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Edizione di Giovedì 17 Maggio 2012
Pubblichiamo testo del PDL
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"Il PACS nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente modo assunto dalla convivenza nella società odierna"
Giovedì 09 Ottobre 2003
di La redazione di Gaynews
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Onorevoli colleghi, la Proposta di Legge per istituire il “Patto Civile di Solidarietà” nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente modo assunto dalla convivenza nella società odierna.

Non spetta al legislatore entrare nel merito delle scelte di alcuno, ma è sicuramente dovere del legislatore regolamentare una casistica attualmente molto vasta e vittima di un vuoto legislativo.

Il Patto Civile si propone pertanto, di regolare quelle svariate forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li induce a convivere. Esso è rivolto a tutte le persone che intendano pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini patrimoniali che di organizzazione in senso lato della vita in comune.

Tale patto è ovviamente inibito ai minorenni, agli interdetti per infermità mentale, alle persone sottoposte a tutela, alle persone coniugate ed è sottoposto alla disciplina dei contratti (art.1).

Esso viene sottoscritto dalle parti dinanzi ad un Ufficiale di Stato civile presso il Comune prescelto (art.2) ed è modificabile con espressa dichiarazione da parte dei contraenti (art.2 comma 2).

Particolarmente importante è l’art.6 che impegna i firmatari a portarsi “… aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo” evidenziando l’importanza di una organizzazione economica e di una responsabilità solidale (art.6 comma 2) verso terzi per debiti contratti per la vita in comune.



On. Dario Rivolta

Se espressamente indicato nel patto i contraenti possono scegliere il regime di comunione dei beni. (art.7).

L’art.8 prevede i casi in cui il patto è da considerarsi cessato e l’art. 9 contempla gli effetti della risoluzione del suddetto Patto.

L’art.11 prevede inoltre, il diritto alla reversibilità in caso di decesso di uno dei due firmatari in assenza di ex coniuge, dei figli superstiti minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età superiore a 65 anni e non titolari di una pensione.



Come è noto, il parlamento Europeo ha recentemente invitato i parlamentari degli stati membri a legiferare in favore del riconoscimento ufficiale delle coppie di fatto ritenendole in qualche modo una forma particolare di entità familiare. Questa impostazione è contraria alla nostra linea di pensiero: l’unica forma di famiglia che possa essere, a nostro giudizio, concepita dalla legislazione è quella che la stessa già regolamenta come tale. Questo Patto Civile non attribuisce, nemmeno indirettamente, ai contraenti uno status familiare, o pseudo tale, poiché l’istituzione che certificherà la sottoscrizione del Patto Civile non sindacherà, né tanto meno attesterà, l’esistenza di alcun legame di tipo affettivo. Essa si limiterà a notificare una volontà contrattuale.

Come conseguenza, da questo patto non potranno derivare in alcun modo quelle caratteristiche, quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell’istituto della famiglia, quali ad esempio l’adozione o l’affidamento di minori.

L’approvazione di un Progetto di Legge così concepito assume dunque, una importanza rilevante in termine di soluzione di un vuoto legislativo non più trascurabile senza con ciò far nascere nuovi problemi di sensibilità sociale o morale.







TITOLO VI – bis



Del patto civile di solidarietà



Art.1

(Del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà, di seguito chiamato “patto civile”, è un contratto concluso tra persone maggiorenni per l’organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.

2. A pena di nullità, il patto civile non può aversi:

a) tra i minori di età;

b) tra due persone di cui una sia interdetta per infermità di mente;

c) tra due persone di cui una sia vincolata da precedente matrimonio;

d) tra due persone di cui una sia già vincolata da precedente patto civile;

e) tra due persone di cui una sia sottoposta a tutela.

3. Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l’effettiva e continuativa convivenza.

4. Alle clausole del patto civile si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti.

5. Risultano altresì applicabili le cause di nullità del contratto previste agli artt. 1418 e ss.



Art.2

(Pubblicazione)

1. Due persone che concludono un patto civile di solidarietà ne fanno dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove saranno entrambi residenti.

2. Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del contratto già registrato presso l’ufficio di stato civile, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambi. L’atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.







On Dario Rivolta



Art.3

(Registro dei patti civili)

1. Presso l’Ufficio di stato civile di ogni comune è istituito un Registro dei patti civili.

2. Il Sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei patti civili inseriti nel Registro di cui al comma 1.





Art.4

(Patto civile di solidarietà del cittadino all’estero)

1. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute in questo titolo anche qualora sottoscriva un patto civile in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.



Art.5

(Patto civile di solidarietà dello straniero nello Stato)

1. Lo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia che vuole sottoscrivere un patto civile di solidarietà deve attenersi a quanto stabilito dall’art.116 commi 1 e 3. La sottoscrizione del patto civile non è titolo sufficiente per cittadino extracomunitario la fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.



Art.6

(Diritti e doveri dei firmatari)

1. I soggetti firmatari del patto civile si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. Essi sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all’alloggio.

3. I soggetti firmatari posso prevedere all’interno del patto civile entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno.



On. Dario Rivolta







Art.7

(Regime patrimoniale)

1. All’interno del patto civile di solidarietà i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione dei beni per quelli che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.



Art.8

(Cessazione degli effetti del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà si considera concluso nei seguenti casi:

a) per comune accordo;

b) per decisione unilaterale;

c) per matrimonio di uno dei due;

d) per morte di uno dei due.

2. Qualora ricorra il caso sub a) i firmatari del patto ne fanno dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale; nel caso sub b) colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al patto civile di solidarietà manifesta la propria volontà all’altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che dovrà essere inviata in copia all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale; nel caso sub c) deve essere inviato all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio; nel caso sub d) il superstite invia all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale copia dell’atto di decesso.

3. L’ufficiale di stato civile che riceve i documenti di cui al comma precedente fa portare menzione della fine del patto a margine dell’atto iniziale.

4. All’estero, la ricezione, l’iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al comma 2 sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari italiani.







On. Dario Rivolta







Art.9

(Effetti della risoluzione del patto civile di solidarietà)

1. Gli effetti della risoluzione del patto civile si hanno, a seconda dei casi:

a) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;

b) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale;

c) alla data del matrimonio o del decesso di uno dei firmatari.

2. I soggetti firmatari posso stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile per cause diverse dalla morte.

6. I firmatari del patto civile procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza d’accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della fine del patto, senza pregiudizio alcuno per l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.



Art.10

(Diritto di successione nel contratto di locazione)

1. Qualora uno dei due firmatari del patto civile sia titolare del contratto di locazione per l’alloggio comune, in caso di morte di quest’ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purchè il patto civile sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.

















On. Dario Rivolta

Art.11

(Diritto alla reversibilità)

1. In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e assicurazione di cui all’art.9, n.2, lett. a) e b) del R.D.L. del 14 aprile 1939, n.636, e qualora manchino l’ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a 65 anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all’altro firmatario del patto civile, purchè esso sussista da un tempo non inferiore a dieci anni.



On. Dario Rivolta



On. Giorgio Galvagno



On. Alfredo Biondi



On. Monica Baldi



On. Raffaele Costa





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