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Edizione di Giovedì 17 Maggio 2012
I NUOVI MODELLI LEGALI DI RELAZIONI FAMILIARI NEI SISTEMI GIURIDICI EUROPEI
I NUOVI MODELLI LEGALI DI RELAZIONI FAMILIARI NEI SISTEMI GIURIDICI EUROPEI
Contributo di Raffaele Torino
Sabato 20 Marzo 2004
di La redazione di Gaynews
in Focus

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I NUOVI MODELLI LEGALI DI RELAZIONI FAMILIARI NEI SISTEMI GIURIDICI EUROPEI (*)



di Raffaele Torino (**)







Sommario: 1. Il quadro normativo – 2. Profili di analisi dei modelli legislativi di tutela delle nuove forme familiari – 2.1 Il riconoscimento delle coppie familiari omosessuali. Forme riservate alle coppie omosessuali e altre forme gender neutral – 2.2 Forme di costituzione: convivenza, dichiarazioni registrate e contratti – 2.3 Requisiti di costituzione – 2.3.1 La relazione affettivo/sessuale e le unioni di mutuo soccorso – 2.3.2 La cittadinanza nazionale – 2.4 Il regime giuridico patrimoniale – 2.5 I rapporti personali – 2.6 I diritti sociali – 2.7 La tutela dei terzi – 2.8 I rapporti di filiazione – 2.9 Le modalità di scioglimento – 2.10 Gli effetti patrimoniali e altre conseguenze dello scioglimento – 2.11 I diritti successori







1. Il quadro normativo

Il sorgere di nuovi istituti per formalizzare giuridicamente le relazioni intercorrenti fra due persone che decidono di “vivere insieme” rappresenta uno dei principali indizi della “crisi del matrimonio” quale strumento giuridico di regolazione delle relazioni interpersonali di coppia di tipo familiare, ossia le relazioni di coppia costituenti un rapporto di convivenza caratterizzato dall’esercizio della sessualità. Nei paesi giuridici occidentali, se solo venti anni fa si fossero esaminate quali erano le possibilità che una coppia di persone aveva di ottenere il riconoscimento giuridico della propria decisione di affrontare “insieme” l’esistenza (ciò significando, in linea generale, l’attribuzione da parte del diritto di una serie di diritti e doveri in capo alle persone che hanno assunto tale decisione), il panorama sarebbe stato di pressoché totale uniformità: gli ordinamenti giuridici offrivano alle coppie desiderose di costituire una famiglia agli occhi del diritto il solo istituto del matrimonio, unico fra le relazioni di coppia ad essere regolato da appositi provvedimenti legislativi. Oggi, sebbene il matrimonio continui a ricoprire un ruolo centrale per il diritto nell’ambito delle relazioni di coppia, le leggi che nei diversi ordinamenti hanno introdotto forme giuridiche di regolazione dei rapporti familiari alternative al matrimonio sono numerosissime.

In ambito europeo, il diffondersi di nuovi schemi giuridici delle relazioni familiari, che danno veste, appunto, giuridica alla realtà sociale dei modelli di convivenza, ha seguito un percorso che dal nord dell’Europa, dai paesi scandinavi per essere più precisi, ha progressivamente toccato tutti i principali paesi dell’Unione Europea, con le sole significative (ma assai diversificate nelle prospettive più prossime) eccezioni dell’Inghilterra (dove tuttavia è in corso di approvazione una proposta governativa in materia di registered partnership fra persone dello stesso sesso) e dell’Italia (dove, come si vedrà, nessuno dei numerosi progetti di legge in materia ha finora trovato accoglienza, né la situazione politica appare tale da lasciar sperare rapide novità).

Il primo paese in assoluto (anche su scala mondiale) a introdurre una nuova forma di riconoscimento giuridico delle relazioni interpersonali di coppia - ulteriore rispetto al matrimonio - è stata la Danimarca con la legge n. 372 del 7 giugno 1989 sulla registered partnership (Registeret partnerskab), seguita dalla Norvegia nel 1993 (con la legge n. 40 del 30 aprile 1993 sulla partnership registrata), dalla Svezia nel 1994 (con la legge sulla partnership registrata (registrerai partnerskap) del 23 giugno 1994) e dall’Islanda nel 1996 (con la legge n. 87 del 12 giugno 1996 sulla registered partnership).

Successivamente all’ondata dei paesi scandinavi, anche gli altri paesi europei hanno introdotto nel proprio ordinamento forme di riconoscimento giuridico delle relazioni affettive differenti dal matrimonio:

(a) l’Olanda con la legge del 5 luglio 1997 ha previsto anch’essa l’istituto della partnership registrata (Geregistreerd partnerschap);

(b) il Belgio ha introdotto con la legge del 23 novembre 1998 l’istituto della coabitazione legale;

(c) la Francia con la legge n. 99-944 del 15 novembre del 1999 ha previsto il pacte civil de solidarité (“Pacs”) e ha introdotto nel codice civile la definizione di concubinato;

(d) in Spagna, nell’esercizio degli autonomi poteri legislativi riconosciutigli dalla Costituzione spagnola, sia la Catalogna, sia l’Aragona hanno introdotto forme di riconoscimento delle coppie conviventi, rispettivamente con la legge del 15 luglio 1998 (Llei 10/1998 sulle Uniones estables de parella) e con la legge 26 marzo 1999, n. 6, sulle coppie di fatto (Ley relativa a parejas estables no casada); a tali innovativi provvedimenti legislativi hanno fatto seguito la Ley foral de la Comunidad de Navarra n. 6/2000 del 3 luglio 2000 (Ley para la igualdad juridica de las parejas estables) e la legge n. 18/2001 del 19 dicembre 2001 delle Isole Baleari (Ley de Parejas Estables). Da ricordare – sebbene più limitate negli scopi in ragione dell’assenza di un autonomo potere normativo in materia da parte di queste ulteriori comunità autonome – sono altresì la legge n. 1/2001 del 6 aprile 2001 della Comunità di Valencia (Ley por que se regular las uniones de echo), la legge n. 11/2001 del 19 dicembre 2001 della Comunità autonoma di Madrid (Ley de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid), la legge n. 4/2002 del 23 maggio 2002 della Comunità delle Asturie (Ley de Parejas Estables). Infine, Il 7 maggio 2003 il parlamento spagnolo ha adottato una legislazione applicabile ai Paesi Baschi che rafforza la posizione legale delle coppie non sposate.

Di recente:

(a) in Germania è stato introdotto l’istituto della convivenza registrata in seguito all’emanazione della Lebenspartnerschaftsgesetz del 16 febbraio 2001;

(b) in Portogallo la legge n. 7/2001 dell’11 maggio 2001 ha sostituito la precedente legge n. 135/99 del 28 agosto 1999 sulle unioni di fatto;

(c) in Finlandia è stata emanata la legge dell’8 novembre 2001, n. 950, sulle convivenze registrate (Rekisteröity parisuhde).

Sono in corso di approvazione:

(a) in Svizzera il projet de loi fédérale sur le parteniarat enregistré entre personnes du même sexe;

(b) in Lussemburgo il projet de loi relative aux effets légaux de certains parteniariats.

Meritano, infine, di essere segnalati l’innovativa introduzione dal 1 aprile 2001 nell’ordinamento olandese (primo nel suo genere negli ordinamenti europei) e dal 1giugno 2003 nell’ordinamento belga del matrimonio fra persone dello stesso sesso.





2. Profili di analisi dei modelli legislativi di tutela delle nuove forme familiari

I numerosi provvedimenti legislativi che nei paesi europei hanno istituito nuove forme giuridiche di riconoscimento delle relazioni affettive di tipo familiare hanno evidentemente dovuto effettuare delle scelte fra le varie possibili soluzioni astrattamente praticabili con riguardo alle specifiche questioni poste dall’introduzione della nuova struttura giuridica e dalla sua disciplina, nonché rispetto alla diversificata domanda sociale che richiedeva tali nuove forme; di conseguenza le nuove strutture giuridiche familiari alternative al matrimonio presentano fra di esse convergenze e divergenze con riferimento agli specifici aspetti regolati, che, come accennato, rendono oggi non più unitario il quadro giuridico dell’istituto familiare (rectius degli istituti giuridici disciplinanti i rapporti familiari) nei paesi appartenenti alla tradizione legale occidentale.

I profili riguardo ai quali possono essere colte tali convergenze e divergenze sono essenzialmente i seguenti:

(a) individuazione dei soggetti che possono fare ricorso alla nuova forma giuridica familiare;

(b) modalità di costituzione della nuova forma giuridica familiare e ragioni e modi del suo scioglimento o cessazione;

(c) presupposti e requisiti per la valida costituzione della nuova forma giuridica familiare;

(d) diritti e obblighi dei componenti la nuova forma giuridica familiare durante lo svolgersi della vita familiare e successivamente alla sua cessazione;

(e) conseguenze della costituzione della nuova forma giuridica familiare sia nei rapporti con i terzi, sia nei rapporti con lo Stato;

(f) conseguenze della costituzione della nuova forma giuridica familiare con riferimento a eventuali figli della coppia (o di uno dei partners della coppia) facente ricorso a tale nuova forma giuridica familiare.

Prima di passare all’esame degli appena riportati specifici profili, è possibile fare un’osservazione di carattere generale in relazione alla tecnica legislativa con cui i vari legislatori europei hanno introdotto le predette nuove forme giuridiche familiari. È infatti possibile tracciare una netta distinzione di fondo tra le registered partnerships dei paesi scandinavi e le altre nuove forme giuridiche familiari, basata sulla fortissima utilizzazione da parte dei legislatori scandinavi della tecnica del rinvio alla disciplina dell’istituto matrimoniale. Da una parte possono essere pertanto collocati i provvedimenti legislativi che hanno introdotto in Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda e Finlandia le rispettive registered partnerships, caratterizzati da una disciplina estremamente scarna, in cui le disposizioni di maggiore rilievo sono quelle (poche) che pongono le eccezioni rispetto alla disciplina matrimoniale, alla quale diversamente si fa generico rinvio. Dall’altra parte vanno collocati i provvedimenti legislativi che, ad esempio, hanno introdotto il Pacs in Francia, la Lebenspartnerschaft in Germania, le unioni stabili in Aragona e Catalogna, caratterizzati (sia pure con alcuni rinvii alla disciplina dei rapporti fra coniugi uniti in matrimonio) da una specifica e abbastanza articolata disciplina ad hoc.





2.1 Il riconoscimento delle coppie familiari omosessuali. Forme riservate alle coppie omosessuali e altre forme gender neutral

Fra le convergenze maggiormente significative delle nuove forme giuridiche familiari sopra indicate, la più dirompente rispetto alle caratteristiche dell’istituto matrimoniale per come tradizionalmente inteso dai vari ordinamenti della tradizione giuridica occidentale riguarda senza dubbio la possibilità che della struttura giuridica familiare alternativa al matrimonio usufruiscano due persone dello stesso sesso, due conviventi omosessuali.

Una rapida analisi delle predette nuove forme giuridiche familiari e la ricostruzione dell’iter politico-sociale che ha condotto ai relativi provvedimenti legislativi, evidenzia facilmente che tali nuove forme di riconoscimento giuridico delle relazioni interpersonali di coppia sono anzitutto – ove non esclusivamente – destinate a “giuridicizzare” la posizione dei partners omosessuali che hanno inteso formare un proprio “nucleo familiare”.

La partnership registrata danese del 1989 (art. 1), la partnership registrata norvegese del 1993 (art. 1), la partnership registrata svedese del 1994 (art. 1), la partnership riconosciuta dell’Islanda del 1996 (art. 1), la convivenza registrata tedesca del 2001 (§ 1) e la convivenza registrata finlandese del 2001 prevedono tutte che al nuovo istituto giuridico possano fare ricorso solo persone dello stesso sesso.

Nel caso del Pacs francese del 1999 il legislatore espressamente prevede che il relativo contratto possa essere stipulato da persone di sesso diverso o dello stesso sesso (l’art. 515-1 definisce il Pacs come «un contrat conclu par deux personnes […] de sexe différent ou du même sexe, pour organiser leur vie commune»), mentre nel caso sia della coabitazione legale belga del 1998 (art. 1475, comma 1), sia della partnership registrata olandese del 1997 (art. 80, comma 3) non si fa alcun riferimento al sesso dei partners, lasciandosi dunque aperta la possibilità che vi possano ricorrere anche partners omosessuali. La Llei catalana n. 10/1998 sulle Uniones estables de parella, istituzionalizza sia una “unione stabile eterosessuale” (art. 1 e ss.), sia una “unione stabile omosessuale” (art. 19 e ss.), mentre anche la Ley de Parejas aragonese non fa alcun riferimento al sesso dei partners. La legge portoghese n. 7/2001 disciplina le unioni di fatto di due persone «indipendentemente do sexo» (art. 1).

Dunque, o perché ad esse espressamente riservate o perché ad esse espressamente (o implicitamente) non precluse, le nuove strutture giuridiche familiari previsti dai legislatori dei vari paesi occidentali consentono alle coppie omosessuali di beneficiare finalmente di un’idonea forma di riconoscimento giuridico della loro relazione interpersonale e della loro volontà di comporre un “nucleo familiare”. Allontanandosi dalla posizione di condanna dell’omosessualità tutt’oggi seguita dalla chiesa cattolica, pure così influente in Europa, con le leggi appena menzionate gli stati nazionali che le hanno promulgate hanno dismesso – anche a livello normativo – l’atteggiamento secondo il quale l’omosessualità veniva considerata un attentato all’ordine morale della famiglia, adeguandosi alla (o in alcuni casi prevenendo la) posizione delle istanze più evolute dell’ordinamento comunitario nei confronti degli omosessuali (a sua volta duramente criticata dalla chiesa cattolica). Oggi dunque in tutti i principali paesi occidentali la coppia familiare omosessuale dispone della possibilità di costituirsi e vivere in un contesto giuridico istituzionalizzato, definitivamente uscendo dal cono d’ombra delle ”convivenze di fatto”. Come visto (e si vedrà meglio in appresso), tale istituzionalizzazione avviene soprattutto attraverso la c.d. “registrazione” della convivenza – che garantisce ai partners omosessuali effetti pressoché analoghi al matrimonio tradizionale sulla base di una semplice pubblicizzazione della loro relazione affettiva - ma si danno anche altre possibilità, quali l’apertura del matrimonio tradizionale a coniugi dello stesso sesso, come avviene in Olanda e recentissimamente in Belgio, e – nell’ambito di una forte spinta contrattualistica delle relazioni inter-familiari – la possibilità anche per i conviventi omosessuali di stipulare meri contratti per regolare in modo giuridicamente valido e vincolante i loro rapporti, come avviene nell’esperienza francese del Pacs.

Del resto, a partire dalla metà degli anni ’90 del secolo appena trascorso la condizione delle coppie del medesimo sesso è stata all’attenzione del Parlamento europeo nell’ambito della materia del rispetto dei diritti umani nell’Unione europea. Concretamente, il Parlamento europeo più volte ha sollecitato gli Stati membri dell’Unione a equiparare le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali sotto il profilo dei diritti alle stesse riconosciuti.

Il primo atto in tal senso è rappresentato dalla risoluzione dell’8 febbraio 1994, in cui il Parlamento europeo, nell’ambito di un documento diretto a richiamare gli Stati sulla necessità di eliminare qualsiasi atto o norma discriminatoria nei confronti degli omosessuali e in cui invitava la Commissione europea a presentare una proposta di raccomandazione sulla parità di diritti per gli omosessuali. In particolare, tale raccomandazione, secondo il Parlamento europeo, avrebbe dovuto come minimo di cercare di porre fine, fra le altre cose, «agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni». Successivamente, con la risoluzione del 16 marzo 2000, sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea nel biennio 1998-1999 (doc. A5-0050/2000), il Parlamento europeo ha chiesto e sollecitato gli Stati membri a garantire eguaglianza di diritti alle coppie unite in matrimonio e alle coppie di fatto, omosessuali e alle famiglie monoparentali, esortando i paesi in maniera precisa a garantire parità di diritti «in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali», al fine di evitare differenze di trattamento fra soggetti sposati e soggetti non sposati. In particolare, per quanto concerne le coppie omosessuali, il Parlamento europeo:

(a) ha chiesto «agli Stati membri di garantire […] alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali» (punto 56);

(b) osservato «con soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige un crescente riconoscimento giuridico della convivenza al di furoi del matrimonio indipendentemente dal sesso», ha sollecitato «gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne» e ha chiesto «agli Stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso», rilevando «pertanto la necessità di compiere rapidi progressi nell’ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell’UE» (punto 57).

Da ultimo, con la risoluzione del 15 gennaio 2003 (doc. T5-0012/2003, rapporteur: Joke Swiebel), il Parlamento europeo:

(a) ha chiesto agli Stati membri di riconoscere le partnership non matrimoniali sia eterosessuali, sia omosessuali, e di concedere loro gli stessi diritti derivanti dal matrimonio

(b) ha sottolineato l’urgenza di inserire le questioni del mutuo riconoscimento delle registered partnerships e del matrimonio fra persone del medesimo sesso nell’agenda politica, nonché di elaborare specifiche proposte normative su queste due questioni

In questo contesto, va segnalata la grande importanza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 (“Carta di Nizza”), il cui art. 21 espressamente proibisce, fra le altre, ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

È da sottolineare peraltro che le nuove forme giuridiche familiari non devono essere tuttavia considerate solo nell’ambito del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali. Infatti, sebbene sia indubbiamente vero che pressoché tutte le nuove strutture giuridiche familiari sono state introdotte in seguito alle fortissime spinte del mondo omosessuale, laddove esse sono aperte anche alle coppie eterosessuali, la loro utilizzazione da parte di tali coppie è pari, ove non superiore, a quello delle coppie omosessuali. L’esempio di quanto accaduto rispetto all’utilizzazione della registered partnership olandese è al riguardo estremamente significativo: mentre nel 1998 le partnership registrate da coppie omosessuali erano quasi il doppio delle partnership registrate dalle coppie eterosessuali, nel 1999 e nel 2000 il numero di partnership registrate era pressoché uguale, nel 2001 il numero di partnership registrate da parte di coppie eterosessuali era pari a circa sei volte il numero di partnership registrate da parte di coppie omosessuali e nel 2002 il numero di partnership registrate da parte di coppie eterosessuali è stato circa nove volte superiore al numero di partnership registrate da parte di coppie omosessuali.

Al di là della diminuzione del ricorso alla registered partnership da parte delle coppie omosessuali (con tutta probabilità riconducibile all’apertura al matrimonio fra persone del medesimo sesso a partire dall’aprile del 2001), ciò che appare particolarmente significativo è la diffusa e crescente utilizzazione della registered partnership da parte delle coppie eterosessuali, che testimonia come il legislatore con la sua introduzione abbia colto e soddisfatto una necessità di alternatività al matrimonio non solo delle coppie omosessuali, ma anche delle coppie eterosessuali.





2.2 Forme di costituzione: convivenza, dichiarazioni registrate e contratti

É con riferimento alla costituzione delle nuove forme giuridiche familiari che si evidenzia la differenziazione fra forme giuridiche familiari presuntive e forme giuridiche familiari opzionali. Fra le forme giuridiche familiari presuntive rientrano la unione di fatto portoghese, la coppia di fatto aragonese e l’unione stabile catalana, rispetto alle quali il legislatore ricollega l’applicabilità della relativa disciplina ad alcune circostanze di fatto, anche indipendentemente dalla chiara espressione di una volontà dei partners di voler sottoporre la loro relazione interpersonale a detta disciplina. In particolare, gli ordinamenti portoghese, catalano e aragonese fanno discendere l’applicazione della rispettiva disciplina legislativa dalla circostanza che i partners abbiano instaurato una relazione interpersonale da almeno due anni.

Al di là della maggiore precisione dei legislatori regionali spagnoli rispetto al legislatore portoghese nella definizione della relazione interpersonale di fatto, la principale distinzione fra la modalità di costituzione dell’unione di fatto portoghese e la coppia di fatto aragonese e l’unione stabile catalana, risiede nella previsione che, mentre l’unione di fatto portoghese si fonda esclusivamente sul perdurare per almeno due anni di una determinata situazione, la coppia di fatto aragonese e l’unione stabile catalana possono fondarsi ed essere costituite anche in seguito a una espressa dichiarazione di volontà dei partners, i quali possono scegliere di optare per l’applicabilità della disciplina legislativa a prescindere dal trascorrere di un certo tempo insieme. In altre parole, tali ordinamenti regionali spagnoli prevedono una duplice modalità in forza della quale la convivenza more uxorio può acquisire rilevanza per il diritto: ope legis o per espressa volontà delle parti. La Legge catalana sulle Unioni Stabili stabilisce che le proprie disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle coppie eterosessuali che abbiano espresso in un atto pubblico la volontà di beneficiare delle previsioni della legge (art. 1) e la Ley de Parejas accorda i propri benefici anche alle coppie che abbiano manifestato la propria volontà di costituire una coppia stabile non coniugata e abbiano proceduto alla registrazione della “coppia di fatto” presso l’apposito registro (artt. 2 e 3). Con particolare riferimento all’unione stabile catalana è interessante notare che la Legge catalana sulle Unioni Stabili, rispetto alle unioni stabili omosessuali non ritiene sufficiente – per consentirgli di accedere ai benefici della legge – la convivenza per almeno due anni, ma richiede di necessità la loro costituzione mediante atto pubblico congiunto, ferma la convivenza more uxorio (artt. 19 e 20).

Fra le forme giuridiche familiari opzionali rientrano invece le registered partnership dei paesi scandinavi, il Pacs francese, la cohabitation legale belga, la Lebenspartnerschaft.

Tutte le forme costitutive di queste nuove strutture giuridiche familiari richiedono la pubblicizzazione del nuovo nucleo familiare mediante una dichiarazione resa alle competenti autorità di ciascun ordinamento giuridico. Tale dichiarazione viene iscritta in un registro ad hoc, da cui la denominazione di partnership registrate di molti dei nuovi modelli familiari giuridicamente riconosciuti.

Gli ordinamenti scandinavi, che per primi hanno introdotto le partnership registrate, prevedono tutti una sorta di “cerimonia di registrazione”, in cui i partners dichiarano pubblicamente la propria volontà di costituire una registered partnerships. Appare abbastanza evidente che la richiesta di questa sorta di “celebrazione” si inserisce nella linea di tendenza dei paesi scandinavi di assimilare le registered partnerships al matrimonio, di cui una delle principali caratteristiche è la forma solenne.

Riguardo alla coabitazione legale, il legislatore belga stabilisce che la dichiarazione di coabitazione legale è resa mediante uno scritto consegnato contro rilascio di una ricevuta all’ufficiale dello stato civile del domicilio comune dei partners, il quale – senza partecipare alla dichiarazione di coabitazione legale – si deve limitare a verificare che i partners ottemperino ai requisiti di legge (art. 1476 cod. civ. belga).

Il legislatore olandese si rifà al modello scandinavo, richiedendo che la registrazione della partnership si effettua mediante un atto di registrazione fatto da un funzionario dello stato civile, il quale raccoglie la dichiarazione dei partners (art. 80a, commi 5 e 6, cod. civ. olandese). In maniera similare, la Lebenspartnerschaftsgesetz dispone che due persone dello stesso sesso che intendano far riconoscere ai sensi della legge la propria convivenza devono dichiararsi vicendevolmente, personalmente e una in presenza dell’altra che desiderano condurre insieme una convivenza e che tali dichiarazioni producono i loro effetti solamente se effettuate dinanzia all’autorità competente (§ 1).

Il Pacs francese si perfeziona – come qualsivoglia contratto – con il solo accordo delle parti e l’iscrizione della convenzione nell’apposito registro la rende solo opponibile ai terzi, come stabilisce l’art. 515-3 cod. civ. francese. Le persone che hanno concluso il Pacs possono renderlo pubblico mediante una dichiarazione congiunta dei partners dinanzi al cancelliere del Tribunal d’instance nel luogo della loro comune residenza. Il Pacs non si conclude dunque innanzi al cancelliere del Tribunale, come dimostra anche la circostanza che, unitamente alla dichiarazione congiunta, i partners devono produrre al cancelliere la convenzione fra loro già intercorsa – per la quale non è previsto alcun contenuto minimale – e i documenti relativi allo stato civile. Sulla base di tale documentazione e previa verifica della stessa, il cancelliere è tenuto a iscrivere la dichiarazione congiunta in un apposito registro, restituendo gli originali – dopo averli vistati e datati – ai partners; «l’inscription sur le registre du lieu de résidence confere date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers» (art. 515-3 cod. civ. francese).





2.3 Requisiti di costituzione

Le nuove forme giuridiche familiari sono tutti strumenti diretti a giuridicizzare un rapporto di coppia al di fuori dell’istituto matrimoniale, del quale si presentano più o meno analoghi sotto il profilo dei contenuti, ma come netta alternativa sotto il profilo della costituzione degli status e dei vincoli di tipo familiare.

Questo risulta evidente dal semplice esame dei requisiti che coloro che intendono accedere alle nuove strutture giuridiche familiari devono possedere al momento in cui formalizzano il loro nuovo status di persone unite da un vincolo familiare riconosciuto dalla legge. Infatti, a ciascuna delle predette forme giuridiche i partners possono accedere solo se non legati da vincolo matrimoniale o altro vincolo di tipo familiare analogo a quello cui vogliono accedere.

In altre parole, come è tipico della tradizione occidentale, nell’ambito delle relazioni familiari e della composizione della famiglia la relazione interpersonale di coppia (di sesso diverso o dello stesso sesso) è strutturata sotto il profilo giuridico in senso rigorosamente monogamico anche nell’ambito delle predette nuove forme di riconoscimento giuridico dei nuclei familiari; forme che sono assolutamente equiparate al matrimonio rispetto alla costituzione di uno status personale che impedisce la giuridicizzazione di ulteriori relazioni interpersonali di coppia.

Del resto, secondo più di un ordinamento, le nuove forme giuridiche familiari qui in considerazione ingenerano fra un partner e i rispettivi parenti dell’altro partner rapporti di parentela/affinità del tutto analoghi a quelli derivanti dal matrimonio tradizionale (art. 3, comma 2, cod. civ. olandese, § 11 della Lebenspartnerschaftsgesetz). La costituzione di tali legami di parentela e affinità non consegue tuttavia a tutti i nuovi modelli familiari (l’art. 13 della Ley de Parejas dispone che il riconoscimento di quest’ultima da parte dell’ordinamento non dà luogo ad affinità fra ciascuno dei suoi componenti ed i parenti dell’altro e con riguardo al Pac la decisione del Conseil Constitutionnel del 1999 ha chiarito che la conclusione del Pacs non incide sullo stato civile, il legame derivante dal patto non costituendo né un rapporto di parentela, né di coniugio). Questa diversità è evidentemente riconducibile alla diversa misura di equiparazione del nuovo modello familiare all’istituto matrimoniale.





2.3.1 La relazione affettivo/sessuale e le unioni di mutuo soccorso

Al di là del requisito della maggiore età (richiesto per tutte le nuove forme giuridiche familiari), la maggior parte degli ordinamenti giuridici appaiono richiedere che i nuovi istituti, i quali – alternativamente al matrimonio – forniscono riconoscimento giuridico ai nuclei familiari, siano connotati dalla presenza di un rapporto fra i partners caratterizzato da una relazione affettivo e/o sessuale tra essi. La richiesta della sussistenza di tale relazione si ricava in alcuni casi direttamente ed espressamente dalla definizione della nuova forma giuridica familiare, in altri casi indirettamente dalla presenza di alcune disposizioni normative che non avrebbero ragione di sussistere ove non presupponessero che la nuova forma giuridica familiare sia fondata sul sexual intercorse (il riferimento è qui alle norme dirette ad evitare la possibilità di rapporti incestuosi).

Fra gli ordinamenti che espressamente richiedono la sussistenza di una relazione affettivo/sessuale rientrano l’ordinamento aragonese e di quello catalano. Il primo stabilisce che la Ley de Parejas è applicata a coloro che formano una coppia stabile non coniugata «nella quale vi sia un rapporto di affettività analogo al coniugio» (art. 1), il secondo che la legge sulle unioni stabili si applica alle coppie eterosessuali che abbiano vissuto more uxorio per almeno due anni (art. 1) e alle coppie omosessuali che convivano more uxorio (art. 19).

Quale esempio degli ordinamenti che presuppongono una relazione affettivo-sessuale fra i partners della coppia, sebbene questa non sia espressamente posta quale elemento costitutivo della nuova forma giuridica familiare, possono essere richiamati l’ordinamento francese e l’ordinamento norvegese.

Nel Pacs francese la presenza dell’art. 515-2 cod. civ. francese (che vieta la conclusione del Pacs fra consanguinei), conferma «implicitement la finalité «conjugale» du PACS», in cui, secondo l’interpretazione data dal Conseil constitutionnel con la decisione del 9 novembre 1999, la nozione di vie comune impiegata dall’art. 515-1 cod. civ. francese non si riferisce alla semplice coabitazione di due persone, né a una comunione di interessi, ma suppone «une véritable vie de couple»; secondo alcuni interpreti francesi «en conséquence, seuls les partenaires qui partagent une vie affective et sexuelle et qui vivent «maritalement» peuvent conclure un PACS» e lo stesso Rapport d’information presentato nel novembre 2001 dalla Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales e dalla Commission des Lois Constitutionelles, de la Législation et de l’Administration Générale de la République sull’applicazione della legge relativa al Pacs, riconosce che il Conseil Constitutionnel «a donc jugé que, sans avoir défini prècisément ce que recouvrait la notion de vie commune, le législateur l’avait clairement entendue comme une communauté de toit et de lit» (pag. 9).

In Norvegia, la formula utilizzata per “celebrare” la registrazione della partnership richiama i concetti di amore e di fedeltà, a voler implicitamente affermare che il riconoscimento giuridico concesso dall’ordinamento si basa sulla sussistenza dell’amore fra i partners. Tale formula così suona: «Voi siete presenti oggi qui per registrare la vostra partnership. Tale registrazione vi attribuisce diritti e obblighi reciproci e nei riguardi della società. La registered partnership implica una promessa di vita comune nell’amore e nella fedeltà reciproci; implica anche una promessa di aiuto e solidarietà in tutte le situazioni della vita. Questi sono i prerequisiti per un’unione armoniosa e piena di significato. Desidero ricordarvi il significato e la serietà della promessa che ora state per prestarvi a vicenda. Ora domando (al più anziano) desidera lei vivere in partnership con (la persona più giovane)? E ora vi domando (al più giovane) desiderate vivere in partnership con (il più anziano)? Avendo voi deciso di vivere insieme in partnership, io qui dichiaro che la partnership è stata legittimamente contratta».

Come accennato, tuttavia non tutte le nuove forme giuridiche familiari richiedono la sussistenza della predetta relazione affettivo-sessuale fra i partners della coppia. Un’eccezione in tal senso è rappresentata dalla cohabitation légale belga che non richiede espressamente la presenza di una simile relazione, né richiede l’assenza di legami di consaguineità fra i partners e che, dunque, appare non essere limitata alle sole relazioni di tipo coniugale.

L’elemento della sussistenza di una relazione affettivo/sessuale di coppia (more uxorio) consente di distinguere all’interno delle nuove forme giuridiche familiari quelle che intendono assumere esclusivamente un ruolo alternativo rispetto al matrimonio dalle forme giuridiche che possono invece essere utilizzate anche per fornire una regolamentazione minima alle c.d. unioni di mutuo soccorso (o unioni di mutuo aiuto), ossia alle forme di convivenza funzionalmente destinate alla sola condivisione delle spese e reciproca assistenza finanziaria e per la cui sussistenza appunto non rilevano legami sentimentali e relazioni sessuali (l’esempio tipico sono le relazioni di convivenza fra studenti). Al riguardo, va segnalata la tendenza di alcuni ordinamenti a dettare regimi convenzionali unitari, capaci di accogliere le più varie forme di vita in comune che si pongono al di fuori del matrimonio; l’esempio più calzante nel contesto europeo appare essere proprio quello della coabitazione legale prevista dall’ordinamento belga, che può essere utilizzata anche tra parenti (non essendo richiesta alcuna assenza di consaguineità) o «entre personnes qui partageraient le même toit sans toutefois partager le même lit».

A sé stanno poi quegli istituti che hanno la sola funzione di fornire una regolamentazione minimale alle forme di aggregazione e convivenza non basate su una relazione more uxorio (convivenza fra studenti, convivenza per motivi di assistenza fra persone anziane o tra giovani e anziani, ecc.). Al riguardo, vale la pena riportare le chiare parole di un’autrice: «ancor più del riconoscimento delle coppie omosessuali, la regolamentazione di queste unioni non sentimentali è quanto più apertamente e radicalmente sfida il significato onnicomprensivo e assorbente della nozione giuridica di famiglia accolta nei sistemi giuridici considerati, nella sua valenza gerarchica e sessista. Tuttavia la scelta per una regolamentazione ad hoc, distinta e diversa dal regime giuridico delle convivenze genericamente definibili more uxorio, etero o omosessuali che siano, testimonia della volontà del sistema di preservare la centralità dell’idea di famiglia convenzionale fondata sulla coppia e, in ultima analisi, sul vincolo coniugale».

Un tipico esempio di questi istituti funzionalmente destinati a perseguire solo intenti di solidarietà sociale e non a costituire nuovi nuclei familiari fondati su relazioni interpersonali affettivo-sessuali si ha con la Lei 9/1998 del 28 dicembre 1998 sobre situacions convivenciales d’ajuda mùtua. Con questo istituto il legislatore catalano prende atto che la convivenza non è sempre dettata da situazioni di affectio, ma rappresenta la soluzione a problemi di carattere economico e sociale, quali la necessità di evitare l’affidamento in istituti degli anziani o di far fronte alla penuria abitativa. Anche in questi casi v’è una situazione di convivenza fra due persone, ma questa non si inserisce nell’ambito di relazioni interpersonali affettivo-sessuali, cui si accompagna un progetto di vita comune, bensì è solo funzionalmente destinata a dividere le spese comuni e il lavoro domestico. Si tratta di un tipo di convivenza in cui è predominante la regolamentazione dell’aspetto assistenziale e non delle relazioni personali e patrimoniali fra i partners legati da legami affettivo-sessuali; proprio in ragione di ciò si tratta di unioni che possono anche sussistere fra persone legate da vincoli di parentela in via collaterale, il legislatore non essendo preoccupato da eventuali relazioni incestuose.





2.3.2 La cittadinanza nazionale

Fra i presupposti per la valida costituzione delle nuove forme giuridiche familiari, i paesi scandinavi (che – è importante rammentare – riservano le proprie registered partnerships alle sole coppie omosessuali) annoverano anche la necessità della cittadinanza nazionale ovvero della stabile residenza o del domicilio sul loro territorio di almeno uno dei due partners.

Le ragioni di simile previsione non sono del tutto chiare e confessate, anche se appaiono ragionevolmente riconducibili all’esigenza di evitare – specie nei primi anni ’90 dello scorso secolo, in cui le partnership registrate fra omosessuali erano consentite solo in questi ordinamenti – sia una sorta di “turismo para-matrimoniale” delle coppie omosessuali in questi paesi al fine di ottenere la registrazione della propria relazione di coppia in loco per poi tentarne il riconoscimento in patria, sia una “ondata migratoria” di coppie omosessuali desiderose di stabilirsi in un paese che finalmente riconoscesse il loro status di coppia. Tale ipotesi interpretativa appare confortata dalla circostanza che la Danimarca, che per prima ha introdotto l’equiparazione delle partnerships registrate fra omosessuali al matrimonio e che la riservava solo ai propri cittadini, ha progressivamente aperto la propria partnership registrata ai cittadini di Stati il cui ordinamento possedesse istituti analoghi e che dunque non avevano interesse a far registrare la propria partnership in Danimarca solo perché tale possibilità non era loro concessa nel paese di origine. In maniera analoga, secondo la Legge finlandese sulla Partnership Registrata del 2001 e la Legge svedese sulla Partnership Registrata per come emendata nel luglio del 2000, ai fini della registrazione è sufficiente che ambedue i partners della coppia risiedano in Finlandia o Svezia da almeno un biennio oppure, per la Finlandia, che siano cittadini di uno Stato nel cui ordinamento sia prevista la registrazione della convivenza.

In ogni caso, va osservato che nella richiesta di simili requisiti i paesi scandinavi non sono state seguiti dagli altri ordinamenti, i quali, sin dall’emanazione delle rispettive legislazioni, hanno al più richiesto la residenza sul proprio territorio (come nel caso dell’ordinamento olandese (art. 80a cod. civ. olandese) o di quello catalano (art. 1 per le coppie eterosessuali e art. 20 per le coppie omosessuali della Legge catalana sulle Unioni Stabili)).





2.4 Il regime giuridico patrimoniale

Centrale nella disciplina di tutti le nuove forme giuridiche familiari è la regolamentazione dei rapporti di tipo patrimoniale fra i partners della coppia, improntata a una piena uguaglianza fra essi.

Al riguardo, i legislatori hanno articolato le nuove forme giuridiche familiari secondo due schemi principali, fra di loro opposti. I due modelli di regolazione sono rappresentati, da una parte, da quegli ordinamenti che costruiscono la disciplina dei rapporti patrimoniali interni ai nuovi nuclei familiari essenzialmente facendo ricorso al rinvio alla disciplina del matrimonio e, dall’altra parte, da quegli ordinamenti che dettano invece una disciplina a sé stante per la nuova forma giuridica familiare, in cui un ruolo centrale rivestono le pattuizioni liberamente negoziate fra le parti.

Al primo gruppo di ordinamenti appartengono gli ordinamenti dei paesi scandinavi e l’ordinamento olandese, come visto, favorevoli sin dalla prima ora alla piena assimilazione sotto il profilo dei diritti e dei doveri reciproci dei partners dei nuovi nuclei familiari alla posizione dei coniugi uniti in matrimonio; tale assimilazione riguarda anzitutto e integralmente i rapporti patrimoniali tra i coniugi. La ragione di una simile scelta è da ritenersi sostanzialmente rinvenibile nella circostanza che si tratta di nuove forme giuridiche familiari aventi il precipuo scopo di giuridicizzare le relazioni affettive tra partners omosessuali, che, pur non volendo far accedere direttamente all’istituto matrimoniale, non si intendeva comunque continuare a discriminare rispetto ai partners eterosessuali che potevano usufruire del matrimonio.

Al secondo gruppo di ordinamenti, quelli che dettano una specifica e pressoché completa disciplina ad hoc per i nuovi nuclei familiari anche per quanto concerne i diritti e i doveri patrimoniali dei partners, appartengono l’ordinamento francese, l’ordinamento tedesco, gli ordinamenti regionali spagnoli dell’Aragona e della Catalogna e l’ordinamento belga. Il trait d’union della disciplina dei rapporti patrimoniali fra i partners delle nuove forme familiari offerte da questi ordinamenti risiede all’evidenza nel ruolo centrale che viene attribuito alla autonoma regolamentazione di tali rapporti.

Il Pacs francese si caratterizza per l’ampia autonomia riconosciuta ai partners sotto questo profilo. Infatti, l’art. 515-4 cod. civ. francese, dopo aver previsto che i partners sono tenuti all’aiuto reciproco e materiale, precisa che le modalità di tale aiuto sono stabilite nel patto; l’intensità del vincolo di solidarietà è quindi lasciata all’autonomia dei partners, ma la nascita di un obbligo di sostegno reciproco quale effetto del patto è sottratta alla disponibilità delle parti. Nella decisione del novembre del 1999, il Conseil Constitutionnel ha respinto l’eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata previsione da parte del legislatore della natura e dell’estensione dell’aide mutuelle et matérielle cui i partners sono tenuti l’uno nei confronti dell’altro, affermando il carattere inderogabile di tale obbligo (con conseguente nullità di ogni clausola contraria) e ha precisato che, in mancanza nel patto di espresse disposizioni riguardanti le modalità di attuazione di tale obbligo, è compito del giudice (in caso di disaccordo) di determinarle in funzione della situazione di ciascun partner. Per quanto riguarda la titolarità dei beni acquistati successivamente alla costituzione del nucleo familiare, l’art. 515-5 cod. civ. francese dispone che i partners possano indicare nel pacte civil de solidarité se intendono sottoporre al regime di indivisione i beni mobili di arredo acquistati a titolo oneroso dopo la stipulazione del pacs, in difetto tali beni presumendosi indivisi per metà; gli altri beni si presumono indivisi per metà se l’atto di acquisto o di sottoscrizione non dispongano altrimenti.

La legge tedesca sulle convivenze registrate dispone al § 5 che i conviventi si debbono un adeguato soccorso alimentare (applicandosi analogicamente i §§ 1360a e 1360b cod. civ. tedesco) e il § 6 dispone che prima di stabilire la convivenza essi debbono rendere una dichiarazione sul loro regime patrimoniale, da cui risulti se intendono adottare il regime patrimoniale della comunione degli incrementi (c.d., Ausgleichsgemeinschaft, come regolata dal comma 2 del medesimo § 6) ovvero se intendono regolare i loro rapporti patrimoniali mediante un “contratto di convivenza” (concluso davanti a un notaio) con cui può essere scelta anche la separazione dei beni o ogni altro regime. In difetto di dichiarazione i conviventi si considerano in regime di separazione dei beni (§ 6, comma 3).

Quanto agli ordinamenti regionali spagnoli, la Ley de Parejas aragonese dispone che la convivenza della coppia e i diritti e obblighi che ne discendono potranno essere disciplinati nei loro aspetti personali e patrimoniali mediante convenzione fatta per atto pubblico, in conformità all’autonomia privata, purchè non rechino nocumento ai diritti e dignità delle parti e non siano contrari alle norme imperative applicabili in Aragona; in mancanza di una simile pattuizione, i componenti la coppia stabile contribuiranno al mantenimento dell’abitazione e alle spese comuni con le loro risorse, in proporzione ai loro redditi e, se non fossero sufficienti, secondo il loro patrimonio, fermo restando il carattere personale della proprietà, amministrazione e godimento dei propri beni (art. 5); in ogni caso, i componenti della coppia sono vicendevolmente tenuti agli alimenti con precedenza rispetto a ogni altro obbligato (art. 13). La Legge catalana sulle Unioni Stabili prevede che i componenti dell’unione stabile possano disciplinare in forma verbale, mediante atto pubblico oppure con scrittura privata i loro rapporti personali e patrimoniali derivanti dalla convivenza nonché i loro rispettivi diritti e doveri e che, salvo patto contrario, i componenti della coppia debbono contribuire al mantenimento della casa e delle spese comuni col lavoro domestico, con la loro collaborazione personale o professionale non retribuita oppure con la retribuzione derivante dalla loro professione, impresa o attività in proporzione al reddito o, se questo non fosse sufficiente, in proporzione al patrimonio; ogni componente della coppia conserva la titolarità, il godimento e l’amministrazione dei suoi beni (artt. 3 e 22); in ogni caso, i componenti della coppia sono vicendevolmente tenuti agli alimenti con precedenza rispetto a ogni altro obbligato (artt. 8 e 26).

I partners di una coabitazione legale belga contribuiscono alle spese della vita comune in proporzione delle loro risorse e restano esclusivi titolari dei beni di cui possono dimostrare la proprietà personale (gli altri essendo in regime di indivisione) nonché dei redditi ricavati da tali beni e dal proprio lavoro (art. 1477 e 1478 cod. civ.); tuttavia i partners – nel disciplinare mediante apposita convenzione redatta per atto pubblico e iscritta nel registro della popolazione le modalità della loro coabitazione legale – possono disporre diversamente.





2.5 I rapporti personali

Una delle principali caratteristiche dell’istituto matrimoniale è la configurazione fra i coniugi, oltre che di diritti e doveri reciproci di tipo patrimoniale, di diritti e doveri reciproci di tipo personale ossia non-patrimoniale. Ad esempio, per restare all’ordinamento italiano, l’art. 143 cod. civ. dispone che «dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione».

Rispetto agli obblighi reciproci fra i partners aventi carattere personale, al di là delle nuove forme giuridiche familiari disciplinate con un sostanziale rinvio alla regolamentazione matrimoniale (le registered partnerships dei paesi scandinavi), gli ordinamenti che dettano una disciplina ad hoc hanno assunto un diverso atteggiamento:

(a) in alcuni ordinamenti la nuova forma giuridica familiare comporta anche il sorgere di reciproci obblighi aventi carattere non-patrimoniale: in Olanda, in forza del richiamo effettuato dall’art. 80b cod. civ. olandese, i partners hanno anche un dovere reciproco di fedeltà, aiuto ed assistenza (art. 81 cod. civ. olandese) e di coabitazione (art. 83 cod. civ. olandese); in Germania, nel realizzare una comunione di vita fra di loro, i partners di una Lebenpartnerschaft si debbono reciproca assistenza e sostegno, devono condurre una comune gestione delle loro esistenze e hanno delle responsabilità l’uno nei riguardi dell’altro (§ 2);

(b) altri ordinamenti hanno invece deciso di dare prevalente rilievo agli obblighi patrimoniali fra i partners, dedicando solo un accenno all’eventuale esistenza di obblighi non-patrimoniali ovvero trascurandoli del tutto: in Francia, sebbene il Pacs sia destinato a disciplinare la “vita comune”, non sorge alcun obbligo di fedeltà reciproca, né di soccorso o di assistenza spirituale; in Spagna, sia la Ley de Parejas (art. 5), sia la Legge catalana sulle Unioni Stabili (art. 3) fanno un riferimento ai rapporti personali tra i partners, ma non definiscono quali essi siano e lasciano i partners assolutamente liberi di determinarne negozialmente la sussistenza e il contenuto.

Il diverso atteggiamento dei due gruppi di ordinamenti appena delineati comporta all’evidenza una diversa valutazione circa la complessiva assimilabilità delle nuove forme giuridiche familiari alla famiglia fondata sul matrimonio: tale assimilazione sarà più significativa se dal nuovo istituto sorgeranno ex lege anche reciproci obblighi personali (non-patrimoniali), sarà invece assai inferiore se tali reciproci obblighi personali potranno essere del tutto eliminati, la convivenza limitandosi al mero aspetto patrimoniale.





2.6 I diritti sociali

Al di là dei reciproci rapporti patrimoniali e personali che si vengono (o si possono venire) a creare fra i partners dei nuclei familiari strutturati secondo le nuove forme giuridiche qui in esame, l’accesso a tali nuove forme familiari comporta anche che tali partners beneficino nei confronti dello Stato di alcuni diritti che l’ordinamento statale dapprima riconosceva solamente ai coniugi ovvero alle “coppie di fatto”. Si tratta, ad esempio, del diritto di beneficiare del medesimo trattamento fiscale di una coppia di coniugi ovvero di alcuni diritti riconosciuti ai pubblici dipendenti rispetto ad avvenimenti relativi all’altro coniuge (permesso per morte o malattia grave del partner, riduzione dell’orario di lavoro in caso di partner incapace).

Anche sotto questo profilo, i vari ordinamenti hanno assunto posizioni differenziate:

(a) negli ordinamenti scandinavi e in Olanda, equiparandosi pressoché sotto ogni profilo le partnership registrate al matrimonio, i partners hanno nei confronti dello Stato una posizione identica a quella dei coniugi;

(b) in alcuni ordinamenti (la Francia con il Pacs, gli ordinamenti regionali spagnoli dell’Aragona e della Catalogna, l’ordinamento portoghese con l’unione di fatto), la disciplina che ha introdotto la nuova forma giuridica familiare espressamente elenca quali specifici diritti i partners acquisiscono nei confronti dello Stato. Appare interessante notare che in Francia alcune delle disposizioni a beneficio dei partners del Pacs sono suscettibili di applicazione solo dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla registrazione del Pacs: i benefici relativi all’imposizione fiscale comune sono applicabili solo a partire dal terzo anno della registrazione della convenzione, i benefici relativi alle imposte sulle successioni e donazioni sono applicabili solo se il pacs è stato regolarmente registrato da almeno due anni;

(c) con riguardo alla Lebenspartnerschaft tedesca non vi sono specifiche disposizioni in merito, ma è previsto che il partner sia considerato membro della famiglia dell’altro partner (§ 11); deve essere quindi verificato rispetto allo specifico diritto riconosciuto dallo Stato ai coniugi, se, in ragione della condizione di parentela, il diritto di volta in volta in questione sia estendibile anche ai partners della Lebenspartnerschaft;

(d) in Belgio, la cohabitation légale non dispone nulla in merito, né fra i conviventi viene a crearsi un rapporto di parentela che possa essere addotto nei confronti delle autorità pubbliche per godere di alcuni benefici da queste riconosciute alle coppie coniugate.

Anche rispetto a questo specifico profilo, il diverso atteggiamento dei vari ordinamenti appare essere il frutto di una diversa valutazione circa la complessiva assimilabilità delle nuove forme giuridiche familiari alle relazioni di coppia fondate sul matrimonio.





2.7 La tutela dei terzi

Anche sotto il profilo della tutela dei terzi che contrattano con i partners dei nuovi nuclei familiari in relazione ai bisogni di detti nuclei si distinguono gli ordinamenti che si limitano a rinviare alla disciplina già prevista per il matrimonio (ordinamenti scandinavi e Olanda), dagli ordinamenti che invece ritengono comunque opportuno dettare una specifica disciplina.

In questo secondo gruppo di ordinamenti la tutela garantita ai terzi è peraltro pressoché identica e riprende anch’essa la disciplina matrimoniale, ossia una piena solidarietà dei membri della coppia per le obbligazioni contratte nell’interesse della coppia e dei loro figli.

Nell’ordinamento belga, ogni debito contratto da uno dei conviventi legali per i bisogni della vita comune e dei figli da loro allevati obbliga solidalmente anche l’altro convivente, il quale non è tuttavia obbligato per le spese che risultino eccessive rispetto alle risorse dei conviventi (art. 1477 cod. civ. belga); l’art. 515-4 del cod. civ. francese dispone che i partners del Pacs sono tenuti solidalmente nei riguardi dei terzi per i debiti contratti da uno di essi per i bisogni della vita corrente e per le spese relative all’alloggio comune; secondo sia la Ley de Parejas aragonese, sia la Legge catalana sulle Unioni Stabili ambedue i componenti della coppia di fatto e dell’unione stabile rispondono solidalmente di fronte ai terzi delle obbligazioni contratte per le spese comuni relative al mantenimento e alla cura loro e dei figli nonchè all’abitazione comune, se adeguate agli usi sociali, in qualsiasi altro caso rispondendo solo colui che ha contratto l’obbligazione (art. 5 della legge aragonese e catalana, nonché art. 23 della legge catalana).





2.8 I rapporti di filiazione

La regolamentazione dei rapporti di filiazione rispetto ai nuovi nuclei familiari qui in esame è stata fin dall’istituzione delle nuove fattispecie giuridiche di riconoscimento delle relazioni interpersonali di coppia un argomento particolarmente problematico, in particolare perché veniva e viene a incidere sulla pretesa primarietà (ove non esclusività) in capo alla famiglia eterosessuale dell’importante funzione della cura e dell’allevamento dei figli, possibilmente da esercitarsi nel contesto di una famiglia fondata sul matrimonio.

In realtà, specie da parte dei primi modelli di nuove forme giuridiche familiari, ossia quelli dei paesi scandinavi, la questione non era nemmeno specificamente affrontata, poiché evidentemente si riteneva non di attualità. Infatti, poiché tutte le ipotesi di partnership registrate introdotte in questi paesi riguardavano il riconoscimento delle relazioni interpersonali di coppia fra persone dello stesso sesso si giudicava forse irrealizzabile che un figlio potesse nascere ed essere allevato in un simile contesto familiare. Così in nessuna delle leggi scandinave sulle partnerships registrate si rinviene un rinvio alle norme dirette a regolare il rapporto di filiazione. Anzi, si intendeva specificamente evitare che i partners registrati potessero introdurre nella loro famiglia un bambino, a tal fine espressamente vietandosi che essi potessero fare ricorso all’istituto dell’adozione dei minori.

Questa situazione era però destinata a mutare sotto la spinta, da una parte, della presa d’atto della circostanza che poteva accadere che un bambino (solitamente figlio naturale di uno dei due partners omosessuali) fosse allevato all’interno del nucleo familiare omosessuale e, dall’altra parte, dalla richiesta sempre più forte da parte dei componenti di partnerships registrate di poter acquisire anche di fronte al diritto il ruolo genitoriale che nella realtà di tutti i giorni già avevano assunto rispetto a bambini che non erano il loro “frutto biologico”, ma rispetto ai quali svolgevano appieno una funzione di cura e allevamento. Questo a dato luogo a una serie di importanti riforme della disciplina delle partnership registrate scandinave – anche se non di tutte – sotto il profilo dei rapporti di filiazione e genitorialità, che hanno portato a un ampliamento dei diritti di genitorialità dei membri della coppia strutturatasi nella nuova forma giuridica familiare, quale, ad esempio, la possibilità di adottare il bambino figlio naturale dell’altro partner (v. art. 4 della Legge Danese sulla Partnership Registrata, art. 4 della Legge Norvegese sulla Partnership Registrata e art. 6 della Legge Islandese sulla Partnership Registrata).

L’iniziale atteggiamento dei paesi scandinavi rispetto alla possibilità dell’instaurazione di rapporti di filiazione nel contesto della famiglia omosessuale si rinviene anche presso altri ordinamenti che pure hanno riconosciuto la famiglia omosessuale, ma che evidentemente la ritengono una “famiglia senza figli”; al riguardo, va subito detto che tale assunto mostra di essere del tutto infondato e la scelta di non prendere in specifica considerazione sotto il profilo della disciplina applicabile gli eventuali rapporti genitoriali non fondati sul dato biologico crea un grave pregiudizio ai bambini che crescono all’interno di nuclei familiari omosessuali e per coloro che li allevano. Esemplare è quanto previsto dalla Legge Catalana sulle Unioni Stabili: mentre le unioni stabili eterosessuali possono adottare figli congiuntamente (art. 6) e si presume che possano avere figli in comune fra i partners della coppia (v. art. 15 che disciplina l’affidamento dei figli e il diritto di visita in caso di cessazione della convivenza), la disciplina delle unioni stabili omosessuali non contiene alcuna disposizione né rispetto a una possibile adozione congiunta, né rispetto a possibili figli cresciuti e allevati in comune. Si ribadisce che si tratta di un atteggiamento estremamente miope che non tiene conto della sicura presenza anche nelle famiglie omosessuali di rapporti di filiazione e della necessità di regolare una situazione complessa.

Alcune delle nuove forme giuridiche familiari che attribuiscono un riconoscimento giuridico a relazioni interpersonali omosessuali di più recente istituzione non trascurano invece le (inevitabili) problematiche inerenti la presenza all’interno della famiglia omosessuale di eventuali figli di uno dei due partners. Così, ad esempio, la legge tedesca sulla convivenza registrata, al § 9, almeno si preoccupa di associare all’assunzione delle decisioni relative la vita corrente del bambino il partner convivente del genitore biologico del bambino, ma solo qualora detto genitore eserciti la potestà genitoriale da solo.

Infine, per quanto concerne i nuovi nuclei familiari accessibili sia alle coppie omosessuali, sia alle coppie eterosessuali (Pacs francese, coabitazione legale belga, coppie stabili non coniugate aragonesi, partnership registrata olandese), mentre alcuni ordinamenti (quello aragonese e quello belga) – in un’ottica esclusivamente eterosessuale – fanno riferimento alla presenza di eventuali figli comuni (allorché disciplinano la responsabilità solidale dei partners per le obbligazioni assunte nell’interesse dei figli ovvero allorché affrontano le problematiche inerenti la sorte della prole comune in caso di scioglimento del nucleo familiare) e quindi trascurano anche esse la problematica dei figli che, sebbene non biologicamente comuni, sono allevati e cresciuti insieme dalla coppia, altri ordinamenti (quello francese e quello olandese) si limitano ad ignorare la questione, ogni problema circa la presenza e il trattamento di eventuali figli comuni o di uno solo dei partners dovendosi dunque risolvere sulla base della disciplina generale del rapporto di filiazione, che, come noto, ha quale base il rapporto di filiazione legittima derivante dalla nascita all’interno del matrimonio.





2.9 Le modalità di scioglimento

L’evoluzione dell’istituto matrimoniale nei sistemi giuridici occidentali ha sempre visto un alternarsi del matrimonio-rapporto (caratterizzato dall’effettività della convivenza, dal prevalere del rapporto sull’atto, dall’importanza non del consenso in sé, ma del suo perdurare nel tempo, con la conseguenza che il successivo venire meno del medesimo comporta lo scioglimento del vincolo per mutuo dissenso) al matrimonio-consenso (in cui il consenso una volta prestato è irrevocabile dagli sposi, che non possono più sciogliersi autonomamente dalla condizione derivante dall’aver contratto matrimonio).

Sotto questo profilo, tutti i nuovi istituti che regolano i nuovi nuclei familiari meritano di essere collocati nella prima delle due categorie appena menzionate, poiché le unioni, le partnerships da essi creati sono suscettibili di venire meno sulla base della semplice volontà delle parti o anche di solo una fra esse. Più che le partnerships registrate dei paesi scandinavi, che – in ragione della sostanziale assimilazione delle partnerships registrate all’istituto matrimoniale e al rinvio alle norme regolanti quest’ultimo – si sciolgono per le medesime ragioni e secondo le medesime forme del matrimonio (e, dunque, sulla base del semplice mutuo dissenso delle parti a continuare la vita in comune), appaiono di interesse le più recenti nuove forme giuridiche familiari introdotte negli altri ordinamenti europei.

Ai sensi dell’art. 515-7 cod. civ. francese, i due membri del Pacs possono porre termine al Pacs in ogni momento, sulla base di una semplice dichiarazione congiunta, da depositare presso la cancelleria del Tribunal d’Istance del luogo di residenza di almeno uno dei due. Dal momento dell’annotazione da parte del cancelliere della dichiarazione sul registro a margine dell’atto gli effetti del Pacs si considerano cessati. Ma il Pacs può cessare anche sulla base della volontà di uno solo fra i partners. Ciascuno dei partners può infatti decidere di porre fine al Pacs notificando la sua decisione all’altro e inviando copia di tale notificazione al cancelliere del Tribunal d’Istance che ha ricevuto la iniziale dichiarazione del Pacs; decorsi tre mesi da tali adempimenti il Pacs si considera sciolto. Il Pacs naturalmente si scioglie anche in caso di matrimonio o di morte di uno dei due partners. Al riguardo è interessante notare che il Pacs non costituisce un impedimento al matrimonio e che il matrimonio ha la forza di porre nel nulla il Pacs (che termina di avere efficacia alla data del matrimonio, senza necessità che quest’ultimo sia preceduto dallo scioglimento del Pacs), mentre non avviene il contrario, ciò chiaramente dimostrando la prevalenza nell’ordinamento francese del matrimonio sul Pacs.

Ancora più dettagliata è la disciplina dello scioglimento della convivenza registrata prevista dall’ordinamento tedesco, specie con riferimento alle conseguenze dello scioglimento. Per quanto concerne la possibilità di ottenere lo scioglimento della convivenza registrata, sebbene i conviventi rimangano ”padroni assoluti” della loro convivenza, potendone richiedere lo scioglimento in qualsiasi momento e senza addurre particolari motivazioni, a differenza di quello francese, il legislatore tedesco impone ai conviventi un periodo di riflessione di significativa lunghezza (da uno a tre anni) prima di sancire lo scioglimento della convivenza registrata. In base al § 15 LpartG la convivenza può essere sciolta con sentenza passata in giudicato su istanza di uno o di entrambi i conviventi. La domanda di scioglimento consiste nella semplice dichiarazione di non volere continuare la convivenza oppure nella dichiarazione che per l’istante la prosecuzione della convivenza costituirebbe un onere impretendibile per motivi che attengono alla persona dell’altro convivente. Nel primo caso, perché il Tribunale possa pronunciare lo scioglimento devono trascorrere dodici mesi, se l’istanza è congiunta, trentasei mesi, se viene proposta da uno solo dei conviventi. Nel secondo caso non rileva il periodo trascorso dalla dichiarazione e il Tribunale può procedere allo scioglimento sulla base della semplice presentazione dell’istanza e dell’accertamento dei motivi che rendono insopportabilmente onerosa la convivenza.

Sia la Ley de parejas (art. 6), sia la Legge Catalana sulle Unioni Stabili (artt. 12 e 30), elencano in maniera precisa quali possono essere le cause d’estinzione dell’unione. Lo scioglimento avviene in seguito alla morte o alla dichiarazione di decesso di uno dei componenti, alla manifestazione in tal senso del comune accordo dei componenti, alla decisione unilaterale di uno di essi (che provvede a notificare all’altro componente la propria revoca unilaterale), alla separazione di fatto protratta per oltre un anno e al matrimonio di uno dei componenti. Fra queste cause d’estinzione dell’unione merita di essere segnalata quella relativa alla separazione di fatto per oltre un anno, che, operando evidentemente in maniera automatica, rende esplicito che la convivenza fra i partners è un elemento essenziale dell’unione, mancando il quale il riconoscimento giuridico concesso dall’ordinamento al nuovo nucleo familiare non ha ragione di esistere e dunque si estingue. Non è del tutto chiara la funzione della previsione secondo la quale, se l’unione era stata costituita sulla base di un atto pubblico (e non sulla base di un periodo di convivenza di almeno due anni), le parti non possono costituire un’altra unione prima che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione degli effetti di detto atto pubblico (art. 6 Ley de Parejas, artt. 17 e 29 della Legge Catalana sulle Unioni Stabili).

Anche l’ordinamento giuridico olandese prevede una disciplina ad hoc relativamente allo scioglimento della partnership registrata e agli effetti patrimoniali conseguenti a detto scioglimento. L’art. 80c del cod. civ. olandese dispone che la partnership registrata si estingue alla morte o alla scomparsa di uno dei partners, per mutuo consenso dei partners (i quali devono procedere a comunicare a un funzionario dello stato civile un accordo fra di essi datato e firmato da entrambi e da uno o più avvocati e notai; il funzionario dello stato civile si limita a prendere atto dell’accordo dei partners di porre fine alla loro partnership e della data dell’accordo), su domanda di uno dei due partners, in seguito alla “conversione” della registerd partnership in matrimonio.

La coabitazione legale belga termina per morte o matrimonio di una delle parti, di comune accordo fra queste o sulla base di una dichiarazione unilaterale scritta resa da uno dei conviventi e consegnata all’ufficiale dello stato civile. Tale dichiarazione, sia se avviene in forma congiunta, sia se unilaterale, deve contenere la data della dichiarazione, le generalità delle parti e la loro sottoscrizione (o la sottoscrizione della sola parte che rende la dichiarazione unilaterale), il domicilio delle parti e la menzione della volontà di porre fine alla coabitazione (art. 1477, comma 2, cod. civ. belga).

Infine, l’unione di fatto portoghese si scioglie per decesso o matrimonio di uno dei partners ovvero per volontà di uno di questi. Peraltro, lo scioglimento per volontà unilaterale di uno dei conviventi potrà essere dichiarato in giudizio soltanto quando si pretenda di far valere diritti dipendenti dall’unione di fatto sciolta (art. 8). In altre parole, il partner che intenda sciogliere l’unione di fatto non deve espletare alcuna formalità, limitandosi ad esprimere tale propria volontà all’altro convivente.

In conclusione, va osservato che mentre per alcuni ordinamenti prima di poter validamente contrarre matrimonio deve essere stata precedentemente sciolta la partnership (paesi scandinavi, Germania), ciò che sta a significare che i due istituti sono nella sostanza posti sullo stesso livello (in Oloanda potendosi addirittura convertire l’uno nell’altro), per altri ordinamenti il contrarre matrimonio è causa automatica di cessazione della partnership (Belgio, Francia, ordinamenti regionali spagnoli, Portogallo), dal che si può invece desumere che al matrimonio viene ancora attribuito un rango superiore rispetto alla partnership. Così come una maggiore considerazione da parte dell’ordinamento dell’istituto matrimoniale rispetto alle nuove forme familiari si può evincere dalla misura in cui le autorità pubbliche (solitamente il tribunale) sono coinvolte nella fase dello scioglimento: mentre rispetto al matrimonio tali autorità giocano comunque un ruolo (più o meno significativo) – a dimostrazione che per l’ordinamento lo scioglimento del matrimonio non è comunque un affare esclusivamente privato, lasciato all’assoluta discrezionalità dei coniugi o di uno fra essi –, rispetto ad alcune delle nuove forme giuridiche familiari il ruolo giocato dalle autorità pubbliche si limita solitamente alla presa d’atto dello scioglimento, lo scioglimento della forma giuridica famialire venendo completamente rimesso all’autonomia dei partners.





2.10 Gli effetti patrimoniali e altre conseguenze dello scioglimento

Uno dei nodi centrali della disciplina delle relazioni inteprsonali di coppia è rappresentato dalle conseguenze patrimoniali dello scioglimento della relazione. Gli ordinamenti solitamente dettano una disciplina destinata a risolvere eventuali controversie circa l’attribuzione del patrimonio comune e a tutelare la posizione di quello dei membri della coppia che ha meno acquisito una posizione patrimonialmente ed economicamente indipendente in quanto si è dedicato ai bisogni del nucleo familiare.

Questo profilo della relazione interpersonale di coppia è preso in esame anche da pressoché tutte le discipline delle nuove forme giuridiche familiari. Oltre ai modelli scandinavi di registered partnerships, che fanno rinvio alla disciplina matrimoniale anche per quest’ambito disciplinare, la maggior parte delle nuove forme giuridiche familiari detta una disciplina ad hoc al riguardo (sia pure con una certa variabilità fra i vari ordinamenti), mentre solo pochi ordinamenti nulla prevedono (il Belgio per la cohabitation légale e il Portogallo per l’unione di fatto).

Fra gli ordinamenti chre prendono in esame il profilo delle conseguenze patrimoniali dellom scioglimento della nuova forma giuridica familiare occorre distinguere quelli che dettano una inderogabile disciplina imperativa (Germania, Aragona, Catalogna), da quelli che invece lasciano ampio spazio all’autonomia delle parti (Francia, Olanda).

La LpartG disciplina sia il diritto al mantenimento di uno dei conviventi, sia la sorte della casa e degli oggetti comuni, qualora i conviventi non riescano a mettersi d’accordo su chi di essi debba abitare la casa comune o debba ricevere tali oggetti. Il § 16 della LpartG dispone che se un convivente dopo lo scioglimento della convivenza non può provvedere da solo al proprio mantenimento, egli può pretendere dall’altro convivente un mantenimento adeguato secondo il tenore di vita occorso durante la convivenza, nella misura in cui e fino a quando non ci si possa attendere da lui un’attività lavorativa, in particolare a causa della sua età, di malattie o di altrà infermità. Secondo una tecnica consolidata, il legislatore tedesco fa uso di una clausola generale, in cui le ipotesi in cui l’attività lavorativa dell’ex-convivente non può essere pretesa sono meramente esemplificative. Il § 17 della LpartG (integrato dai §§ 18 e 19) attribuisce al Tribunale il potere di intervenire per decidere – in caso di disaccordo degli ex-conviventi – a chi fra loro spetti di abitare in futuro nell’ex-casa comune e a chi spetti l’arredamento della casa e gli altri oggetti facenti parte della stessa. Attivato dalla richiesta degli ex-conviventi, il Tribunale dovrà decidere con equo apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso.

Anche la Ley de Parejas e la Legge Catalana sulle Unioni Stabili disciplinano in dettaglio gli effetti patrimoniali dello scioglimento dell’unione, dettando disposizioni di tutela del convivente più debole sotto il profilo patrimoniale.

L’art. 7 della Ley de Parejas dispone che in caso di scioglimento della coppia stabile non coniugata per cause differenti dalla morte e qualora la convivenza avesse comportato una situazione di disuguaglianza patrimoniale fra i conviventi che provochi un arricchimento ingiustificato, il convivente danneggiato dallo scioglimento potrà richiedere un ristoro economico (compensaciòn) allorchè egli ha contribuito economicamente o col suo lavoro all’acquisto, conservazione o miglioramento di qualsivoglia bene comune o personale dell’altro convivente oppure allorché egli si sia dedicato al focolare domestico, ai figli comuni o dell’altro convivente o abbia lavorato per l’altro convivente e non abbia attualmente una retribuzione ovvero questa sia insufficiente. Inoltre, il convivente cui sia stata affidata la cura dei figli può richiedere all’altro convivente una pensione per il proprio sostentamento qualora la cura dei figli recasse ostacolo allo svolgimento delle sue attività lavorative o le rendesse difficili. Entrambe le richieste devono essere presentate a pena di decadenza entro un anno dallo scioglimento della coppia stabile non coniugata e il giudice dovrà procedere ad una «equilibrata ponderazione basata sulla durata della convivenza».

La Legge Catalana sulle Unioni Stabili contiene disposizioni similari a quelle dettate dal legislatore aragonese, ma sempre distinguendo fra unioni stabili eterosessuali e unioni stabili omosessuali. Con riferimento alle unioni stabili eterosessuali, l’art. 13 dispone che in caso di scioglimento per causa diversa dalla morte, colui che, essendo attualmente senza retribuzione o con una retribuzione insufficiente, avesse lavorato per il comune focolare o per l’altro convivente, avrà diritto di percepire un ristoro economico se per tale ragione fosse stata causata una situazione di disuguaglianza patrimoniale fra i conviventi sfociata in un ingiustificato arricchimento. L’art. 14 dispone che ogni componente della coppia possa richiedere all’altro una pensione alimentare periodica necessaria al proprio sostentamento qualora la convivenza avesse intaccato la propria capacità di produrre redditi ovvero avesse a suo carico figli o figlie comuni, in circostanze che intaccano la sua capacità di produrre redditi. L’art. 31 contiene disposizioni del tutto similari con riferimento alle unioni stabili omosessuali, con l’unica eccezione rappresentata dalla circostanza che – sbrigativamente e rigorosamente – il legislatore catalano non ritiene che nelle unioni stabili omosessuali vi possano essere figli comuni la cui presa in carico possa intaccare la capacità di uno dei conviventi di produrre redditi; conseguentemente, nelle unioni stabili omosessuali l’avere in carico dei figli (magari frutto di precedenti relazioni interpersonali, ma che potrebbero essere nati anche nel contesto dell’unione stabile; si pensi, ad esempio, ai figli di una convivente lesbica, dati alla luce da questa nell’ambito di un comune progetto genitoriale di due donne conviventi) che possono intaccare la capacità di produrre reddito rimane un problema del singolo convivente genitore biologico dei figli.

Passando all’esame degli ordinamenti che lasciano ampio spazio all’autonomia dei partners della coppia rispetto alle conseguenze patrimoniali dello scioglimento della forma giuridica familiare, con riferimento al Pacs, l’ultimo comma dell’art. 515-7 cod. civ. francese prevede che siano i partners a disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione del rapporto, in difetto provvedendovi il giudice, il quale, se necessario, stabilisce anche un risarcimento per il danno eventualmente subito in seguito alla rottura del Pacs.

Con riguardo alla registered partnership olandese, ai sensi dell’art. 80d cod. civ. olandese, l’accordo circa lo scioglimento deve avere come contenuto minimo la dichiarazione dei due partners secondo la quale la loro partnership è sciolta in via definitiva ed essi desiderano porvi fine. Questo accordo deve comprendere, ma non a pena di nullità, (a) la previsione del versamento di una pensione alimentare per il partner che non disponga di mezzi sufficienti per sopravvivere o che non se ne possa procurare in misura ragionevole, (b) la designazione del partner che diverrà conduttore dell’abitazione che abbia servito loro da domicilio o del partner che ripenderà l’abitazione e il mobilio che appartengono o spettano a uno dei partners o a tutti e due, entro il termine che sarà concordato, (c) la ripartizione di eventuali beni comuni o il ristoro economico che i partners hanno concordato, (d) la perequazione o compensazione dei diritti alla pensione.

In sintesi, quanto agli effetti patrimoniali successivi allo scioglimento dei nuovi nuclei familiari si può osservare che l’orientamento della maggior parte degli ordinamenti è di dettare una disciplina di tutela del partner debole sotto il profilo patrimoniale (in particolare qualora questa debolezza sia generata dall’essersi maggiormente dedicato al focolare domestico o ai figli), sia in maniera diretta (Germania, Aragona, Catalogna), sia rinviando alle norme dettate per il matrimonio (paesi scandinavi); fanno eccezione la Francia, in cui tutto è rimesso all’autonomia delle parti o all’intervento del giudice in sede di risarcimento del danno (il che evidentemente presuppone la commissione di un illecito), nonché il Belgio e il Portogallo, nei quali non v’è alcuna specifica previsione al riguardo. Rispetto a questi due ultimi paesi, se la soluzione di non prevedere nulla circa gli effetti patrimoniali dello scioglimento del nuovo nucleo familiare può apparire coerente con la scelta portoghese di disciplinare in maniera minimale l’unione di fatto e al solo esclusivo fine di far accedere i conviventi ad alcuni benefici riconosciuti alle coppie sposate, non regolando i rapporti fra essi, la scelta belga (ma a ben guadare anche quella francese) non appare convincente perché lascia il partner debole privo di un adeguata tutela giuridica e quindi, sotto questo specifico profilo, costituisce un evidente disincentivo a ricorrere alla coabitazione legale rispetto al matrimonio. Come nel matrimonio, l’intervento legislativo in materia di scioglimento dell’unione è infatti diretto sostanzialmente dalla constatazione della disparità di condizioni materiali fra i partners all’interno della coppia ed è quindi mosso dall’esigenza di tutela del convivente economicamente più debole in ossequio a un principio di uguaglianza sostanziale; del resto, presupposto del riconoscimento e della tutela delle unioni non fondate sul matrimonio è essenzialmente l’individuazione di alcuni diritti fondamentali della persona, alimentati dalla costituzione dell’unione e dall’affidamento nella sua durata e messi in gioco dal suo scioglimento, come avviene appunto sotto il profilo della garanzia dei mezzi di sussistenza.





2.11 I diritti successori

La attribuzione da parte dei singoli ordinamenti nazionali di diritti successori ai componenti delle nuove forme giuridiche familiari costituisce senza dubbio un’importante cartina di tornasole per verificare in che misura il singolo ordinamento equipara i nuclei interpersonali fondati su tali nuove forme giuridiche familiari ai nuclei interpersonali fondati sull’istituto matrimoniale, che in tutti gli ordinamenti dà luogo all’attribuzione di diritti successori reciproci fra i coniugi.

Al riguardo si possono distinguere gli ordinamenti che attribuiscono diritti successori al partner di un nuovo nucleo familiare e gli ordinamenti che invece hanno ritenuto opportuno non conferire alcun diritto successorio a coloro che accedono a detti nuovi modelli.

Rientrano nel primo gruppo di ordinamenti quelli scandinavi e quello olandese (stante la pressoché totale assimilazione sotto il profilo degli effetti tra matrimonio e partnerships registrate), quello tedesco, quelli regionali spagnoli (Aragona e Catalogna) e quello francese. Per quanto concerne il Pacs francese, in caso di morte di uno dei partner, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 832 cod. civ. francese in tema di successione e divisione dei beni in comunione (art. 515-6 cod. civ. francese), mentre nella Lebenspartnerschaft tedesca il convivente è sostanzialmente equiparato al congiuge (§ 10). Gli ordinamenti regionali spagnoli dettano una disciplina estremamente dettagliata, che riconosce ampi diritti successori al partner del defunto (artt. 9, 15 e 16 della Ley de Parejas e artt. 18, 33, 34 e 35 della Legge Catala sulle Unioni Stabili).

Nel secondo gruppo di ordinamenti, ossia quelli che non attribuiscono alcun diritto successorio al partner del nuovo modello familiare, rientrano invece il Belgio e il Portogallo.

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