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| DISCRIMINAZIONE DEGLI OMOSESSUALI: QUALCHE NUVOLA IN MENO |
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| Articolo di Giorgio Zanchini apparso sulla rivista "Diritti umani", www.unionedirittiumani.it |
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| Lunedì 10 Gennaio 2000 |
| di Franco Grillini |
| in Focus |
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A che punto è il cammino della lotta alla discriminazione in base all’orientamento sessuale?
Una serie di recentissimi provvedimenti e sentenze ha fatto tornare in primo piano questo tema, e offerto il destro per una parziale riflessione su una vicenda umana e giuridica nella quale sono in gioco corde molto delicate.
1. L’omosessualità, ieri e oggi.
La storia dell’omosessualità in occidente - e dei rapporti tra società e omosessuali - è capitolo complesso, e meriterebbe ben più di poche righe . Qualche cenno può tuttavia essere utile per comprendere la strada che si è fatta e l’origine di alcune realtà contemporanee. Si può grosso modo affermare che nel mondo precristiano l’omosessualità era tollerata, o meglio integrata in un’organizzazione sociale nella quale era fortemente presente il bisessualismo (a Roma, ad es., era stigmatizzata solo l’omofilia passiva, in quanto equiparava il libero allo schiavo e poneva l’uomo in un ruolo femminile). Con il cristianesimo, ma dovremmo dire con la tradizione giudaico-cristiana, si affaccia una visione fortemente critica dell’omosessualità. Da San Paolo alla prospettiva tomista, si afferma il principio di una fondazione della verità cristiana su una metafisica naturale, un'architettura retta da leggi naturali, tra le quali quella che prevede che la sessualità sia volta alla procreazione, e tutto ci” che esula è perversione, comportamento “contro natura”.
La condanna della Chiesa trapassa gradualmente nelle legislazioni statuali. Dal XIII secolo sino alla fine del XVIII viene perseguita in tutta Europa, e sanzionata col massimo della pena.
Alla fine del ‘700 la legge penale comincia a mitigarsi. In Pennsylvania il reato di sodomia non viene più colpito con la pena di morte ma con i lavori forzati, e nel giro di pochi anni si allineano Austria, Prussia, Russia, Paesi bassi, Inghilterra. In Francia, nel 1791, il Codice dell’assemblea costituente rivoluzionaria esclude dai reati la sodomia: è la prima volta nei tempi moderni. Il codice napoleonico avallerà questa scelta, e gli altri Stati europei seguiranno, compresi gli Stati del nord Italia. E' un passaggio importante, anche se ci vorranno ancora secoli prima che il quadro cambi davvero. Le legislazioni conosceranno molti cambiamenti, e la condanna della sodomia continuerà ad essere un fiume carsico, che appare e scompare da codici e Paesi.
La stessa medicina si avvicinerà alla fine del '700 alla concezione ecclesiastica dell'omosessualità, ritenendola una malattia o nel migliore dei casi un’infermità suscettibile di diagnosi. Alla fine del secolo scorso gli psichiatri von Krafft-Ebling e von Schrenck-Notzing classificarono l’omosessualità tra le perversioni e questa visione ha conservato tutta la sua forza sociale sino agli anni ‘60 di questo secolo, quando il quadro comincia a cambiare di nuovo, e l'orientamento sessuale ad essere integrato come fonte di diritti.
Dietro ciascun passaggio c’è naturalmente un mutamento di paradigma culturale, sociale, politico. A far cadere la visione religiosa contribuiscono non poco il pensiero illuminista e liberale, e la progressiva secolarizzazione del mondo moderno. I diritti individuali cominciano ad essere disancorati dalle entità superiori, quali Stato o Chiesa, e si assiste ad una innegabile crescita delle garanzie individuali.
Da Montesquieu, a Beccaria, a Voltaire, si inizia a sottolineare come la trasgressione morale sia territorio della sfera individuale, che può riguardare tutt’al più il diritto canonico, e si mette in guardia dai pericoli della tirannia della maggioranza, che non può avere il diritto di dettare come tutti dovrebbero vivere. Si spargono i buoni semi dell'importanza della diversità, del valore della varietà, prende a diffondersi l’argomento utilitarista di Jeremy Bentham: l’atto omosessuale coinvolge due persone e non nuoce a nessuno. Fa il suo ingresso, grazie ad uno dei padri del liberalismo, John Stuart Mill, un argomento che ritroveremo nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: lo Stato non deve ingerirsi nella vita privata degli individui.
Lo stesso discorso vale per le conquiste degli ultimi tre decenni. La cornice di riferimento muta a passi da gigante. Il mondo moderno prende sempre più congedo da valori superiori, entra in crisi il modello di famiglia tradizionale, emancipazione e liberazione sessuale cominciano ad essere i due capisaldi delle rivendicazioni femminili, sulla scena politica appaiono i primi agguerriti movimenti gay, che escono allo scoperto per rivendicare diritti e attenuare indubbie discriminazioni, col loro portato di esclusione sociale, pregiudizi, sofferenze. Non ultimo, ma qui ci riferiamo ai provvedimenti legislativi recentissimi, interviene il flagello aids. La comunità gay è decimata e il mondo comincia ad assistere a centinaia di casi di uomini che accompagnano la lunga agonia e il trapasso del compagno e per la legge non sono nulla, non hanno diritto a nulla.
A far da levatrice alle leggi antidiscriminazione c’è d'altronde uno dei capisaldi del pensiero liberale: l’eguaglianza di opportunità. Raddrizzare ingiustizie e svantaggi sofferti da un determinato gruppo di persone in una comunità. Poche righe fa abbiamo parlato dei movimenti gay. Bene, è ovvio che la loro spinta politica ad uscire da una situazione di svantaggio ha svolto un ruolo centrale nell’ottenimento di diritti.
Alle conquiste, come accennavamo, ha contribuito il paesaggio sociale profondamente mutato. Il declinarsi dei modi di vita comune ha preso forme molto diverse, ed è errato credere che la famiglia nucleare sia il criterio naturale, la configurazione di base. Antropologi e studiosi di scienze sociali hanno aperto gli occhi su realtà e comunità dove ci sono concetti di famiglia e gruppo del tutto diversi. In realtà lo stesso Occidente ha conosciuto in questo secolo mutamenti anche evidenti. E’ praticamente scomparsa la famiglia patriarcale del mondo contadino, e anche l’istituzione più solida e diffusa, la famiglia nucleare tradizionale, si avvia in alcuni paesi d’occidente ad essere minoranza.
Lo strutturarsi della vita in comune è oggi molto più fluido, il matrimonio non è più quel legame inscalfibile, indissolubile che era appena qualche decennio fa.
Basta riportare qualche dato: oggi il tasso di instabilità coniugale raggiunge quasi il 50% negli Stati Uniti (dove la famiglia nucleare tradizionale è solo un terzo di tutte le famiglie con bambini), il 35-40% nel nord Europa, il 18% in Italia. La percentuale di coppie tra i 16 e i 30 anni che sceglie di convivere invece che sposarsi supera il 70% in Danimarca, è poco meno del 50% in Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre è attorno al 6% in Italia e Spagna. Nel nostro Paese il numero delle famiglie composte da coppie con figli è sceso sotto quota 50%: sono in aumento divorziati e separati nonché le famiglie con un solo genitore (7%).
Nonostante il quadro instabile, mutevole, aperto, l'omosessualità resta un problema. Resta anzitutto irrisolta la contrapposizione tra una visione laica e una visione religiosa.
Giovanni Paolo II ha di recente ribadito lo stigma che da secoli accompagna l’omosessualità e che ha trovato la più recente formulazione nel documento della congregazione per la dottrina della fede, Homosexualis problema, del 1986: “La particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza più o meno forte verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa deve essere considerata come oggettivamente disordinato”. Sino a poco tempo fa il catechismo la definiva vizio contro natura, o peccato contro lo Spirito Santo. In una lettera del '92 ai vescovi americani il Papa giustificò in sostanza la discriminazione degli omosessuali, e nel '94 ha criticato la Risoluzione Roth del Parlamento europeo, di cui ci occuperemo più avanti. La Chiesa cattolica italiana - lo prevede il Concordato - può licenziare un docente di religione nelle scuole pubbliche se questi è omosessuale. Dal 1994 i licenziamenti sono stati una ventina. e successive prese di posizione come la lettera ai vescovi americani del '92 (“legittima la discriminazione” degli omosessuali), la mozione del Parlamento Europeo dell'8 febbraio del '94,
Ci troviamo di fronte a posizioni e affermazioni che non solo, come evidente, cozzano con il pensiero laico, ma che provocano non pochi problemi di coscienza agli omosessuali cattolici.
All'origine del conflitto c'è forse il punto di vista abissalmente diverso nella valutazione del concetto di “natura”, di “naturale”. Come si è visto, per la Chiesa la sessualità è legata alla riproduzione e ci” che esula non può che andar incontro a biasimo. Per il pensiero laico la sessualità va invece storicizzata, ancorata a latitudini, costumi, società. Scrive Gianni Vattimo: la “visione metafisica non è altro che l’assolutizzazione di qualche visione del mondo storicamente determinata, rispettabile come ogni prodotto culturale umano”.
E giova ricordare la stringente obiezione di Michel Foucault: “Quale desiderio potrebbe essere contro natura dacché esso è stato immesso nell’uomo dalla natura stessa, dacché gli è stato insegnato da essa nella grande lezione di vita e di morte che il mondo non cessa di ripetere?”.
Il problema della “natura” è centrale, e non a caso alcuni teologi avvertono l'esigenza di ritarare il concetto. Don Giannino Piana, ad esempio, ha parlato della necessità di superare una concezione irrigidita della natura, ma in generale gran parte dei teologi nordici hanno una posizione di maggiore tolleranza . Tra l’altro, considerato quanto abbiamo notato sul paesaggio sociale, per la Chiesa si pone un indubbio problema di scollamento, con una società civile che sfugge sempre più al modello di riferimento.
Ad indebolire una visione assolutizzante del concetto di sessualità naturale ci sono anche le ricerche sul comportamento animale, dalle quali scopriamo che l’omosessualità in natura non è affatto un’eccezione, e che ben 470 specie di animali presentano questo comportamento. Da un punto di vista darwiniano sembrerebbe un controsenso, e ci si chiede perché la selezione naturale non abbia portato all’eliminazione di geni cos” inutili. Vari antropologi sostengono che portino significativi vantaggi per l’evoluzione della specie, non ultimo la pace e l’armonia sociale frutti del benessere del piacere sessuale.
Il discorso, peraltro, non può certo essere limitato alla Chiesa cattolica. Nei Paesi islamici la situazione è ben peggiore, almeno dal punto di vista giuridico. L'omosessualità è illegale in ben 26 Paesi, e in Iran, Arabia saudita, Mauritania, Sudan e Yemen è punita con la pena di morte. In Iran dalla rivoluzione Khomeinista ad oggi sarebbero stati giustiziati oltre 4 mila gay e lesbiche. Solo in tre Paesi a maggioranza musulmana non ci sono leggi che colpiscano l'omosessualità: Egitto, Indonesia ed Iraq.
D'altra parte non si può certo affermare che il pregiudizio alberghi solo nelle sacrestie. Più avanti esamineremo quello che accade negli eserciti, qui basta ricordare che l'Organizzazione mondiale della sanità ha cancellato l'omosessualità dall'elenco delle malattie solo nel '93: oggi viene ritenuta una variante naturale del comportamento umano. Nella classificazione delle malattie edita quest'anno dal Ministero della sanità sotto la voce deviazioni e disturbi sessuali viene registrata l'omosessualità egodistonica (vissuta cioè in modo conflittuale).
C'è un altro argomento, comune a pensiero religioso e laico, che viene utilizzato per combattere la legittimazione sociale e giuridica dell'omosessualità, ovvero che essa minerebbe la famiglia tradizionale, e a cascata la società stessa, che pagherebbe prezzi in termini di tasso di natalità e disordine sessuale e sociale.
Questo sarebbe tra l'altro un timore tipicamente italiano, almeno a sentire i sondaggi.
In realtà le ricerche sembrano sconfessare questo assunto. In Svezia, Paese all’avanguardia nel riconoscimento dei diritti ad unioni di fatto ed omosessuali, il tasso di natalità è alto. I dati riportati dal sociologo Marzio Barbagli mostrano inoltre che gay e lesbiche ultratrentenni danno vita alle coppie più durature. Quand'anche si voglia ritenerlo un male, il mossissimo panorama affettivo delle società occidentali non sembrerebbe certo da addebitare alle coppie omosessuali.
Il tema, come d’altronde dicevamo nelle prime righe, è delicatissimo, e come vedremo ci sono più fronti nei quali dare risposte, trovare soluzioni è tutt’altro che facile. Nel campo sessuale segnare una chiara linea di demarcazione tra lecito e illecito, individuale e sociale, è complicato. Forse il principio al quale dovremmo fare sempre riferimento è quello della libertà limitata dalla libertà altrui. In sostanza in campo sessuale si può fare tutto quello che non nuoce agli altri. La sessualità entra in contatto con la soggettività altrui e le società tendono a regolamentarla. Il confine dovrebbe essere quello della reciprocità e del rispetto della dignità altrui. A questo proposito riportiamo un'utile definizione di un discrimine: “the law must protect society from the dangerous and aggressive individual, and it must protect children and adolescent from sexual assaults or suasion. However society does not have to label as crime such activity as masturbation, fornication, adultery and omosexuality between consenting adults”.
Una conclusione parziale è dunque quella di lasciare al singolo individuo la totale libertà di costruire come vuole la propria sfera privata. Al suo agire si pone solo il consueto limite del rispetto del prossimo. Sembra difficile negare che la scelta del proprio partner affettivo, e quindi anche del sesso del proprio partner, facciano parte dell'arco delle libertà individuali, e che nessuna autorità esterna debba metterci il naso. In ambiente anglosassone, ad esempio, questo principio è abbastanza pacifico.
2. Stati Uniti, Europa.
In occidente questi principi sono ormai vocabolario comune. Certi pregiudizi non vengono quasi più presi sul serio e alcune libertà di fondo vengono considerate inscalfibili. Le conseguenze sono sotto gli occhi: negli ultimi anni hanno fatto il loro ingresso negli ordinamenti di numerosi Paesi leggi che garantiscono ai gay diritti impensabili fino a poco tempo fa. La frontiera viene spostata sempre più avanti: oggi una parte del movimento omosessuale ha un grande obiettivo: abolire la differenza di sesso come requisito necessario per la celebrazione del matrimonio. Considerato quanto detto a proposito della famiglia naturale, non sembra una richiesta peregrina.
Adesso per” è il momento di analizzare come è stato dato riconoscimento giuridico ai diritti rivendicati dagli omosessuali, tenendo presente che nei Paesi dell’area occidentale c'è una certa tendenza alla convergenza di costumi e diritti nella sfera privata. Non è da escludere quindi che alcuni dei provvedimenti che esamineremo tra poco li ritroveremo tra qualche tempo in Italia.
E’ negli Stati Uniti che nascono i primi movimenti gay di una certa rilevanza. La prima manifestazione omosessuale risale al 1969, quando i gay di un locale newyorchese si ribellano alle violenze della polizia. Nel 1974 l’associazione psichiatrica americana decide di non considerare più l’omosessualità come un disturbo mentale, una decisione che in qualche modo segna uno spartiacque. Negli anni ‘70 gli Stati americani cominciano a depenalizzare la sodomia, che peraltro non era di fatto perseguita. Nell’82 il Wisconsin aggiunge le parole sexual orientation ad una legge che vietava le discriminazioni razziali e sessuali. E' il primo passo: seguiranno Massachusetts, Connecticut, e di recente anche la California, che come vedremo sta di solito un metro più avanti degli altri. Qui già era in vigore una legge contro gli atteggiamenti che incitano all’odio per proteggere gli omosessuali dalla violenza, ma l'ultimo provvedimento dovrebbe assicurare ai gay eguaglianza di trattamento sul lavoro, nel diritto alla casa, a scuola. Verrà creato un registro statale per i conviventi, definiti come coppie dello stesso sesso o coppie di fatto. I conviventi avranno gli stessi diritti dei parenti a visitare il partner in ospedale, e gli impiegati statali avranno la possibilità di trasmettere il trattamento sanitario mutualistico al loro partner (cosa che alcune città della California già fanno). Verranno inoltre sanzionate molestie e minacce agli omosessuali nelle scuole pubbliche e nelle università.
In alcune aree della California e del Massachusetts le coppie omosessuali possono adottare bambini. Il controllo da parte dei servizi sociali è più accurato, ma si danno casi di adozioni felici. Anzi, c'è chi sostiene che l'accuratezza del controllo sia di per sŽ una discriminazione in base all’orientamento sessuale.
Negli Stati Uniti, comunque, l'unione di fatto trova riconoscimento solo in una legge dello Stato delle Hawai, nella cui Costituzione è esplicitamente vietata la discriminazione in base all'orientamento sessuale. Non a caso la Suprema Corte di questo Stato si è pronunciata a favore di una legge che estenda il matrimonio anche a persone dello stesso sesso, e si è in attesa di un referendum in materia. Nel '96 Clinton ha sottoscritto una legge federale adottata dalle due Camere che definisce il matrimonio come un'unione tra un uomo e una donna, e impedisce alle coppie omosessuali di poter beneficiare delle prestazioni attribuite dallo Stato federale alle coppie sposate. Permette inoltre ad uno Stato di non riconoscere la legge di un altro Stato che autorizzi il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questo per evitare eventuali contaminazioni da parte delle Hawai.
Considerata la scarsa normazione del fenomeno si è puntato pragmaticamente sugli accordi di convivenza, che adesso sono diffusi un po' ovunque. I living together agreements sono contratti privati tra due soggetti, e sono stati riconosciuti la prima volta da una sentenza della Corte Suprema della California, del '76. I conviventi possono stipulare contratti riguardanti i loro interessi patrimoniali; non sono applicabili le regole previste dal diritto di famiglia in caso di divorzio, e dunque i diritti dopo la separazione sono solo quelli stipulati nel contratto. Alle convivenze si applica la regola dell’ingiusto arricchimento, se cioè uno dei due partner ha contribuito con il proprio lavoro ad accrescere il patrimonio dell’altro, con la ragionevole aspettativa di ricevere come corrispettivo certi benefici, tale aspettativa deve essere tutelata. Il grosso delle aziende statunitensi riconosce questi accordi, al fine di assicurare le prestazioni sociali ai partners.
Resta peraltro da dire che in una ventina di Stati americani la sodomia continua ad essere ritenuta reato, seppure, come si diceva, non perseguito. La definizione rimane spesso quella della tradizione religiosa: crime against nature. La Corte suprema, inoltre, pur innovando rispetto alla precedente giurisprudenza che aveva avallato la criminalizzazione dell’omosessualità (una sentenza del 1986 dichiar” illegittima una norma della Costituzione del Colorado che proibiva qualsiasi iniziativa volta alla protezione dello status di una persona in ragione del suo orientamento sessuale), non ha ancora ritenuto che la relazione tra persone dello stesso sesso sia protetta dal diritto alla privacy.
Ma veniamo all'Europa. Nel 1989, pioniera del continente, la Danimarca ha approvato una legge che permette di avere riconoscimento giuridico a due persone dello stesso sesso (registered partnership). Gay e lesbiche possono andare in comune e farsi registrare per diventare una coppia riconosciuta. Un rito molto simile a quello classico del matrimonio civile, solo che la domanda è “vuoi tu registrare...”?
Negli anni ‘90 si sono messi su questa strada Olanda, Norvegia, Svezia, Islanda, Ungheria, Catalogna e Aragona in Spagna, e da ultimo anche la Francia. La Svizzera riconosce il contratto di coppia, all'americana. In genere le leggi prevedono per la coppia di conviventi diritti e doveri piuttosto simili a quelli nascenti da un matrimonio tradizionale: cura, assistenza, fedeltà reciproche, rapporti patrimoniali, successione, locazione. In alcuni Paesi, gay e lesbiche possono prendere il cognome del partner.
Si calcola che in tutta Europa circa 20 mila omosessuali abbiano formato una coppia registrata.
Sul caso francese apriremo una parentesi, per la vicinanza geografica e culturale al nostro Paese. Nel decennio alle nostre spalle la giurisprudenza dei più alti tribunali francesi aveva emanato sentenze di chiusura, negando la possibilità di trasferire il contratto di locazione dal locatario deceduto al suo compagno, e cassando anche l’atto di liberalità fatto da un omosessuale al partner, nullo per immoralità. Per contrastare questo indirizzo ma anche per rendere giustizia di fronte a ci” che ha provocato l'aids, in questi anni sono state avanzate diverse proposte di legge per il riconoscimento dei diritti. Dopo lunghe battaglie il 13 ottobre del ‘99 il Parlamento francese ha dato il via libera al Pacs (Patto comune di solidarietà), che riconosce e regola le coppie di fatto, sia etero che omosessuali, rendendole molto simili a quelle che si formano col matrimonio.
Pubblichiamo il testo nella sezione Documenti. Eccone i punti principali, in sintesi: il Pacs è un contratto sottoscritto da due persone maggiorenni di sesso differente o dello stesso sesso per organizzare la vita in comune. Non importa se tra loro c’è o non c’è una relazione sessuale. Il riconoscimento del patto si ottiene con una dichiarazione comune di fronte al Tribunale. Non può essere firmato da parenti. Non obbliga a vivere sotto lo stesso tetto; in caso di morte o di abbandono di uno dei due, l’altro subentra nel diritto di alloggio. Il datore di lavoro deve tener conto delle esigenze di coppia nell’attribuzione delle ferie e nella concessione di permessi in caso di malattia del partner. Il Pacs estende le prestazioni previdenziali al partner che ne fosse privo. Dopo tre anni dalla firma la coppia fa una dichiarazione dei redditi comune. La coppia può usufruire di un abbattimento delle tasse di successione e donazione. Sul fronte dei doveri, i due soggetti sono tenuti alla reciproca assistenza materiale e morale e contribuiscono alla vita in comune e alle spese di abitazione. Il patto si scioglie per morte, matrimonio di uno dei due, o per decisione comune da registrare. In caso di rottura, gli obblighi reciproci sono quelli stabiliti nel patto, e l’autorità giudiziaria interviene solo in caso di conflitto. I partners sono responsabili solidalmente delle obbligazioni contratte da uno di essi per i bisogni della vita quotidiana e per le spese relative alla casa familiare. I beni acquistati dopo la stipula solitamente cadono in comunione. La firma del Pacs, infine, rappresenta un elemento per provare l’esistenza di legami personali sul suolo francese che danno diritto al permesso di soggiorno.
Non si fa cenno all’adozione di figli, questione controversa che si è preferito lasciar fuori. Come si vede, è un cocktail di autonomia e regole fissate. Alcuni obblighi sono mutuati dal diritto di famiglia, altri sono interamente affidati all'accordo tra i sottoscriventi.
In Danimarca di recente è stata approvata una nuova legge che concede alle coppie omosessuali registrate la possibilità di adottare il figlio di uno dei due partner. Il governo olandese, inoltre, ha presentato un disegno di legge che ammette, primo in Europa, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Una decisione su questo punto dovrebbe essere presa a breve dalla Suprema Corte del Vermont e, come detto, alle Hawaii. Discussioni vive sono in corso in Germania, Belgio, Finlandia.
Quanto all'adozione e alla filiazione, siamo ancora fermi.
Vale la pena soffermarsi anche sul caso Gran Bretagna: nel 1957 il rapporto Wolfenden, all'origine della parziale depenalizzazione, riconosce che l'omosessualità non è una malattia. Nel 1967 i rapporti omosessuali tra due adulti consenzienti cessano di essere reato, tranne che all'interno delle forze armate, dove vigono norme più restrittive. Una legge del '94 ha confermato questa disciplina, specificando che gli atti omosessuali costituiscono un valido motivo per l'espulsione dalle armi. Nell'ordinamento britannico ci sono tuttora diverse forme di discriminazione: non c'è tutela sul luogo di lavoro; il diritto penale discrimina tra condotte eterosessuali e omosessuali; l'educazione sessuale nelle scuole è caratterizzata da una norma che vieta la promozione dell'omosessualità, gli omosessuali sono esclusi dall'esercito, sono negati i diritti a subentrare nell'alloggio, i diritti successori, i diritti pensionistici. Ha destato una certa impressione la differenza di trattamento tra i partner di due uomini morti in un attentato in un ritrovo gay di Londra: è stata risarcita la moglie di un uomo deceduto nell'esplosione, non lo è stato un uomo che aveva perso il partner.
Parte di questo restrittivo edificio è stato demolito nelle scorse settimane. La camera dei Lord ha stabilito che in fatto di casa una coppia omosessuale ha gli stessi diritti di una eterosessuale, e dunque si può subentrare al partner defunto.
Sulla Gran Bretagna, inoltre, è piombata alcune settimane fa una storica sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, della quale pubblichiamo ampli estratti nella parte Documenti. Su ricorso di 4 ex soldati, tre omosessuali e una lesbica, allontanati dall'esercito o dalla marina in ragione del loro orientamento sessuale, la Gran Bretagna si è vista ordinare l'abolizione del bando agli omosessuali.
I quattro furono dapprima interrogati in maniera decisamente intrusiva e, una volta ammessa l'omosessualità, espulsi dalle armi. Nei gradi interni i loro ricorsi furono respinti in base ad un argomento centrale: l'omosessualità rischia di minare la morale e lo spirito combattivo del corpo militare.
La politica del ministero della difesa è sempre stata di chiusura. In una circolare del '94 si scrive esplicitamente che l'omosessualità è considerata incompatibile con il servizio nelle forze armate, non solo per le condizioni di contiguità della vita militare, ma perchéŽ il comportamento omosessuale può offendere, può isolare i rapporti, indurre all'indisciplina, in definitiva danneggiare il morale e lo spirito di corpo. C'è anche un passaggio che invita i comandanti a risolvere la questione con l'ausilio di un medico...
Nel '96, anche su pressione della comunità omosessuale e della parte più progressista del mondo politico, il ministero della difesa promosse una ricerca sulla politica dell'esercito nei confronti degli omosessuali. La conclusione ribadì i principi alla base delle leggi vigenti: i soldati omosessuali non erano affatto meno coraggiosi o capaci degli altri, ma la loro presenza poteva provocare effetti negativi sugli altri, e quindi sulla capacità di combattimento del corpo. Tra i problemi elencati: l'aggressività degli eterosessuali nei confronti degli omosessuali, l'ostracismo, il nonnismo, la necessità di un controllo del comportamento dei gay. La durezza della vita militare e la particolarissima situazione nel caso di una guerra impongono insomma una selezione, fanno degli omosessuali un mondo a parte, che può inquinare quello della maggioranza.
La difesa dei quattro ricorrenti fece perno sulla violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sul rispetto della vita privata, ed Ž su quest'articolo che la Corte ha basato la sua sentenza. Sia l'investigazione della polizia militare per scoprire l'omosessualità sia l'espulsione dall'esercito in base alla sola ragione dell'orientamento sessuale costituiscono una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. In base all'art. 8 l'ingerenza nella vita privata è giustificata solo se prevista dalla legge, e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Bene, secondo la Corte è innegabile che l'espulsione degli omosessuali sia prevista dalla legge e abbia come fine la sicurezza nazionale e la prevenzione del disordine, obiettivi legittimi e riconosciuti dalla Cedu. Quello che non può essere accettato è che un'ingerenza del genere sia necessaria in una società democratica. Per la Corte un'ingerenza va considerata tale se risponde ad un pressante bisogno sociale ed è proporzionata al legittimo scopo perseguito. La Corte ha voluto sottolineare il legame tra le nozioni di necessità e di società democratica, ricordando che nella seconda sono inclusi pluralismo, tolleranza, e apertura di mente. E dunque quando le restrizioni riguardano una parte intimissima della vita privata di un individuo (come l'orientamento sessuale), ci devono essere ragioni molto serie prima che queste ingerenze soddisfino i requisiti dell'art. 8.
Secondo la Corte il cuore dell'argomento del Governo per la sua politica nei confronti degli omosessuali, e cioè che la loro presenza ha un sostanziale e negativo effetto sul morale e quindi sulla capacità di combattimento, è fondato su un pregiudizio. Dalle investigazioni era emerso infatti che i ricorrenti erano ottimi soldati, che la loro condotta non aveva mai dato adito a lamentele, e che il loro orientamento sessuale non aveva mai nuociuto al loro comportamento o a quello dei colleghi. In realtà dietro non c'era che l'atteggiamento negativo del personale eterosessuale nei confronti di quello omosessuale. Bene, in una società democratica un pregiudizio non può provocare un'ingerenza del genere. In sostanza il ministero della difesa e l'esercito britannici invece di cercare di eliminare il pregiudizio eliminavano le vittime del pregiudizio (ogni anno, sinora, una sessantina di omosessuali venivano allontanati dalle forze armate). La Corte ha fatto il paragone con altri casi di pregiudizio, quali la razza, il colore, il sesso, facendo notare come nello stesso esercito si siano dimostrati efficaci i codici di condotta, che vietano e puniscono i comportamenti offensivi o discriminanti.
La sentenza della Corte ha provocato anche reazioni di stizza. Scontate quelle di generali e di alcuni ministri conservatori, c'è da prendere in considerazione quella di Colin Hart, direttore del Christian Institute: “Se il governo sospende il bando, i soldati eterosessuali saranno costretti a dormire e a fare la doccia con uomini sessualmente attratti da loro”. La esamineremo più avanti.
La Corte europea ci permette di aprire una finestra sull'Unione europea. Sono molte le raccomandazioni e le risoluzioni antidiscriminazione.
La più importante è forse la Risoluzione parlamentare Roth, del 94, specificamente sull'eguaglianza di diritti degli omosessuali e delle lesbiche nell'Unione. Ribadisce la convinzione che tutti i cittadini debbano ricevere lo stesso trattamento, indipendentemente dalla tendenza sessuale. Invita gli Stati membri ad abolire tutte le disposizioni di legge che criminalizzano e discriminano, e a rimuovere gli ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali ovvero ad introdurre un istituto giuridico equivalente garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio. C'è inoltre un invito alla Commissione a presentare una proposta di raccomandazione che dovrebbe cercare di porre fine a qualsiasi limitazione degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento. Nel '98 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali: invita la Commissione a tener conto del rispetto dei diritti degli omosessuali al momento dei negoziati relativi all'adesione dei Paesi candidati.
Ci sono stati mutamenti anche nelle carte fondamentali. L'articolo 13 del trattato di Amsterdam, che integra l'art. 12 del trattato istitutivo della Comunità, estende il divieto di discriminazione dalla nazionalità ad una serie di caratteristiche, tra le quali la tendenza sessuale. Il Consiglio può prendere le misure necessarie per combattere qualsiasi forma di discriminazione.
Quanto alla appena menzionata Corte europea dei diritti dell'uomo, va ricordata almeno la sentenza apripista, del 1981: quella relativa al noto caso Dudgeon, omosessuale scozzese che promosse un giudizio contro una legge locale che colpiva la sodomia. Alla base della pronuncia la Corte pose la violazione dell'art. 8 della Cedu: “Il n'existe pas de motif grave justifiant la qualification penal des actes homosexuels. Les lois penalisant les relations homosexuels ayant lieu en privé entre adultes consentants costituent donc une ingerence permanente, illegitime et disproportionnée aux objectifs d'une societé democratique dans la vie privé, qui comprend la vie sexuelle”.
C'è però da aggiungere che sinora l'Unione non ha emanato norme che equiparino le diverse condizioni, e va riportata anche una sentenza della Corte di giustizia europea (17/2/98), secondo la quale le norme nazionali volte a garantire a scopo di tutela della famiglia un trattamento più favorevole alle persone coniugate o a quelle di sesso opposto conviventi rispetto a quelle omosessuali, non sono in contrasto con l'art. 14 della Cedu, che vieta le discriminazioni fondate sul sesso.
3. L'Italia.
L'Italia fa un po' modello a sé, nel suo cuore c'è la Chiesa cattolica che continua a conservare una forte capacità d'influenza politica.
Qual è in concreto l'attuale situazione? Un recentissimo convegno (5-6 novembre 1999), organizzato dal ministero per le pari opportunità, ha fatto il punto: anche in Italia, seppur in ritardo rispetto all'Europa nordica e centrale, sta cambiando il paesaggio familiare. Basti pensare che le unioni di fatto oggi sono 340 mila, lo scorso anno erano 264 mila, nell'83 102 mila. Negli ultimi 15 anni questa formula è stata praticata, anche temporaneamente, da tre milioni di persone.
I numeri peraltro sarebbero sottostimati, perché spesso i partner all'anagrafe figurano da soli o presso le famiglie d'origine.
Più difficile riportare un dato per gli omosessuali, categoria sfuggente.
Tra gli omosessuali ultratrentenni il 19% dei maschi ha scelto di abitare con il partner, mentre tra le donne siamo al 32%.
Dal punto di vista legislativo il quadro è piuttosto carente e confuso. La coppia di fatto resta debolmente tutelata. Giacciono in Parlamento sei diverse proposte di legge sul suo riconoscimento (in generale diritti e doveri dovrebbero scattare dopo un anno di convivenza registrata), ma non sembrano per ora destinate a grandi passi avanti. Tutte includono le coppie dello stesso sesso, quindi la battaglia di eterosessuali e omosessuali è comune.
Attualmente il convivente non ha diritto all'assegno di mantenimento in caso di rottura della convivenza; non può avere congedi di lavoro per il partner ammalato, né chiedere il visto di ingresso e il permesso di soggiorno per motivi familiari. Non ha diritti successori, se non per testamento, non è prevista la pensione di reversibilità. I rapporti patrimoniali sono lasciati alla libera scelta della coppia, senza che sia riconosciuto alcun criterio di solidarietà che duri oltre lo scioglimento: il partner più debole non può vantare alcun diritto dopo la fine della convivenza. La convivenza, inoltre, non dà diritto all'eventuale detrazione per il coniuge a carico.
Il partner non può prendere decisioni di emergenza in materia di salute; in caso di processo il partner non può astenersi dalla testimonianza, come accade invece per marito o moglie. Non si può adottare né avere in affidamento (è stato consentito a qualche single, ma solo in casi particolari).
Nel reato di maltrattamento il fatto di essere convivente è riconosciuto come aggravante.
Negli ultimi anni, peraltro, qualche passo avanti c'è stato, principalmente grazie alla giurisprudenza.
La Corte costituzionale ha riconosciuto alle coppie di fatto il valore di formazione sociale in cui si svolge la personalità umana, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. La Consulta ha anche riconosciuto il diritto del convivente a succedere nel contratto di locazione. La Cassazione ha riconosciuto il diritto del convivente ad ottenere un risarcimento in caso di morte del partner in un incidente. Alcuni Tribunali hanno stabilito inoltre che nella convivenza omosessuale l'assistenza reciproca, oppure le spese sostenute in occasione di malattie o di particolari situazioni di bisogno, sono obbligazioni naturali.
Le unioni di fatto sono prese in considerazione dalla legge sui consultori familiari, da quella sull'ordinamento penitenziario (ambedue del '75), dalla normativa antimafia e da varie leggi regionali in materia di assegnazione di alloggi popolari. Il convivente può visitare il partner in carcere, e la convivenza fa parte dei titoli presi in considerazione nella graduatorie per le case popolari.
Alcune città italiane (ad es. Pisa, Firenze, Arezzo, Bologna) hanno istituito dei registri delle unioni civili, che alla fine rischiano di diventare l'unico strumento per ottenere quel poco che l'ordinamento garantisce. Allo stato attuale provare l'esistenza di una convivenza resta un problema, richiede il ricorso ad una vera e propria istruttoria, con testimonianze ecc.
Di recente sono state approvate due leggi regionali sugli aiuti alle famiglie che sono finite sulle prime pagine dei giornali, come esemplari di due visioni contrapposte. La Lombardia darà i benefici solo alle coppie unite in matrimonio, mentre il Lazio si è mosso nel senso opposto, estendendo i sostegni economici per le famiglie anche alle coppie non sposate. Tra i principi iniziali della legge della regione Lazio c'è un richiamo alla Convenzione dell'Onu sulla non discriminazione e c'è un paragrafo in cui si prende atto “dell'esistenza di una pluralità di forme di convivenza fondate sulla solidarietà e sulla reciprocità...”. L'art. 9, che dovrebbe definire il nucleo familiare, rimanda un po' ipocritamente al decreto legislativo sul redditometro, in cui vengono incluse le coppie di fatto.
Su quest'ultimo provvedimento sono piovute le frecciate della curia, ed è intervenuto lo stesso Giovanni Paolo II (“alle autorità civili chiedo di adoperarsi affinchŽ la famiglia fondata sul matrimonio sia promossa e tutelata senza venir confusa con altre e ben diverse forme di unione”). Il presidente della regione Badaloni ha dovuto specificare che ci si è attenuti al decreto legislativo sul redditometro e che l” di coppie gay non si parla...
Un passo avanti è stato fatto ad ottobre: su spinta del ministro Balbo è stato presentato un disegno di legge contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità, che segue strade già percorse da altri Paesi e che spesso prelude ad una legge sul riconoscimento delle coppie di fatto. Lo trovate tra i Documenti. In limine c'è un richiamo all'art. 3 della Costituzione e all'art. 13 del trattato di Amsterdam. Ha lo scopo di promuovere la piena attuazione del principio di uguaglianza, vieta atti o comportamenti pregiudizievoli, e stabilisce che privati e pubbliche amministrazioni promuovano azioni positive volte all'eliminazione delle diseguaglianze e delle discriminazioni. Estende inoltre la tutela cautelare in via d'urgenza a chi subisce una discriminazione, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto economico-sociale.
Probabilmente andrà incontro alle stesse difficoltà dei vari disegni di legge presenti in Parlamento.
Il ministro ha anche costituito una commissione per i diritti degli omosessuali.
C'è inoltre da ricordare che la legge sulla fecondazione assistita, approvata da un ramo del Parlamento, ha incluso le coppie di fatto tra i beneficiari. Le lesbiche sono state escluse.
L'Italia in complesso appare in una posizione di retroguardia rispetto al grosso dei Paesi europei. Volendo abbozzare un discorso de iure condendo va detto che al momento di intraprendere una strada ci si trova subito di fronte ad un bivio: usare lo strumento convenzionale o lo strumento di tipo pubblicistico? In un caso, come abbiamo scritto, è la coppia stessa a decidere come regolare il proprio rapporto, ma restano fuori i rapporti della coppia di fatto con le istituzioni o col mondo del lavoro, come i problemi legati al congedo per malattia o morte del compagno, o i permessi per motivi di famiglia, o l'assegnazione di abitazioni. In questo caso è necessario il marchio statale. Nell'altro è la legge a far discendere alcuni diritti e alcuni doveri, ma si sostiene che molte persone preferiscono evitare di assumersi tutti gli obblighi che la legge connette al matrimonio.
Anche sul fronte dottrinario ci si divide. C'è chi, come la sociologa Chiara Saraceno, ritiene sia opportuno fare un passo avanti rispetto al concetto che la convivenza sia un fatto privato e che quindi sia opportuno, quando le persone lo vogliono, dargli la possibilità di avere diritti e obblighi ; e chi invece vorrebbe che lo Stato restasse comunque fuori, perchè in sostanza si eliminerebbe il diritto a non sposarsi, a non essere controllati dallo Stato.
Anche in Italia una parte del mondo omosessuale ha come obiettivo l'abolizione della differenza di sesso come requisito necessario per la celebrazione del matrimonio. Alla luce della situazione italiana, appare per” un obiettivo poco realistico. Non a caso il grosso del movimento gay punta soprattutto sul riconoscimento degli effetti giuridici delle convivenze, un terreno comune alle migliaia di coppie di fatto eterosessuali. Ma la strada più percorribile è forse quella convenzionale. Al convegno di Pisa su è stata avanzata la proposta di una regolamentazione giuridica modellata sugli accordi di convivenza statunitensi: un contratto scelto liberamente dai conviventi che disciplini la sede di residenza, il regime dei beni, l'assistenza reciproca in caso di problemi economici o di salute.
Secondo il ministro Balbo la proposta potrebbe diventare una via parallela alle tante proposte di legge che giacciono in Parlamento. Un'affermazione che le è costata la severa condanna dell'Osservatore romano, che ha definito il progetto aberrante.
Secondo alcuni , nell'ordinamento italiano già si può riconoscere validità agli accordi di convivenza, in assenza di una legge specifica. La loro ammissibilità, si dice, può essere ricavata dai principi generali: si tratterebbe di contratti atipici meritevoli di tutela: la meritevolezza è stata confermata da varie pronunce.
Concludiamo il paragrafo con un auspicio. Come si diceva nell'area occidentale c'è ormai una forte tendenza al riconoscimento di diritti, ed è probabile che l'Italia finirà per accodarsi agli altri Paesi. In fin dei conti non può essere accettato che i cittadini e le cittadine omosessuali vengano esclusi dal godimento di istituti giuridici a disposizione di tutti gli altri.
4. Alcuni problemi aperti.
Ma torniamo in particolare agli omosessuali. Ci sono ancora alcuni terreni dove la discussione è aspra. Anzitutto, l'adozione. Come abbiamo detto la possibilità di adottare un bambino da parte di una coppia omosessuale resta marginale e rara. Neppure gli scandinavi se la sono sentita di inserirla nelle legislazioni. E' prevista dal progetto di legge Buffo, ma la possibilità che un giorno finisca sulla Gazzetta ufficiale è remotissima. Qui c'è un problema di fondo: crescere avendo come principali riferimenti affettivi due uomini o due donne (tra l'altro affettivamente legati) può comportare problemi? Una parte della letteratura americana dice di no, ma secondo una grossa parte del mondo scientifico c'è il rischio che il bambino non completi tutte le fasi dello sviluppo psicosessuale. C'è poi un peso da pagare in termini di stigma sociale, disapprovazione della comunità.
Un'altra zona calda la troviamo tra le mura delle caserme. Tra le forze armate spesso gli omosessuali vengono discriminati. Come abbiamo detto parlando della sentenza della Corte europea che ha condannato la Gran Bretagna, dietro c'è il pregiudizio che l'ambiente omosessuale sia intrinsecamente allergico all'omosessualità. Abbiamo riportato il parere di Colin Hart. Bene, molto simile è la valutazione di uno dei giudici della sentenza che ha emesso un parere in parte dissenziente. Secondo lui il fatto di dover dividere docce, camerate, bagni, crea una pericolosa situazione di promiscuità. Siccome noi separiamo uomini e donne proprio per questo, non si vede perchŽ nel caso dei gay dovremmo lasciar perdere. L'argomento ci appare debole. In realtà tutta la vita umana è all'insegna della contiguità e della promiscuità e soprattutto durante adolescenza e giovinezza si dividono spesso gli ambiente insieme senza che questo scateni particolari problemi.
Ma vediamo piuttosto come il problema è stato risolto. Bill Clinton appena insediato propose di revocare il bando ai gay nelle forze armate. La reazione fu talmente negativa che il presidente degli Stati Uniti fu costretto a scendere ad un compromesso, e adottare il cosiddetto dont ask, dont tell: gli uffici di reclutamento non possono fare domande sull'orientamento sessuale del candidato, che a sua volta non ha nessun obbligo di parlarne. Ormai comunque la maggior parte degli Stati permettono agli omosessuali di servire nell'esercito: Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Israele, Germania, Francia, Norvegia, Svezia, Austria, e naturalmente l'Olanda, nel cui esercito ci sono centinaia di gay, con circoli e riviste.
Gli unici Stati dove c'è un bando esplicito sono Turchia e Lussemburgo, e in pratica anche Portogallo e Grecia.
Quanto all'Italia, nella prassi tende a prevalere la strategia del silenzio. In realtà dal 1962 a oggi si sono susseguite diverse leggi che prevedevano l'esonero degli omosessuali. L'espressione che preludeva all'esonero era “inversione sessuale”, ma in un recente decreto del Ministero della difesa si parla di “disturbi della sessualità”. Negli ultimi anni il Ministero ha emanato varie circolari. Incompatibile con le forze armate viene considerata oggi solo l'omosessualità egodistonica, che abbiamo già incontrato. Se si presenta un documento sottoscritto dall'arcigay è possibile essere esonerati. Su 300 mila ragazzi che ogni anno si sottopongono alla visita di leva, solo 200 presentano il documento e chiedono l'esonero. Se si calcola in una percentuale del 5% il numero degli omosessuali, ci” significa che ogni anno circa 15 mila omosessuali fanno il militare.
1) Cfr. i saggi contenuti in AA.VV., I comportamenti sessuali, Einaudi, Torino, 1983; Irving J. Sloan, Homosexual conduct and the law, Oceana, 1987; Flora Leroy-Forget, Histoire juridique de l'homosexualitŽ en Europe, Presse Universitaire de France, Paris, 1997; C.A. Tripp, La questione omosessuale, Rizzoli, Milano, 1978; Franco Grillini, Politica e omosessualità, sul sito Internet dell'arcigay.
2) Philippe Ariès, in I comportamenti sessuali, cit. , pag. 85.
3) Per un approfondimento v. Discrimination law, a cura di Janet Dine e Bob Watt, Longman, London, 1996.
4) V. ad es. Franois HŽritier, Maschile e femminile, Laterza, Roma-Bari,1997, nonchŽ Robin Fox, in I comportamenti sessuali, cit.
5) Gianni Vattimo, Credere di credere, Garzanti, Milano, 1996, pag. 91.
6) Michel Foucault, Storia della follia nell'età classica, Rizzoli, Milano, 1979, pag. 597.
7) V. anche Rita Gay, su Riforma, n.31/98
8) Il Ministero si è difeso dicendo che non ci si riferisce al comportamento di un individuo, ma ad un disturbo di conflitto che può originarsi o no da un comportamento omosessuale. Secondo Angelo Pezzana, fondatore nel 1971 del primo movimento gay, uno può vivere male anche la sessualità con l'altro sesso, ma non per questo bisogna rubricare l'eterosessualità tra le malattie.
10) V; Marzio Barbagli, su La Stampa, 30/10/1999.
11) Cfr. il profondo saggio di Salvatore Amato, Sessualità e corporeità, I limiti dell'identificazione giuridica, Giuffrè, Milano, 1985. Non c'è da scordare che nel campo della sessualità i concetti di dignità, reciprocità e rispetto sono quanto mai difficili da definire. Il problema è soprattutto la labilità del concetto di perversione, per cui ci sono comportamenti ritenuti dai più violenti, degradanti e umilianti, che al contrario il soggetto coinvolto accetta, vuole, considera anzi piacere.
12) Slovenko, citato da Amato.
13) V. Felice Mill Colorni, Sul fondamento dei diritti degli omosessuali, sul sito Internet www.noi.it.
14) V; Marzio Barbagli, cit.
15) V. Gay and lesbian parents, a cura di Frederick W. Borett, Praeger, New York, 1987.
16) Per un approfondimento v. l'intervento di Robert Wintemute al Convegno organizzato a Pisa il 5-6/11/99 dal Ministero per le pari opportunità.
17) Intervento al Convegno di Pisa del 5-6 novembre 1999.
18) Bernardini De Pace, cit. I primi movimenti omosessuali, fortemente imbevuti di ideologia sessantottina, contestavano il matrimonio.
19) V. Maria Grazia Giammarinaro, del Dipartimento per le Pari Opportunità, intervento al Convegno di Pisa.
20) V. Maria Grazia Giammarinaro, e v. anche l'intervista all'avv. Bernardini De Pace, sul Corriere della sera del 6/11/99.
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