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Bologna, donna nuda multata. Com’è cambiata la disciplina degli atti osceni e contrari alla pubblica decenza?

Antonio Rotelli, cofondatore di Rete Lenford by Antonio Rotelli, cofondatore di Rete Lenford
29 Luglio 2017
in Attualità
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Il caso della donna aostana, multata ieri sera a Bologna perché passeggiava nuda, pone nuovamente l’attenzione sugli atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza. Per fare chiarezza sull’argomento, illustrerò in quest’articolo come sia cambiata la disciplina delle predette fattispecie a seguito delle novità legislative.

Il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha depenalizzato vari reati, tra i quali gli atti osceni (art. 527 codice penale), le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (art. 528 c.p.), entrambi reati che il codice penale riporta sotto il Titolo di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, nonché il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).

Gli atti osceni in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) sono diventati degli illeciti amministrativi puniti con una severa sanzione pecuniaria che va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro, nel caso in cui gli atti siano commessi con dolo. Nel caso in cui siano commessi con colpa, invece, la sanzione si riduce drasticamente, passando da un minimo di 51 a un massimo di 309 euro. Va precisato che la depenalizzazione ha avuto ad oggetto non l’intera previsione normativa descritta dall’art. 527c.p., essendo stata conservata la rilevanza penale della fattispecie aggravata introdotta originariamente nel 2009 dal governo Berlusconi, per la quale si prevede la pena della reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi. Tale reato si ha quando l’atto osceno è commesso “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. 

Per approfondire esaminiamo tutti gli elementi delle varie fattispecie.

Innanzitutto, l’articolo 529 del codice penale afferma che “agli effetti della legge penale”, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Il pudore rimanda a un concetto elastico che si modifica e si evolve (o regredisce) nel tempo contestualmente al sentire sociale di quello che può essere considerato un uomo medio. Atti che venivano considerati osceni e impudichi negli anni ’50 del secolo scorso (ad esempio i baci in pubblico, il topless in spiaggia o lo stare in pubblico con le spalle scoperte, comportamento particolarmente detestato dal presidente Scalfaro), sono fortunatamente oggi considerati del tutto leciti e non contrari al pudore. L’atto osceno, così come l’oggetto osceno (tranne che si tratti di un’opera d’arte), è quello che suscita, secondo le parole della Cassazione, una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo. Semplificando, diciamo che gli atti osceni riguardano soprattutto la sfera sessuale o erotica. 

A ogni modo, tutti gli atti osceni, come fare sesso o masturbarsi in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, ora non sono più considerati reato dalla legge. In una recente sentenza la Cassazione ha assolto un 70enne che “aveva estratto il proprio membro e si era masturbato” al passaggio di alcune studentesse nelle vicinanze dell’università, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Cass. pen., III sez., sentenza 6 settembre 2016, n. 36867). 

Invece, nella nuova previsione legislativa tali atti vengono a costituire un illecito amministrativo, per i quali viene comminata una sanzione il cui importo varia in maniera notevole, sia nel minimo che nel massimo, a seconda che la violazione sia commessa con dolo o colpa. Il dolo ricorre tutte le volte che una persona ha consapevolezza di compiere un atto ritenuto osceno e accetti il pericolo che altri possano vederlo, a nulla rilevando eventuali cautele o precauzioni per cercare di nascondersi alla vista altrui. Ad esempio, le cronache recenti hanno riportato il caso di una coppia di coniugi sorpresa a fare sesso in macchina in una piazzola di sosta dell’autostrada. La polizia ha loro elevato un verbale con una sanzione amministrativa di 10mila euro a testa. In questo caso la polizia non ha avuto dubbi che la coppia potesse non sapere che, seppur in maniera remota o difficile, qualcuno poteva vederli. In genere il sesso in auto in luogo pubblico è uno dei pochi casi che non viene considerato atto osceno quando si adottano accorgimenti per appannare o oscurare i vetri, come ad esempio tappezzandoli con fogli di giornali, escludendo del tutto che qualcuno possa vedere all’interno.

L’importo della sanzione comminata nel caso sopra riportato deriva dall’applicazione dell’articolo 16 della legge 689 del 1981, il quale prevede che se si paga entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo del massimo edittale previsto dalla legge o, se inferiore, al doppio del minimo edittale. Nel caso dei minimi e dei massimi edittali stabiliti dall’articolo 527, gli importi determinati ai sensi dell’articolo 16 sono entrambi pari a 10mila euro, che è la sanzione elevata a ciascun coniuge. Si tenga però conto che se non si paga entro 60 giorni, la somma da pagare potrebbe essere ben più alta, in ipotesi anche 30mila euro, perché i criteri generali per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie prevedono che nella determinazione della sanzione fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo chi la commina deve avere riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta da chi la commette per eliminare o attenuare le conseguenze della sua azione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (art. 11 della legge 689/1981).

In generale, va ricordato che alle sanzioni amministrative derivanti dai reati depenalizzati nel 2016 si applicano, in quanto compatibili, numerose disposizioni della legge 689 del 1981, tra cui quella sul concorso che prevede l’applicazione della sanzione a ciascuno di coloro che hanno commesso la violazione (art. 5) o la solidarietà del proprietario della cosa che servì a commettere la violazione (art. 6). Così, per continuare nell’esempio utilizzato, se l’auto utilizzata per fare sesso fosse di proprietà dei genitori o di un amico, questi ultimi sarebbero obbligati a pagare la sanzione amministrativa in solido con chi ha commesso la violazione. 

Chi viene colpito dalla sanzione amministrativa per atti osceni può ricorrere avverso il verbale in due modi: in via amministrativa davanti al Prefetto competente per territorio; in via giudiziaria davanti al tribunale o al giudice di pace nel caso di violazione colposa.

(continua)

Tags: atti osceniatti osceni in luogo pubblicodecenzadepenalizzazioneillecito amministrativonaturismonudismopubblica decenza
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