere della persona.



Art. 13 ­ Accesso

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso

radiofonico e televisivo

regionale, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h), della LR 20/2003,

garantisce adeguati spazi di

informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di

cui alla presente legge.



CAPO V ­ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA` CULTURALI, TURISTICHE E

COMMERCIALI



Art. 14 ­ Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,

favoriscono l'offerta di

eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di

vita, così come caratterizzati, tra

l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle

condizioni personali, opinioni

religiose e identità etniche degli utenti.



Art.15 ­ Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi

turistici e

commerciali

1. Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro

prestazioni, né erogarle a

condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli

utenti senza un legittimo motivo

e in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento

sessuale o all'identità di genere.

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni

turistiche e di imprese

commerciali.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di

cui ai commi 1 e 2, sono

esercitate dai comuni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla

sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro.

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